Dott.ssa Carola Giuranna
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Indennita’ colf e badanti: come fare domanda

maggio 27th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Indennita’ colf e badanti: come fare domanda)

L’inps ha pubblicato il messaggio 2184 del 26 .5.2020 in cui spiega le modalità di presentazione della domanda per lindennità (Qui i dettagli)riservata ai lavoratori domestici , colf , badanti .

Si tratta di un importo di 500 euro per ciascuno dei mesi aprile e maggio, ma sarà pagato in un unica soluzione . 

L’accesso alla domanda on line di indennità lavoratori domestici è disponibile direttamente nella homepage del sito www.inps.it. Bisogna prima autenticarsi con una  delle seguenti credenziali:

  • PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna di queste, è possibile:

  • richiedere il PIN all’INPS utilizzando il servizio “Richiesta PIN” o tramite il  Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile);
  • richiedere una credenziale SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam, attraverso uno degli Identity Provider accreditati (vd .www.spid.gov.it), ad esempio negli uffici postali .

Nel caso di richiesta del PIN tramite il sito dell’Istituto, qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN e riceva un SMS che lo informa di una successiva chiamata da parte del Contact Center per la verifica dei dati, è invitato ad attendere il ricontatto. Se il ricontatto non dovesse avvenire entro 2-3 giorni, l’interessato potrà chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.

L’istituto fa presente che  non è possibile presentare la domanda on line accedendo al servizio con la sola prima parte del PIN. Inoltre, sebbene sia possibile presentare la domanda on line con il PIN ordinario, l’indennità verrà erogata solo dopo che il richiedente avrà convertito il proprio PIN online in PIN dispositivo. Tale operazione potrà essere effettuata tramite la funzione “Converti PIN”.

La domanda di indennità potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). A tale scopo l’utente dovrà essere munito di PIN ovvero, per i possessori di SPID, CIE o CNS, di PIN Telefonico generato mediante l’apposita funzione disponibile nella sezione personale “MyINPS” del portale istituzionale.

Infine, si ricorda che l’indennità può essere richiesta anche avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato; fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio potrà essere fornito anche in via telematica .

La domanda va compilata direttamente online dove vengono mostrati all’utente i suoi dati anagrafici essenziali, necessari alla istruttoria della richiesta.  I dati sono ricavati, laddove disponibili, dagli archivi dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche. Nel caso l’utente trovi in questi dati delle inesattezze, li dovrà aggiornare accedendo all’apposita area “Anagrafica” presente in “MyINPS”. L’aggiornamento non è possibile dalla pagina della domanda on line di indennità destinata ai lavoratori domestici.

Il richiedente dovrà quindi dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti richiesti ovvero:

  1. di essere o di essere stato titolare di almeno un rapporto di lavoro domestico attivo al 23 febbraio 2020 per una durata complessiva (calcolata come somma di tutti i rapporti di lavoro attivi) superiore a 10 ore settimanali e di non essere convivente con il datore di lavoro;
  2. di non aver fruito di alcuna delle indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
  3. di non aver fruito del Fondo per il reddito di ultima istanza, in favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19,
  4. di non essere titolare di pensione (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità );
  5. di non essere titolare di altra tipologia di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Inoltre, il richiedente dovrà indicare le modalità di accredito scelte per il pagamento della indennità, selezionando tra :

  • codice IBAN per bonifico bancario/postale,
  • accredito su libretto postale o
  • bonifico domiciliato
  • pagamento in contanti presso lo sportello delle Poste. In tal caso il bonifico potrà essere riscosso presso qualsiasi ufficio postale. L’IBAN comunicato deve essere associato ad un conto intestato al richiedente l’indennità.

Il riepilogo dei dati inseriti può essere visualizzato  per il controllo . L’invio della domanda potrà essere effettuato, attraverso il tasto “salva e invia”, solo dopo aver dichiarato di avere preso visione della informativa sulla privacy e aver accettato il trattamento dei dati personali per le finalità di istruttoria della domanda.

