Dott.ssa Carola Giuranna
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Certificazione covid 19: entro il 31 maggio gli enti locali devono provvedere all’invio

maggio 28th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Certificazione covid 19: entro il 31 maggio gli enti locali devono provvedere all’invio)

Gli enti locali sono tenuti alla verifica delle risorse straordinarie ricevute e utilizzate nel 2020 in ragione dell’emergenza epidemiologica, attraverso il modello di certificazione pubblicato a novembre 2020 e integrato con il Decreto MEF n. 59033 del 1° aprile 2021 che sostituisce integralmente il precedente decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 (e i relativi allegati).

I beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34  e all’articolo 39 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 sono tenuti, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021alla trasmissione della certificazione firmata digitalmente:

  • dal rappresentante legale,
  • dal responsabile del servizio finanziario
  • e dall’organo di revisione economico-finanziaria,

pena la rilevante sanzione, di seguito dettagliata, di cui al comma 830 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).

Come fare per inviare la certificazione covid 19 degli enti locali

Sull’applicativo web Pareggio di Bilancio, in funzione dallo scorso 7 aprile 2021, sono stati attivati i modelli della certificazione concernente le perdite di gettito e le maggiori spese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato nel 2020.

Il modello di certificazione va inviato entro il 31 maggio 2021 ed è stato integrato con il decreto MEF n. 59033 del 1° aprile 2021 al quale sono allegate anche le istruzioni per la compilazione.

Per eventuali chiarimenti o richieste di supporto, sulla compilazione o l’invio della certificazione, il Ministero dell’economia e delle finanze ha messo a disposizione i seguenti indirizzi di posta elettronica:

  1.  per gli aspetti generali e applicativi dei modelli;
  2.  per i quesiti di natura tecnica ed informatica.

Sono inoltre disponibili sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato – Sezione Pareggio di Bilancio / Certificazione Covid 19 apposite FAQ aggiornate alla data dell’ 8 aprile 2021

Le sanzioni per mancato invio della certificazione covid 19 degli enti locali

La legge di bilancio per il 2021 al comma 830 ha ulteriormente inasprito la sanzione prevista in caso di mancata puntualità della trasmissione:

  • la trasmissione effettuato entro il 30 giugno comporta la decurtazione dell’80% delle risorse assegnate nel 2020 con il “Fondone”,
  • la trasmissione effettuata tra il 1 luglio e il 31 luglio 2021 comporta la decurtazione del 90% delle risorse assegnate
  • il ritardo ulteriore quindi l’invio successivo al 31 luglio 2021 comporta la decurtazione del 100% quindi la restituzione totale delle risorse

Come specificato sul sito internet dell’IFEL fondazione ANCI, è bene sottolineare che in caso di mancata approvazione del rendiconto 2020, l’ente locale dovrà in ogni caso inviare la certificazione nei termini e sarà possibile, in un successivo momento, procedere alla correzione della medesima con ulteriore invio.

FONTE: FISCO E TASSE

Vaccino obbligatorio per sanitari e farmacisti: lo dice il nuovo Decreto Covid

aprile 1st, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Vaccino obbligatorio per sanitari e farmacisti: lo dice il nuovo Decreto Covid)

Obbligo di vaccinazione entro 5 giorni dall’avviso per i sanitari che non sono in regola, altrimenti  mansioni senza contatti interpersonali  o sospensione senza retribuzione 

E’ la chiara e forte misura contenuta nel  nuovo decreto  Covid  approvato ieri in Consiglio dei Ministri, in cui sono previste anche le misure di contenimento del contagio dal 7 al 30 aprile.

L’articolo piu atteso  è dedicato alla definizione dell’obbligo vaccinale per i professionisti ed operatori in campo sanitario dopo i recenti casi di focolai di infezione in RSA e ospedali dovuti proprio a lavoratori  che avevano rifiutato il vaccino.

Obbligo vaccinazione Covid sanitari:  chi sono gli interessati?

Il testo afferma che “in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino al il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le professioni sanitarie e   gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività 

  • nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private
  •  farmacie, parafarmacie e 
  • studi professionali 

sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.”

