Dott.ssa Carola Giuranna
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Test COVID ai dipendenti: niente credito di imposta

novembre 4th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Test COVID ai dipendenti: niente credito di imposta)

Credito di imposta negato ai test sierologici per Coronavirus effettuati sui dipendenti a spese dell’azienda. Questa l’affermazion, dell’Agenzia delle Entrate nella Risposta a interpello n. 510 del 2.11.2020  (allegata qui)

Il caso si riferisce al bonus del 60% delle spese per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione  anticontagio da Coronavirus  previsto dall’art. 125 Decreto Rilancio. 

(Maggiori dettagli in Credito di imposta sanificazione, modello e istruzioni)

Nell’Interpello una società edile chiedeva di poterne fruire anche per le spese sostenute per l’esecuzione dei test sierologici ai dipendenti, considerandole  in linea con la ratio  della norma volta a  favorire le misure di tutela della salute dei lavoratori e degli utenti delle imprese contro la pandemia,  garantendo una agevolazione fiscale per gli strumenti a disposizione.

L’Agenzia pero non concorda  e propende per una interpretazione letterale che non fa giustizia dello spirito della norma . L’argomentazione del provvedimento si limita ad una analisi letterale del testo e dei successivi chiarimenti di prassi .

Ricorda infatti che   l’articolo 125 del decreto Rilancio ( che ha sostituito una analoga disposizione del Decreto Cura Italia )  parla di spese “per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti” . Inoltre  viene richiamata la successiva circolare del 10 luglio 2020, n. 20/E, che fornisce un elenco esemplificativo delle fattispecie agevolabili , evidenziando il fatto che non sono citati espressamente i test sierologici.

Nella risposta  si cita   la circolare  per la quale ” seppur il comma 2 rappresenti un elenco non esaustivo è necessario che le spese sostenute siano, in ogni caso, riferibili alle attività menzionate  nel comma 1. Si tratta, in particolare: 

1. della sanificazione degli ambienti (e degli strumenti utilizzati), come descrittanel paragrafo 2.2.1 della circolare n. 20/E del 2020; 

2. dell’acquisto di dispositivi di protezione individuale (e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti)”

L’agenzia ribadisce quindi che le  spese sostenute per eseguire test sierologici sul personale dipendente, non essendo riferibili né all’attività di sanificazione, né all’acquisto di dispositivi di  protezione individuale e di altri dispositivi , vanno escluse dal calcolo del credito di imposta ex art 125 DL 34 2020 convertito in legge.

FONTE: AGENZIA DELLE ENTRATE

Bonus vacanze: operativo dal 1° luglio il codice tributo

giugno 29th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Bonus vacanze: operativo dal 1° luglio il codice tributo)

Con risoluzione n 33/E del 25 giugno l’Agenzia delle Entrate ha reso noto il nuovo codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del BONUS VACANZE (ex art 176 DL n34/2020).

Il suddetto codice è:

“6915” denominato “BONUS VACANZE, recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto, articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” ed utilizzabile da parte del fornitore del soggiorno.

Ricordiamo che il DL 34/2020 riconosce un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, e che il credito è utilizzabile nella misura dell’80 per cento sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, in con il fornitore dei servizi turistici sono fruiti, e per il restante 20 per cento come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Per i dettagli su come richiedere il bonus vacanze si legga “Bonus vacanze 2020: a chi spetta e come richiederlo”

Già il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020 n 237174 aveva disposto le modalità di applicazione del credito specificando quanto segue:

  • il fornitore deve confermare l’applicazione dello sconto richiesto dal cliente tramite un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate;
  • a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore recupera il relativo importo come credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24;
  • il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24;
  • il credito d’imposta può essere ceduto dai fornitori, al posto della compensazione in F24, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

FONTE: AGENZIA DELLE ENTRATE

Quarantena e malattia Covid: prime indicazioni INPS

giugno 29th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Quarantena e malattia Covid: prime indicazioni INPS)

Nel Messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020 l’Inps fornisce alcune indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia connessa a COVID 1\9 , in attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020 ,  in attesa della pubblicazione dell’apposita circolare, attualmente al vaglio ministeriale.

Si tratta in particolare delle casistiche:

  1. equiparazione della quarantena alla malattia  con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ai fini del trattamento economico
  2. equiparazione della quarantena alla degenza ospedaliera per i sogedtti disabili o con patologie  di particolare rischio
  3. malattia conclamata da COVID 19

In primo luogo va specificato che  la copertura è prevista per i soli lavoratori dipendenti, con esclusione quindi dei lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps

QUARANTENA

la tutela viene riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria Pertanto, ai lavoratori viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale (con correlata contribuzione figurativa), sulla base del settore aziendale e della loro qualifica ; a ciò si aggiunge l’eventuale integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento (con la conseguente copertura contributiva).

Il comma 1 dispone anche che tali periodi non sono da computare per il raggiungimento del limite massimo previsto per il comporto.

il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica  (numero di protocollo, dati della Struttura di sanità pubblica che ha emesso il provvedimento, data di redazione e periodo di sorveglianza prescritto) e il PUC del certificato al quale si riferiscono, allegando, ove possibile, il provvedimento medesimo.

Il certificato deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica. Nei casi residuali di certificato emesso in modalità cartacea, lo stesso dovrà essere trasmesso all’Inps nel termine dei due giorni previsti dalla normativa .

Se al momento del rilascio del certificato, il medico non disponga delle informazioni  queste verranno acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all’Inps, mediante i consueti canali di comunicazione (posta ordinaria o PEC).

QUARANTENA PER LAVORATORI CON PATOLOGIE GRAVI

Per i lavoratori con patologie di particolare gravità (lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992) o in possesso del riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992), l’intero periodo di assenza è equiparato a degenza ospedaliera. In questi casi  il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante

Si ricorda che in caso di degenza ospedaliera è prevista una decurtazione ai 2/5 della normale indennità qualora non vi siano familiari a carico e che il termine massimo previsto per la trasmissione della certificazione eventualmente prodotta in modalità cartacea è pari all’anno di prescrizionedella prestazione.

Per questi lavoratori il medico curante è tenuto a precisare la  situazione clinica del suo paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio  riportando  anche  i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap ovvero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle Autorità sanitarie locali.

Per la specifica categoria di lavoratori marittimi, le relative istruzioni tecniche saranno fornite mediante il manuale tecnico presente nella procedura “Gestione malattia marittimi”.

MALATTIA PER COVID19

Nei casi di malattia conclamata da COVID-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune e viene riconosciuta, ovviamente, anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, sulla base della specifica normativa di riferimento.

PERIODO TRANSITORIO

Una norma di deroga per il periodo precedente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020 (17 marzo 2020),prevede che vengano considerati validi:

  • i certificati medici prodotti anche in assenza del prescritto provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.
  • e ugualmente, i provvedimenti emessi dall’operatore di sanità pubblica  in assenza dei certificati di malattia .

In allegato, le istruzioni di dettaglio per la gestione delle certificazioni e la loro tempistica.

FONTE: INPS