Nel caso in cui, a seguito di verifiche effettuate nei sistemi informativi dell’Istituto, il richiedente risulti irreperibile, per accedere al beneficio sarà necessario provvedere alla regolarizzazione di tale posizione presso gli Uffici anagrafici del Comune presso cui si risiede.

Dopo che l’utente ha presentato la domanda di indennità on line, gli sarà rilasciata una prima ricevuta,  mentre la ricevuta della domanda protocollata potrà essere scaricata successivamente dal sito INPS. La domanda verrà messa comunque subito in lavorazione

Oltre alla funzione “Presentazione domanda”, sul portale web dell’INPS, è possibile accedere alla funzione “Consultazione stato pratica e pagamenti” per visualizzare lo stato della domanda presentata, e scaricare la ricevuta.

Inoltre, è possibile sul portale web dell’INPS variare i dati di pagamento, modificando le scelte fatte riguardo le modalità di accredito dell’indennità. Questa funzione sarà attiva fintanto che non sia stato avviato il processo di emissione del pagamento.

L’INPS avverte che procederà al controllo della veridicità delle autocertificazioni.

FONTE: INPS

Gli spostamenti tra regioni prima e dopo il 2 giugno: ecco alcuni chiarimenti

maggio 27th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Gli spostamenti tra regioni prima e dopo il 2 giugno: ecco alcuni chiarimenti)

Il Governo in data 25 maggio ha fornito alcuni chiarimenti nella sezione delle FAQ on line su quanto previsto a seguito della entrata in vigore del DPCM del 17 maggio 2020 e del DL n 33 del 16 maggio 2020 per gli spostamenti.

Rende inoltre disponibile una nuova autocertificazione da utilizzare per recarsi fuori regione.

Ricordiamo che dal 4 maggio scorso l’autocertificazione non era più necessaria per gli spostamenti all’interno della propria regione di residenza pur continuando a vigere alcune delle principali regole anti-contagio covid quali:

  • l’utilizzo della mascherina nel caso in cui sia impossibile mantenere la distanza di un metro per attività motoria e di due metri per attività sportiva e comunque in tutti i luoghi chiusi
  • il divieto di assembramento

Stando alle risposte diffuse sul sito del Governo vediamo invece le regole per gli spostamenti valide fino al 2 giugno e quali sono i cambiamenti dal 3 giugno in poi:

  • Fino al 2 giugno 2020, gli spostamenti al di fuori della propria regione restano consentiti esclusivamente per ragioni di lavoro, assoluta urgenza ovvero per motivi di salute propri o di un parente stretto che ne abbia necessità. Per tali spostamenti è necessaria una specifica autocertificazione

SCARICABILE QUI

In mancanza si potrà usare la precedente (quella valida fino al 17 maggio) depennando le parti non più in vigore.

  • Fino al 2 giugno 2020, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza provenendo da un’altra Regione, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento sopra indicati
  • Fino al 2 giugno chi lavora in una regione e abita in un’altra sarà giustificato agli spostamenti per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa o fruire di ferie o congedi.
  • A partire dal 3 giugno sarà nuovamente consentito spostarsi tra regioni diverse per qualsiasi motivo.

È importante sapere che gli spostamenti tra regioni potranno comunque essere limitati, solo con provvedimenti statali cioè DPCM oppure Ordinanze del Ministro della salute in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

È fatto comunque divieto di spostamento ai seguenti soggetti:

  • chi abbia sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) deve rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
  • chi è sottoposto alla misura della quarantena essendo risultato positivo al virus ha “divieto assoluto” di uscire da casa.

Va precisato che stando ad una risposta del Governo il divieto di spostarsi dalla Regione in cui ci si trova non riguarda invece coloro che svolgono attività di volontariato nell’ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso come i volontari della Croce Rossa Italiana, trattandosi di attività equiparabili a quelle lavorative.

FONTE: Governo Italiano

Bonus aprile professionisti: Catalfo rassicura

maggio 27th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Bonus aprile professionisti: Catalfo rassicura)

L’Adepp, l’associazione delle Casse di previdenza private degli ordini professionali aveva protestato qualche giorno fa  per  l’ennesima ” disattenzione del Governo” verso i professionisti segnalando  che il Decreto Rilancio contiene un errore, (forse una svista materiale facilmente sanabile)  per cui  “da un lato il Governo ha rifinanziato gli indennizzi statali per i mesi di aprile e di maggio, (con l’art 78)  e dall’altro l’ art. 86  stabilisce che l’indennizzo già erogato  a marzo è incompatibile con quello dei mesi successivi. 

La ministra Catalfo è intervenuta informalmente ieri con un post sul proprio profilo Facebook  con l’intenzione di rassicurare i professionisti . Questo il testo:

“Voglio fare chiarezza su una questione importante che coinvolge circa 500mila lavoratori: il bonus di 600 euro per i professionisti iscritti alle casse di previdenza privata che l’hanno già percepito a marzo verrà erogato anche per i mesi di aprile e maggio.  L’art. 44 del Decreto Cura Italia conteneva, infatti, anche le risorse per le indennità di lavoratori stagionali, intermittenti, prestatori d’opera, lavoratori porta a porta che nel Decreto Rilancio sono stati inseriti in un’altra norma (art. 78).Nei prossimi giorni emanerò il decreto interministeriale che assegnerà alla casse le risorse necessarie. Stiamo lavorando con impegno per garantire sostegno e tutele alle categorie più colpite dall’emergenza Coronavirus.”

indirettamente dunque conferma l’errore formale  ricordando invece l’intento reale del Governo di sostenere i professionisti delle casse private.

Chiaramente quindi il disguido nasce dal fatto che la proroga delle nuove indennità è finanziata con il Fondo Reddito di Ultima istanza istituito dall’articolo 44 del Cura italia, le cui risorse coprono anche i bonus per nuove categorie di lavoratori (“Bonus 600 euro  novità del decreto Rilancio”) ed è quindi solo a questi ultimi che si vuole riferire l’incumulabilità.  Di fatto tutte le indennità mensili per i lavoratori autonomi e i dipendenti a  termine sono tra loro incumulabili ma non le mensilità all’interno di ciascuna di esse –

Per il chiarimento ufficiale e la procedura di domanda  dunque si attende il decreto interministeriale. Quello attuativo del decreto Cura Italia era giunto con molta celerita.

Il presidente dell’Adepp Oliveti aveva anche lamentato il fatto che il decreto legge Rilancio “ha persino escluso i professionisti iscritti alle Casse dai contributi a fondo perduto, anche questi esentasse, accordati ad imprese e altri autonomi con partita iva”“Siamo stanchi di ritrovarci sempre discriminati  e per giunta tassati. È ora che il Governo corregga il tiro”, conclude Oliveti.

Su questo si è espressa ora favorevolmente la sottosegretaria al Lavoro Puglisi che ha affermato “Abbiamo fatto uno sforzo enorme per dare risposte concrete all’emergenza causata dal nuovo coronavirus approvando di fatto due decreti equiparabili a vere e proprie manovre di bilancio in pochissimo tempo. Ovviamente ci sono diversi punti che possono essere integrati o migliorati e in questo l’aiuto e il confronto con i professionisti è fondamentale. Come ad esempio il tema dell’esclusione dei professionisti stessi da misure a fondo perduto che auspico possa essere corretto dal Parlamento in sede di conversione del decreto in legge”.

Potrebbero esserci novità anche sul fronte fiscale  su  cui il presidente dell’Adepp Oliveti  affermava che ” in nessun decreto si è trovato ancora il modo di chiarire come debbano essere trattati gli aiuti degli enti di previdenza dei professionisti . “ Dato che si tratta di  interventi assistenziali analoghi a quelli accordati dallo stato, Adepp chiede che  l’esenzione fiscale applicata ai 600 euro statali venga riconosciuta ai sussidi autonomi e aggiuntivi delle Casse previdenziali” e annuncia a questo proposito un interpello all’Agenzia delle Entrate.

FONTE: Fiscoetasse.com