Dott.ssa Carola Giuranna
Header

Cassa integrazione: le nuove domande entro il 31 maggio

maggio 27th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Cassa integrazione: le nuove domande entro il 31 maggio)

Nel  Decreto Rilancio  pubblicato il 19 maggio in Gazzetta , per la  Cassa integrazione  sono stati stanziati oltre 15 miliardi per il raddoppio delle settimane  fruibili dalle imprese in difficoltà per il sostegno dei propri dipendenti .  Altra novità la semplificazione delle richieste di CIG in deroga, che saranno dirette solo all’INPS senza doppi canali che finora hanno rallentato l’erogazione.

Ieri l’INPS con il Messaggio n. 2183 ha dato le prime indicazioni sui termini di presentazione delle domande che sono cambiati rispetto al Decreto Cura Italia

Al fine di consentire un più graduale adeguamento ai nuovi e più stringenti termini di trasmissione delle domande, l’articolo 68  del D.L. n. 34/2020 “Rilancio”, spiega l’istituto, “ha fissato al 31 maggio il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020. ”

Il medesimo articolo introduce una penalizzazione per le istanze trasmesse oltre il predetto termine, stabilendo che, per queste domande, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Questo nuovo  termine di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale indicato dal citato comma 2-ter (23 febbraio – 30 aprile 2020).

In tutti gli altri casi, il flusso gestionale delle domande sarà illustrato con un’apposita circolare di prossima emanazione.

Pochi gioroni fa nel messaggio 2101 del 21 maggio l’INPS  erano state precisate  alcune semplificazioni nell’operatività delle procedure . In particolare:

  • è stata aggiornata la funzione “Copia domanda CIGO”, già esistente nella procedura “UNICIGO”;
  • è stata introdotta un’ulteriore facilitazione per dichiarare le giornate di CIGO fruite sulle autorizzazioni con causali “COVID-19”;
  • è stata implementata la funzione “Duplica domanda”, accessibile da invio domande on line dei Fondi di solidarietà, per favorire un più rapido invio di nuove domande, riferite alle domande di assegno ordinario con causale “COVID-19”.

Per ulteriori dettagli tecnici si può consultare il manuale operativo scaricabile nell’applicazione all’interno della sezione “Area di download”.

Si ricorda che il decreto Rilancio ha previsto ulteriori 9 settimane di cassa integrazione (sia ordinaria che in deroga) con la formula “a rate”  5+4 ,   utilizzabili fino a fine ottobre 2020. Per evitare che i fondi vengano prenotati tutti insieme con possibile esaurimento delle risorse,  magari poi  non utilizzate,    si prevede che non possano essere richieste tutte insieme e automaticamente. Come detto sopra è previsto un preciso meccanismo temporale che regolerà sia le richieste   che i periodi di fruizione :

  • fino al 31 maggio fino ad un totale di 14 settimane, fruibili tra il 23 febbraio e il 31 agosto,  con richiesta entro un mese dall’inizio della sospensione e  poi , se necessario,
  •  per ulteriori quattro settimane dal 1° settembre al 31 ottobre, ma con richiesta da inviare  entro una settimana dall’inizio della sospensione o riduzione delle attività lavorative .

Per le prime cinque settimane utilizzabili entro la precedente scadenza del 31 agosto non sarà necessario  per le aziende che la stanno già utilizzando presentare domanda di  proroga.   Il nuovo decreto descrive in dettaglio anche l ‘iter di concessione, per cercare di  assicurare i pagamenti entro un mese e mezzo dalla presentazione delle domande .

Una importante novità  del decreto per quanto riguarda la cassa in deroga è  che i  periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, andranno richiesti solo all’Inps,  a partire dal 18 giugno 2020  con la consueta  domanda in via telematica con la lista dei lavoratori e  le ore di sospensione per ciascuno eliminando di coinvolgere le Regioni e Inps. Come sempre  l’Inps  provvederà all’erogazione delle prestazioni, sempre  monitorando il rispetto dei limiti di spesa anche in prospettiva futura.  Il decreto per l’INPS prevede 15 giorni per il  pagamento dell’acconto.

