Dott.ssa Carola Giuranna
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Smart working fino al 31 marzo 22: le faq del Governo

dicembre 30th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria

Dallo scorso anno  si stanno susseguendo le proroghe al decreto del 1 marzo 2020 che previsto in tutto il territorio nazionale  la possibilità di instaurare il  lavoro agile o smart working con procedura semplificata rispetto  alla normativa istitutiva (Legge n. 81 2017). Ulteriori novità  erano state introdotte dalla conversione in legge del DL 30/2021 (legge 61-2021 del 12 maggio 2021 allegata in fondo all’articolo) E Il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021

Visto il nuovo aggravamento della pandemia da COVID 19, i Governo ha approvato una proroga dello Stato di emergenza al 31 marzo 2022 con il  decreto n.221 del 24.12.2021 (Decreto Festività) . Lo spostamento della scadenza porta con se anche la proroga della normativa emergenziale sullo smart working

Ricordiamo  di seguito le norme  su lavoro agile previste per l’emergenza COVID,  il tema del diritto alla disconnessione e  il diritto al lavoro agile per i  genitori e lavoratori fragili e riportiamo i nuovi chiarimenti governativi apparsi in una serie di FAQ sul sito del Ministero del lavoro ieri 29 dicembre 2021.

Smart working semplificato procedura aziende private

La semplificazione  per i datori di lavoro “valida per tutto il periodo dell’emergenza” prevede che:

  • non è necessario l’accordo scritto controfirmato dal lavoratore: la comunicazione al lavoratore  puo essere fatta   via mail specificando eventualmente il riferimento  alla normativa  (art. 4 del DPCM 1° marzo 2020 e dell’art. 1, comma 1, lett. n) del DPCM 4 marzo 2020).
  • la comunicazione al Ministero del lavoro ( www.cliclavoro.gov.it), ordinariamente fatta con deposito dell’accordo , viene sostituita da una dichiarazione autocertificata  per singolo dipendente con i dati anagrafici e il cf del lavoratore ,  in cui va indicata come  “data di sottoscrizione” quella di inizio dell’attività in regime di smart working, e con il riferimento all’articolo 2 del Dpcm del 25 febbraio. Le aziende che non hanno le credenziali per l’utilizzo di questo servizio devono  provvedere a richiederle.  Il dpcm non prescrive la tempistica per questa comunicazione ma   vista la situazione di emergenza non dovrebbe essere sanzionabile un invio entro i 5 giorni successivi all’inizio della prestazione ;
  • l’informativa  sulla  sicurezza sul lavoro si può inviare al lavoratore con modalità telematica .  INAIL ha pubblicato sul proprio sito un facsimile di informativa da utilizzare.  Visto il tipo di emergenza andrà specificato che il lavoratore è tenuto a svolgere la sua attività evitando luoghi a  rischio contagio  (treni, bar, biblioteche ecc) Va ricordato in atti che lo smart working darebbe la possibilità di lavorare non solo al proprio domicilio ma in qualsiasi luogo a scelta del lavoratore.

Dal 4 marzo 2020 inoltre è attiva la  procedura sul  sito Cliclavoro  che permette alle aziende   di comunicare  anche in modalità cumulativa i nominativi dei dipendenti che svolgono la prestazione in smart working.

Con la modalità semplificata è richiesta l’indicazione dei soli dati anagrafici dell’azienda e alla comunicazione dovranno allegarsi l’autocertificazione aziendale in formato PDF/A e l’elenco in formato EXCEL dei dipendenti per i quali si richiede lo svolgimento delle mansioni in smart working .

Si ricorda anche che viste le motivazioni di forma maggiore imposte da un provvedimento di legge il dipendente non può rifiutarsi di svolgere la prestazione in questa modalità.  Se è il lavoratore a chiedere questa trasformazione sarà comunque l’azienda sulla base delle esigenze organizzative a decidere  per l’utilizzo del lavoro agile, dato che questa resta  una  modalità di esecuzione di un  rapporto subordinato.

Nelle aziende che utilizzano già questa modalità,  per gli stessi dipendenti  può essere comunque necessario  comunicare eventuali variazioni e integrare le informative ai dipendenti.

Smart Working le FAQ del Governo 29.12.2021

Come vanno eseguite le comunicazioni di smart working nel settore privato fino al 31 marzo 2022?
Ai sensi dell’art. 16 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 che rinvia all’Allegato 1 del medesimo Decreto (c.d. Decreto Natale), il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato fino al 31 marzo 2022. È, pertanto, utilizzabile la procedura semplificata già in uso (per la quale non è necessario allegare alcun accordo con il lavoratore), con modulistica resa disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Template per comunicare l’elenco dei lavoratori coinvolti). Resta inalterato l’applicativo informatico da utilizzare per l’invio della comunicazione.

 Nella comunicazione “massiva” semplificata adottata per la situazione emergenziale, i datori di lavoro del settore privato devono indicare la fine del periodo di svolgimento della prestazione in modalità smart working?

 Sì, ai sensi dell’art. 90 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i datori di lavoro del settore privato devono comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito. Nel caso di comunicazioni già inviate, ciò può essere eseguito modificando lo stesso file utilizzato per la comunicazione “massiva semplificata”, qualora fosse stata utilizzata tale modalità di comunicazione, oppure procedendo con una comunicazione “massiva” o singola di modifica, qualora fosse stata utilizzata la procedura già disponibile prima dell’insorgere della pandemia.

Smart working per i genitori  e lavoratori fragili

Nel decreto Sostegni bis  n. 73 2021 erano state   rinnovate fino al 31.12.2021  anche le specifiche agevolazioni  che prevedono la possibilità di smart working er i lavoratori dipendenti  con figli  minori di 16 anni, (non piu 14) che siano costretti a casa per:

  •  sospensione delle attività didattiche  
  • per quarantena  imposta dalle  autorità sanitarie locali per contagi avvenuti in qualsiasi contesto,
  • per infezione da Covid-19 che colpisca il minore stesso. 

ATTENZIONE La conversione in legge del DL 30/2021 (Legge n. 61-2021)  ha  anche eliminato il requisito della convivenza dei figli sotto i 16 anni.

Riguardo invece  i  lavoratori fragili,    la legge di conversione del decreto n. 111 2021 ha prorogato nuovamente, fino al 31 dicembre 2021 il diritto per i lavoratori fragili di: svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile oppure essere adibiti a mansioni diverse nella stessa categoria o ad attività formative o ancora  ottenere il riconoscimento della tutela per i lavoratori in possesso della specifica certificazione sanitaria che non possano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero,la modalità di lavoro agile come modalità ordinaria e, ove non sia possibile, si da copertura dei periodi di assenza come  degenza ospedaliera  .Le assenze non vengono computate nel periodo di comporto fissato dalla contrattazione.  In merito sono state emanate dall’INPS le istruzioni con il messaggio 3465 2021 e il successivo decreto  legge 146 2021 ha stanziato le risorse per la copertura finanziaria inizialmente mancante.

Si precisa che per lavoratori fragili   si intendono i soggetti in  possesso di certificazione medico-legale attestante una condizione di rischio derivante da:

  1.  immunodepressione, 
  2.  esiti da patologie oncologiche e dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, 
  3. disabili  con connotazione di gravità secondo l’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.

Su questo argomento ecco  il chiarimento ministeriale nelle FAQ  del 29 dicembre:

 Sono un lavoratore fragile, ho diritto a svolgere la prestazione lavorativa in smart working? 

Sì. Ai sensi dell’art. 26, comma 2 bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo modificato dal D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, fino alla data di adozione del decreto del Ministero della Salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione che procederà ad individuare le patologie da prendere in considerazione e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2022, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

FONTE: FISCOETASSE.COM

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