La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dagli operatori fino al completamento della campagna vaccinale nazionale o comunque entro il 31.12.2021..

La vaccinazione  può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate.

La procedura per il rispetto dell’obbligo vaccinale dei sanitari

La bozza del decreto prevede anche che

  1. entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore  ciascun Ordine professionale territoriale competente  trasmetta l’elenco degli iscritti,  cosi come i  datori di lavoro delle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie e studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.
  2.  le regioni e le province autonome dovranno verificare la situazione  vaccinale  e segnalare immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
  3.  l’azienda sanitaria di residenza dei sanitari non vaccinati inviera la richiesta di attestazione di vaccinazione  o  la documentazione  medica che esonera dalla vaccinazione
  4. Nel caso non ci siano impedimenti l’azienda invia un invito formale ad adempiere all’ obbligo o a inviare un certificato di adempimento  all’obbligo vaccinale entro 5 giorni .
  5. . Decorsi i termini  l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo e ne dà immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.

Le conseguenze per chi non si vaccina

La comunicazione di mancato adempimento dell’obbligo vaccinale o determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che:

  •  implicano contatti interpersonali o
  • comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Il datore di lavoro deve quindi adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate  con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio.

Se tale assegnazione non è possibile, si procede alla sospensione nella quale non è dovuta la retribuzione o altro compenso, comunque denominato.

La sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Fonte: FiscoeTasse.com

Decreto Giustizia: approvato in via definitiva

giugno 29th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Decreto Giustizia: approvato in via definitiva)

Giovedì 25 giugno la  Camera ha approvato, in via definitiva, la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (c.d. “decreto Giustizia”), riguardante la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, le misure in materia di ordinamento penitenziario, nonché le disposizioni di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e le misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19.

Pur essendo in attesa della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, grazie al voto di fiducia della Camera, segnaliamo tra le altre novità la ripartenza dei tribunali a partire da mercoledì prossimo.

Viene infatti abrogata la previsione che estendeva fino al 31 luglio le disposizioni di emergenza sul processo civile per tornare invece alla vecchia formulazione che prevedeva che queste misure avessero effetto solo fino al 30 giugno. Si specifica inoltre che i provvedimenti già adottati sono fatti salvi.

Nel mese di luglio pertanto, le udienze dovrebbero tenersi in forma “fisica”, ma se era già stato adottato un provvedimento di fissazione in forma cartolare o in forma telematica, allora rimane fermo il provvedimento che prevedeva la trattazione in questa forma.

La fase emergenziale che aveva introdotto lo svolgimento delle udienze “da remoto” e una serie di misure di digitalizzazione dei procedimenti sembra quindi subire una battuta di arresto in via anticipata.

Ma le polemiche sono già sorte e c’è chi parla di “ripartenza virtuale” sottolineando le difficoltà organizzative legate anche alle  norme di distanziamento sociale che continuano ad impattare l’organizzazione dei Tribunali e delle Cancellerie, rendendo di fatto difficilmente attuabile l’imminente ripartenza annunciata.

Per quanto riguarda la giustizia penale invece, segnaliamo:

  • il rinvio al 1° settembre dell’entrata in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni;
  • in materia di ordinamento penitenziario e misure alternative al carcere, vi è una stretta sulla concessione della detenzione domiciliare, dei permessi e del differimento della pena per ragioni di salute, soprattutto nel caso di reati di criminalità organizzata;
  • con riferimento ai casi di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per motivi legati all’emergenza sanitaria da COVID-19 vengono adottate misure restrittive;
  • viene previsto l’utilizzo di droni dalla polizia penitenziaria per rafforzare vigilanza e la sicurezza.

Infine facciamo presente che, per quanto riguarda la disciplina della cd. “App Immuni”, viene confermata l’introduzione del sistema di tracciamento dei contatti e dei contagi per prevenire la diffusione del Covid-19 e vengono dettate le linee guida per il funzionamento dello stesso (nell’ attesa che venga emanato un decreto ministeriale nonché un parere positivo del Garante Privacy).

FONTE: FISCOETASSE.COM