Sia i sindacati che parte della maggioranza  avevano  reagito negativamente al meccanismo delle richieste di CIG in tranches successive , segnalando  che in questo modo molte aziende che hanno dovuto ricorrere agli ammortizzatori sociali già da marzo potrebbero esaurire le prime 14 settimane entro metà giugno, ed essere  impossibilitate ad utilizzare le ulteriori 4  prima del 1° settembre,  in presenza peraltro del blocco dei licenziamenti confermato nel nuovo decreto per altri 3 mesi.

Intanto i dati sul mese di aprile indicano che si è battuto ogni record di utilizzo degli ammortizzatori sociali:

le ore di Cassa Integrazione complessivamente autorizzate  (il 98% con causale “emergenza sanitaria covid-19″) sono state 772.298.874, in aumento del 2.953,6% rispetto allo stesso mese del 2019 (25.291.338).   Si è eguagliato  il numero di ore autorizzate in tutto l’anno 2009, successivo alla crisi  finanziaria del 2008.

Nel dettaglio, le ore autorizzate per gli interventi di:

  • Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) sono state 712.969.630, in aumento del 9.509,8% rispetto ad aprile 2019;
  • Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( CIGS) sono state 12.449.855, di cui solidarietà 2.295.255, in diminuzione rispetto allo stesso mese del 2019 rispettivamente del -30,3% e -46,2%;
  • Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) sono state 46.879.389, in aumento rispetto ad aprile 2019 del 239.056,2%.

FONTE: INPS

Bonus 600 euro di marzo in scadenza

maggio 27th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Bonus 600 euro di marzo in scadenza)

Come omrai tutti sanno, per  sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, il cd. Decreto Legge 34/2000 cd.”Rilancio”,  pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 Maggio,  ha riconfermato diversi tipi di indennità di sostegno al reddito per i lavoratori sia autonomi che dipendenti , includendo anche nuove categorie.

Oltre a ciò il Decreto ha previsto anche  due novità riguardo la possibilita di richiedere tali indennità :

  • si specifica all’art 75 che tutti i bonus INPS concessi a marzo dal Decreto Cura Italia sono  cumulabili con l’assegno di invalidità (ma non con altri tipi di pensione)
  • si introduce una scadenza per la richiesta della mensilità di marzo 2020, fissata a 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto Rilancio (avvenuta il 19 maggio 2020)

L’inps ricorda infatti con un comunicato sul proprio sito che : 

  1.  I beneficiari di assegno ordinario di invalidità  che hanno  avuto la domanda respinta   a seguito del riesame d’ufficio potranno ricevere il pagamento dell’indennità di marzo.
  2. coloro  che non abbiano ancora presentato la domanda per l’indennità COVID-19 di marzo, possono richiederla entro il 3 giugno 2020  tramite l’apposito servizio.

Ricordiamo di seguito le principali previsioni  sugli importi e i beneficiari dei bonus a seguito del decreto Rilancio :

Bonus aprile

Viene confermataanche per il mese di aprile  l’indennità di 600 euro che è stata erogata a marzo a favore di:

  • liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata , non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 e purchè gli stessi non risultino titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente;
  • lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo (con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo) da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione purchè non  titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo.

ATTENZIONE ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo è erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro.

Bonus maggio di 1.000 euro alle P.Iva che hanno avuto un calo del reddito del 33%

Per quanto riguarda il mese di maggio, il decreto prevede l’aumento dell’indennità a 1.000 euro a favore di

  1. liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto, a condizione che:
  • siano iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
  • non siano titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
  • abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

Si ricorda che i soggetti richiedenti dovranno autocertificare il nuovo requisito all’INPS.

  1.             lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)
  •  iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  •  non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  •  che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del decreto 34 2020.
  1.              lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali , anche in somministrazione che:
  • hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020:
  • Non risultino titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Infine il bonus da 600 euro è stato esteso a categorie di lavoratori non incluse nel “Cura Italia”. L’indennità viene infatti concessa anche per i mesi di aprile e maggio ad ulteriori beneficiari che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, a causa dell’emergenza :

  • lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo
  • lavoratori intermittenti
  • lavoratori occasionali iscritti alla Gestione separata
  • incaricati di vendite  porta a porta  iscritti alla Gestione separata.

FONTE: INPS