Dott.ssa Carola Giuranna
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Decreto Cura Italia: slitta anche la dichiarazione di successione

marzo 30th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Decreto Cura Italia: slitta anche la dichiarazione di successione)

Il cd. Decreto Cura Italia (DL 18/2020 in corso di conversione in questi giorni) contiene al suo interno le prime misure messe in campo dal Governo per aiutare famiglie e imprese nelle difficoltà causate dalla diffusione del Coronavirus. In particolare, nella parte più fiscale del Decreto, sono state previste proroghe e sospensioni per numerosi adepimenti e versamenti. Per un riepilogo si rimanda alla lettura dell’articolo: Le scadenze prorogate dal Decreto Cura Italia per l’Emergenza Coronavirus.

Per rispondere ai numerosi dubbi sollevati sul tema, il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) ha messo a disposizione sul proprio sito una serie di domande e risposte. In una di questa veniva chiesto se il Decreto Cura Italia sospendesse o meno anche i termini di legge previsti per la presentazione delle dichiarazioni di successione (un anno dalla morte).

Nel rispondere il Ministero ha premesso che la proroga di questo termine non è espressamente menzionata. Tuttavia essa potrebbe rientrare nella sospensione degli adempimenti tributari in senso lato, tenuto conto che la dichiarazione è presentata all’Agenzia delle Entrate e che essa è in funzione del pagamento dei tributi.

In defintiva qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo di sospensione compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 si applica la sospensione prevista dall’articolo 62 del Decreto Cura Italia e tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020.

Fonte: Fisco e Tasse

Indennita’ 600 euro: le ultime novita’

marzo 30th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Indennita’ 600 euro: le ultime novita’)

Come noto il decreto legge 18 2020 Cura Italia ha previsto tra le misure di sostegno ai lavoratori e alle aziende,  anche un’indennità di 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito, a favore di professionisti senza cassa e collaboratori, lavoratori stagionali,  lavoratori del turismo e delle terme, dell’agricoltura e anche lavoratori dello spettacolo. La misura ( artt. 27-30 DL 18-2020) inizialmente ha creato  polemiche  circa l’applicabilità anche ai liberi professionisti iscritti alle Casse ordinistiche.

E’ giunto ieri 28 marzo   l’allargamento del  bonus di 600 euro a valere sul Fondo per il Reddito di ultima istanza ai professionisti iscritti alle Casse private (art. 44 del Decreto Cura Italia ) .Su questo punto vedi l’articolo “Indennità professionisti firmato il decreto“.

Tornando  alla misura prevista per gli iscritti all’INPS, mentre  si attende l’approvazione della circolare ufficiale di istruzioni , INPS ha emanato venerdi 20 marzo un documento riepilogativo  allegato al messaggio 1288/2020 in cui conferma che in questo provvedimento sono compresi solo i titolari di partita IVA iscritti alle gestioni INPS .

Inoltre  il messaggio  specifica che la procedura delle domande sarà resa disponibile entro la fine del mese di marzo, senza “click day” perche le risorse stanziate permetteranno a tutte le richieste di essere accettate.

Il Presidente dell’Inps Pasquale Tridico ha affermato inoltre in una intervista televisiva che anche l’erogazione delle somme seguirà un iter velocissimo , entro la prima settimana di aprile potrebbero iniziare i pagamenti .

Da segnalare anche un approfondimento del Sole 24 Ore secondo il quale  tra  i co.co.co. che possono accedere al bonus,  potrebbero rientrare anche gli amministratori di società di capitali, iscritti alla Gestione separata ma al  riguardo la Cassazione, a Sezioni unite (sentenza 1545/2017) , ha  definito   tali rapporti   come  rapporti “societari”, per cui l’accesso sembrerebbe bloccato.

Per quanto riguarda invece il lavoro autonomo (artigiani e commercianti ) viene avanzato il dubbio   riguardo ai soci che prestano la propria opera in via esclusiva o prevalente in società (di persone e capitali) iscritti all’Inps. Né  risulta chiaro dal testo  se   rientrino nel diritto all’indennità solo i titolari di  partita Iva individuale, oppure anche i soci  di società di persone

Il testo della norma  prevede che il bonus di 600 euro per il mese di marzo  vada a:

  • liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) attivi alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;

La medesima indennità viene riconosciuta anche a:

  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, ovvero artigiani , commercianti  coltivatori diretti e mezzadri, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 e purchè gli stessi non risultino titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente;
  • lavoratori del settore agricolo a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo (con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo) da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione  purchè non risultino titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data ddel 17 marzo ( entrata in vigore della disposizione).

In  tutti questi casi l’indennità viene riconosciuta, su domanda dell’interessato, ed erogata dall’Inps che controllerà il rispetto del limite di spesa indicato nel decreto per ciascuna categoria.

Come detto pero,  nei giorni scorsi il viceministro all’Economia Misiani  ha affermato che  «Non ci sarà nessun click day : le risorse sono ampiamente sufficienti  e calcolate sull’intera platea potenziale . Ha anche annunciato che se le domande dovessero eccedere lo stanziamento,la stessa misura sara rifinanziata con il decreto di aprile.

Questo è stato confermato indirettamente dal Presidente Conte che nella relazione in Parlamento ha annunciato uno stanziamento di almeno altri 25 miliardi  nel decreto di aprile, già in fase di studio.

Fonte: INPS

Dimissioni periodo protetto: modulo speciale durante il Coronavirus

marzo 30th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Dimissioni periodo protetto: modulo speciale durante il Coronavirus)

Anche la procedura di convalida delle dimissioni di lavoratrici madri si adegua all’emergenza  COVID-2019 (Coronavirus).

A seguito delle misure di contenimento del contagio,  introdotte con D.P.C.M. 8 marzo 2020 e D.P.C.M. 9 marzo 2020, l’Ispettorato del lavoro ha reso disponibile on line il modulo di richiesta “a distanza” del provvedimento di convalida delle dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro per le lavoratrici madri e i lavoratori padri di figli fino a tre anni di età  obbligatoriamente  previsto dall’art. 55 D.Lgs. 151/2001.

Questo modulo  va utilizzato in via eccezionale soltanto per la durata del periodo emergenziale, in sostituzione del colloquio diretto della lavoratrice o del lavoratore con il funzionario dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

Il modello va compilato in ogni sua parte (diverse informazioni relative al datore di lavoro e al rapporto di lavoro sono desumibili dalla busta paga) e deve essere sottoscritto dalla lavoratrice o dal lavoratore interessato.

Una volta compilato e sottoscritto il modello deve essere trasmesso al competente Ufficio (individuato in base al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore o della lavoratrice interessati) mediante posta elettronica, unitamente alla copia di un valido documento di identità e della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale debitamente datata e firmata.

Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro