Dott.ssa Carola Giuranna
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Indennita’ maternita’ 2022 e altre misure in legge di bilancio

dicembre 30th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Indennita’ maternita’ 2022 e altre misure in legge di bilancio)

La legge di bilancio per il 2022 si avvia alla approvazione, programmata per oggi 30 dicembre, ancora una volta al fotofinish.

  Vediamo di seguito alcune misure rivolte al sostegno della maternità e paternità, che si affiancano all’attuazione dell’Assegno unico universale per i figli  che da marzo 2022 rivoluzionerà le modalità di aiuto economico alle famiglie.

La manovra introduce alcune misure indirette  con rafforzamento dell’indennità di maternità ai redditi più bassi, un incentivo per il ritorno al lavoro, il congedo di 10 giorni ai padri che diventa stabile  e  un massiccio investimento sullo sviluppo degli asili nido, soprattutto nelle aree meno attrezzate  del paese.

Sostegno maternità lavoratrici autonome

 Un emendamento introdotto dal parlamento alla bozza governativa   prevede che l’indennità di maternità sia riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità alle: 

  • lavoratrici iscritte alla gestione separata non iscritte ad altre forme obbligatorie,
  • Alle lavoratrici autonome
  • alle imprenditrici agricole,
  • alle libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza

 che abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato annualmente del 100 per cento della variazione annuale dell’indice ISTAT

Esonero contributivo post-maternità (comma 137)

 In via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto, nella misura del 50 per cento l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Congedo padri

Un articolo già presente nella prima versione del DDL invece,   stabilizza a favore dei padri lavoratori dipendenti:

  1. il congedo di dieci giornate di astensione dal lavoro retribuite al 100% e di
  2. un giorno di congedo facoltativo non retribuito
  3. da utilizzare entro i cinque mesi di età del figlio.

La misura era  già prevista in forma sperimentale  per il 2021 dalla normativa precedente ( articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 poi modificato dalla legge n. 178 2020) ma ora viene portata a regime , cioè diventa stabile per  gli anni a venire (fino a nuove modifiche).

Fondi per Asili nido

Infine grazie alle risorse del PNRR i commi 144-145  della legge di bilancio 2022 incrementano la quota del Fondo di solidarietà comunale per potenziare il numero di posti disponibili negli asili nido per raggiungere il minimo garantito di 33 per cento su base locale entro il 2027. Sono disponibili complessivamente 4600 milioni di euro  fino al 2026. La prima quota sarà ripartita entro  febbraio 2022 da un decreto ministeriale tra le Regioni  che potranno utilizzare i fondi per la gestione delle strutture esistenti o crearne di nuove.

FONTE: FISCOETASSE.COM

Fondo perduto attivita’ chiuse e discoteche: determinato l’importo dei contributi

dicembre 30th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Fondo perduto attivita’ chiuse e discoteche: determinato l’importo dei contributi)

Con Provvedimento n 379919 del 29 dicembre 2021 le Entrate determinano i contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

In base alle istanze presentate ai sensi del punto 3 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 336230 del 29 novembre 2021:

a) il contributo a fondo perduto per discoteche, sale da ballo, night club e simili (codice Ateco 93.29.10) che risultavano chiuse al 23 luglio 2021 (di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto del MISE di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 9 settembre 2021) è pari a 8.661 euro per ciascun beneficiario; 

b) il contributo a fondo perduto riconosciuto a ciascun beneficiario in merito alle attività rimaste chiuse per almeno 100 giorni tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021 dei settori dallo svago al benessere, dallo sport all’intrattenimento con codice Ateco 2007 indicati nell’allegato 1 (di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), del citato decreto) è pari all’intero ammontare risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia.

Ricordiamo che i soggetti suddetti potevano richiedere i contributi a fondo perduto previsti dal decreto “Sostegni bis”.

I termini di presentazione delle istanze erano stati stabili con il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate. Si ricorda inoltre che era stato pubblicato in GU n 240 del 7 ottobre il Decreto 9 settembre 2021 contente modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse per il sostegno alle attività economiche chiuse.

Contributo a fondo perduto per le discoteche, sale da ballo rimaste chiuse

Le domande potevano essere presentate all’Agenzia delle Entrate in via telematica dal 2 e fino al 21 dicembre 2021.

In particolare i contributi previsti erano appunto due:

  • un contributo, fino a 25mila euro, per discoteche, sale da ballo, night club e simili che risultavano chiuse al 23 luglio 2021
  • un contributo, con tetto a 12mila euro, per tutte le attività operative in diversi settori con codici ATECO 2007 indicati nell’allegato 1 rimaste chiuse per almeno 100 giorni tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021. In questa seconda agevolazione rientrano, ad esempio, la gestione di cinema, musei, piscine, palestre, parchi di divertimento, l’organizzazione di feste e cerimonie, ma anche le stesse discoteche, sale da ballo e simili destinatarie della prima tipologia di sostegno, dal momento che le due tipologie di sostegno non sono alternative fra loro

I contributi riconosciuti verranno accreditati direttamente sul conto corrente indicato nell’istanza. La domanda andava inviata utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate 

Beneficiari del fondo per le attività chiuse: un riepilogo delle regole

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che:

a) alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021, svolgono, come attività prevalente comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate un’attività che risulta chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione adottate (ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35), rappresentate dalle attività individuate dal codice ATECO 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili”. 

b) alla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, svolgono, come attività prevalente comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate un’attività riferita ai codici ATECO 2007 indicati nell’allegato 1 al decreto, rispetto alla quale dichiarano, nell’istanza di accesso al contributo, di aver registrato, per effetto delle misure restrittive adottate nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021) la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni. 

Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal decreto, alla data di presentazione dell’istanza i soggetti beneficiari devono:

  • essere titolari di partiva IVA attiva prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021,
  • ovvero, per i codici ATECO 2007 indicati nella tabella 1 che segue, essere titolari di partiva iva prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021;
  • essere residenti o stabiliti del Territorio dello Stato;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

Non possono invece beneficiare degli aiuti: 

  • gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
  • i soggetti di cui all’articolo 162-bis del TUIR.

Ammontare del fondo perduto per le attività chiuse

In particolare, l’aiuto è riconosciuto sotto forma di contributo a fondo perduto, con le seguenti modalità:

  • sono prioritariamente ripartite, in egual misura, tra i codici ATECO 2007 “93.29.10” Discoteche e sale da ballo con un limite massimo di contributo, per ciascun soggetto beneficiario, pari a euro 25.000,00. 
  • le rimanenti risorse finanziarie sono ripartire tra i codici ATECO 2007 della tabella 1allegata, aventi titolo, con le seguenti modalità:
    • a) euro 3.000,00 (tremila), per i soggetti con ricavi e compensi fino a euro 400.000,00 (quattrocentomila);
    • b) euro 7.500,00 (settemila e cinquecento), per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila) e fino a euro 1.000.000,00 (un milione);
    • c) euro 12.000,00 (dodicimila), per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 1.000.000,00 (un milione);
    • Ai fini della quantificazione del contributo di cui a comma 3, rilevano i ricavi e i compensi relativi al periodo d’imposta 2019.

In caso di soggetto richiedente di nuova costituzione che non abbia dichiarato ricavi e compensi nel predetto periodo di imposta, il contributo si assume convenzionalmente pari a quello previsto di 3.000 euro.

Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di euro 3.000,00 (tremila), l’Agenzia delle entrate provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.

Con il Provvedimento di oggi 29.12 sono stati determinati gli importi dei contributi spettanti a ciascuna delle due categorie e secondo le istanze presentate.

Fondo per le attività chiuse: tabella 1

47.78.31, Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)

49.39.01, Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non parte dei sistemi di transito urbano o suburbano

56.21.00, Catering per eventi, banqueting

59.14.00, Attività di proiezione cinematografica

79.90.11, Servizi di biglietteria per eventi

82.30.00, Organizzazione di convegni e fiere

85.51.00, Corsi sportivi e ricreativi

85.52.01, Corsi di danza

90.01.01, Attività nel campo della recitazione

90.01.09, Altre rappresentazioni artistiche

90.02.09, Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.04.00, Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

91.02.00, Attività di musei

91.03.00, Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

92.00.02, Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro

92.00.09, Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse

93.11.10, Gestione di stadi

93.11.20, Gestione di piscine

93.11.30, Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.90, Gestione di altri impianti sportivi nca

93.13, Gestione di palestre

93.21, Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.10, Discoteche, sale da ballo night-club e simili

93.29.30, Sale giochi e biliardi

93.29.90, Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

96.04, Servizi dei centri per il benessere fisico

96.09.05, Organizzazione di feste e cerimonie

FONTE: FISCOETASSE.COM

Smart working fino al 31 marzo 22: le faq del Governo

dicembre 30th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Smart working fino al 31 marzo 22: le faq del Governo)

Dallo scorso anno  si stanno susseguendo le proroghe al decreto del 1 marzo 2020 che previsto in tutto il territorio nazionale  la possibilità di instaurare il  lavoro agile o smart working con procedura semplificata rispetto  alla normativa istitutiva (Legge n. 81 2017). Ulteriori novità  erano state introdotte dalla conversione in legge del DL 30/2021 (legge 61-2021 del 12 maggio 2021 allegata in fondo all’articolo) E Il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021

Visto il nuovo aggravamento della pandemia da COVID 19, i Governo ha approvato una proroga dello Stato di emergenza al 31 marzo 2022 con il  decreto n.221 del 24.12.2021 (Decreto Festività) . Lo spostamento della scadenza porta con se anche la proroga della normativa emergenziale sullo smart working

Ricordiamo  di seguito le norme  su lavoro agile previste per l’emergenza COVID,  il tema del diritto alla disconnessione e  il diritto al lavoro agile per i  genitori e lavoratori fragili e riportiamo i nuovi chiarimenti governativi apparsi in una serie di FAQ sul sito del Ministero del lavoro ieri 29 dicembre 2021.

Smart working semplificato procedura aziende private

La semplificazione  per i datori di lavoro “valida per tutto il periodo dell’emergenza” prevede che:

  • non è necessario l’accordo scritto controfirmato dal lavoratore: la comunicazione al lavoratore  puo essere fatta   via mail specificando eventualmente il riferimento  alla normativa  (art. 4 del DPCM 1° marzo 2020 e dell’art. 1, comma 1, lett. n) del DPCM 4 marzo 2020).
  • la comunicazione al Ministero del lavoro ( www.cliclavoro.gov.it), ordinariamente fatta con deposito dell’accordo , viene sostituita da una dichiarazione autocertificata  per singolo dipendente con i dati anagrafici e il cf del lavoratore ,  in cui va indicata come  “data di sottoscrizione” quella di inizio dell’attività in regime di smart working, e con il riferimento all’articolo 2 del Dpcm del 25 febbraio. Le aziende che non hanno le credenziali per l’utilizzo di questo servizio devono  provvedere a richiederle.  Il dpcm non prescrive la tempistica per questa comunicazione ma   vista la situazione di emergenza non dovrebbe essere sanzionabile un invio entro i 5 giorni successivi all’inizio della prestazione ;
  • l’informativa  sulla  sicurezza sul lavoro si può inviare al lavoratore con modalità telematica .  INAIL ha pubblicato sul proprio sito un facsimile di informativa da utilizzare.  Visto il tipo di emergenza andrà specificato che il lavoratore è tenuto a svolgere la sua attività evitando luoghi a  rischio contagio  (treni, bar, biblioteche ecc) Va ricordato in atti che lo smart working darebbe la possibilità di lavorare non solo al proprio domicilio ma in qualsiasi luogo a scelta del lavoratore.

Dal 4 marzo 2020 inoltre è attiva la  procedura sul  sito Cliclavoro  che permette alle aziende   di comunicare  anche in modalità cumulativa i nominativi dei dipendenti che svolgono la prestazione in smart working.

Con la modalità semplificata è richiesta l’indicazione dei soli dati anagrafici dell’azienda e alla comunicazione dovranno allegarsi l’autocertificazione aziendale in formato PDF/A e l’elenco in formato EXCEL dei dipendenti per i quali si richiede lo svolgimento delle mansioni in smart working .

Si ricorda anche che viste le motivazioni di forma maggiore imposte da un provvedimento di legge il dipendente non può rifiutarsi di svolgere la prestazione in questa modalità.  Se è il lavoratore a chiedere questa trasformazione sarà comunque l’azienda sulla base delle esigenze organizzative a decidere  per l’utilizzo del lavoro agile, dato che questa resta  una  modalità di esecuzione di un  rapporto subordinato.

Nelle aziende che utilizzano già questa modalità,  per gli stessi dipendenti  può essere comunque necessario  comunicare eventuali variazioni e integrare le informative ai dipendenti.

Smart Working le FAQ del Governo 29.12.2021

Come vanno eseguite le comunicazioni di smart working nel settore privato fino al 31 marzo 2022?
Ai sensi dell’art. 16 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 che rinvia all’Allegato 1 del medesimo Decreto (c.d. Decreto Natale), il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato fino al 31 marzo 2022. È, pertanto, utilizzabile la procedura semplificata già in uso (per la quale non è necessario allegare alcun accordo con il lavoratore), con modulistica resa disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Template per comunicare l’elenco dei lavoratori coinvolti). Resta inalterato l’applicativo informatico da utilizzare per l’invio della comunicazione.

 Nella comunicazione “massiva” semplificata adottata per la situazione emergenziale, i datori di lavoro del settore privato devono indicare la fine del periodo di svolgimento della prestazione in modalità smart working?

 Sì, ai sensi dell’art. 90 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i datori di lavoro del settore privato devono comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito. Nel caso di comunicazioni già inviate, ciò può essere eseguito modificando lo stesso file utilizzato per la comunicazione “massiva semplificata”, qualora fosse stata utilizzata tale modalità di comunicazione, oppure procedendo con una comunicazione “massiva” o singola di modifica, qualora fosse stata utilizzata la procedura già disponibile prima dell’insorgere della pandemia.

Smart working per i genitori  e lavoratori fragili

Nel decreto Sostegni bis  n. 73 2021 erano state   rinnovate fino al 31.12.2021  anche le specifiche agevolazioni  che prevedono la possibilità di smart working er i lavoratori dipendenti  con figli  minori di 16 anni, (non piu 14) che siano costretti a casa per:

  •  sospensione delle attività didattiche  
  • per quarantena  imposta dalle  autorità sanitarie locali per contagi avvenuti in qualsiasi contesto,
  • per infezione da Covid-19 che colpisca il minore stesso. 

ATTENZIONE La conversione in legge del DL 30/2021 (Legge n. 61-2021)  ha  anche eliminato il requisito della convivenza dei figli sotto i 16 anni.

Riguardo invece  i  lavoratori fragili,    la legge di conversione del decreto n. 111 2021 ha prorogato nuovamente, fino al 31 dicembre 2021 il diritto per i lavoratori fragili di: svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile oppure essere adibiti a mansioni diverse nella stessa categoria o ad attività formative o ancora  ottenere il riconoscimento della tutela per i lavoratori in possesso della specifica certificazione sanitaria che non possano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero,la modalità di lavoro agile come modalità ordinaria e, ove non sia possibile, si da copertura dei periodi di assenza come  degenza ospedaliera  .Le assenze non vengono computate nel periodo di comporto fissato dalla contrattazione.  In merito sono state emanate dall’INPS le istruzioni con il messaggio 3465 2021 e il successivo decreto  legge 146 2021 ha stanziato le risorse per la copertura finanziaria inizialmente mancante.

Si precisa che per lavoratori fragili   si intendono i soggetti in  possesso di certificazione medico-legale attestante una condizione di rischio derivante da:

  1.  immunodepressione, 
  2.  esiti da patologie oncologiche e dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, 
  3. disabili  con connotazione di gravità secondo l’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.

Su questo argomento ecco  il chiarimento ministeriale nelle FAQ  del 29 dicembre:

 Sono un lavoratore fragile, ho diritto a svolgere la prestazione lavorativa in smart working? 

Sì. Ai sensi dell’art. 26, comma 2 bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo modificato dal D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, fino alla data di adozione del decreto del Ministero della Salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione che procederà ad individuare le patologie da prendere in considerazione e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2022, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

FONTE: FISCOETASSE.COM