Dott.ssa Carola Giuranna
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Contributi INPS 2020: i versamenti slittano a settembre

giugno 29th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Contributi INPS 2020: i versamenti slittano a settembre)

I versamenti sospesi  per l’emergenza COVID potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi  per tutti i contribuenti danneggiati dal Coronavirus, entro il 16 settembre  Questo quanto previsto dal Decreto Rilancio e illustrato dalla Circolare Inps 64 2020 La proroga riguarda anche le ritenute d’acconto sui compensi.

Vediamo in dettaglio tutti gli adempimenti sospesi  con scadenza prorogata al 16 settembre 2020.

Il D.L. n. 23/2020 (cd. “Decreto liquidità”) aveva stabilito la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, fino alla  data del 30 giugno 2020, in relazione alla rata di maggio 2020. Il versamento era  inizialmente previsto per il 30  giugno per :

  • per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, nel periodo di imposta 2019, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020;
  • per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
  • per gli stessi soggetti senza limite di fatturato  con sede nelle provincie piu colpite dall’emergenza

Il termine  è stato prorogato dal decreto Rilancio e  previsto in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino a 4 rate mensili di pari importo, con prima rata entro il 16 settembre 2020,  per i contribuenti sopra elencati e anche per : 

a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;

b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive  professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi  di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale  da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;
d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di  macchine e apparecchi correlati;
e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico,  culturale, ludico, sportivo e religioso;
f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

g) soggetti  che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi  educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione  professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti
commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o  aeroportuali;
o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo,  marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie,  cabinovie, seggiovie e skilift;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo,  fluviale, lacuale e lagunare;
q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di  strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi  direttamente gestite;
t) organizzazioni non lucrative di utilità sociale , iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei  registri regionali e delle province autonome  e associazioni di promozione sociale .

Ugualmente,  i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nell’anno di imposta precedente, i ricavi e i compensi percepiti  tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta ( a condizione che non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato). L’ammontare delle ritenute dovrà essere versato entro il 16 settembre 2020 in un unica soluzione o in quattro rate di cui la prima entro la stessa data.

Vediamo un riepilogo sintetico dei soggetti interessati alla proroga dei versamenti contributi 2020 per il periodo di emergenza in questa tabella:

Soggetti interessati

Versamenti sospesi

Nuova scadenza versamenti

Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni

riduzione di almeno il 33% di fatturato /

corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019

 Ritenute lavoro dipendente e assimilato/ contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020

16.9.2020

riduzione di almeno il 33% di fatturato /

corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019

ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali

/ premi INAIL scadenti a maggio 2020

Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a

€ 50 milioni

riduzione di almeno il 50% di fatturato o corrispettivi  dei mesi di marzo e aprile  2020 rispetto al 2019 *

ATTENZIOE : i mesi vanno considerati separatamente)

ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020

16.9.2020

ritenute lavoro dipendente o assimilato, contributi previdenziali  / premi INAIL scadenti a maggio 2020

Imprese / lavoratori autonomi che hanno iniziato l’attività dall’1.4.2019

ritenute lavoro dipendente o assimilato, contributi previdenziali  / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020

16.9.2020

Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d’impresa)

ritenute lavoro dipendente o assimilato, contributi previdenziali/ premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020

16.9.2020

Nella circolare 64 del 28 maggio 2020 l’Inps aveva illustrato le modalità  di sospensione  dei versamenti relativi a maggio 2020 e annunciato un  ulteriore messaggio per le istruzioni per l’effettuazione del versamento a settembre 2020, in unica soluzione ovvero mediante  rateizzazione, della contribuzione sospesa in applicazione delle norme  del DL Rilancio 2020 (art 126).

FONTE: INPS

Decreto Giustizia: approvato in via definitiva

giugno 29th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Decreto Giustizia: approvato in via definitiva)

Giovedì 25 giugno la  Camera ha approvato, in via definitiva, la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (c.d. “decreto Giustizia”), riguardante la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, le misure in materia di ordinamento penitenziario, nonché le disposizioni di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e le misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19.

Pur essendo in attesa della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, grazie al voto di fiducia della Camera, segnaliamo tra le altre novità la ripartenza dei tribunali a partire da mercoledì prossimo.

Viene infatti abrogata la previsione che estendeva fino al 31 luglio le disposizioni di emergenza sul processo civile per tornare invece alla vecchia formulazione che prevedeva che queste misure avessero effetto solo fino al 30 giugno. Si specifica inoltre che i provvedimenti già adottati sono fatti salvi.

Nel mese di luglio pertanto, le udienze dovrebbero tenersi in forma “fisica”, ma se era già stato adottato un provvedimento di fissazione in forma cartolare o in forma telematica, allora rimane fermo il provvedimento che prevedeva la trattazione in questa forma.

La fase emergenziale che aveva introdotto lo svolgimento delle udienze “da remoto” e una serie di misure di digitalizzazione dei procedimenti sembra quindi subire una battuta di arresto in via anticipata.

Ma le polemiche sono già sorte e c’è chi parla di “ripartenza virtuale” sottolineando le difficoltà organizzative legate anche alle  norme di distanziamento sociale che continuano ad impattare l’organizzazione dei Tribunali e delle Cancellerie, rendendo di fatto difficilmente attuabile l’imminente ripartenza annunciata.

Per quanto riguarda la giustizia penale invece, segnaliamo:

  • il rinvio al 1° settembre dell’entrata in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni;
  • in materia di ordinamento penitenziario e misure alternative al carcere, vi è una stretta sulla concessione della detenzione domiciliare, dei permessi e del differimento della pena per ragioni di salute, soprattutto nel caso di reati di criminalità organizzata;
  • con riferimento ai casi di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per motivi legati all’emergenza sanitaria da COVID-19 vengono adottate misure restrittive;
  • viene previsto l’utilizzo di droni dalla polizia penitenziaria per rafforzare vigilanza e la sicurezza.

Infine facciamo presente che, per quanto riguarda la disciplina della cd. “App Immuni”, viene confermata l’introduzione del sistema di tracciamento dei contatti e dei contagi per prevenire la diffusione del Covid-19 e vengono dettate le linee guida per il funzionamento dello stesso (nell’ attesa che venga emanato un decreto ministeriale nonché un parere positivo del Garante Privacy).

FONTE: FISCOETASSE.COM

Quattordicesima pensioni 2020: importi e limiti reddito

giugno 29th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Quattordicesima pensioni 2020: importi e limiti reddito)

Nel Messaggio n. 2593 del 25.6.2020l’INPS comunica che nel mese di luglio 2020 provvederà d’ufficio a erogare la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, riservata alle pensioni di importo piu basso, istituita dal  decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,  e ampliata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017).

I requisiti di accesso anagrafici e contributivi  sono stati comunicati da ultimo dal messaggio n. 2549 del 20 giugno 2017. Si ricorda che:

  • hanno diritto i pensionati con almeno 64 anni di età ,
  •  gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito  del beneficiario, ossia fino a 1,5 volte il trattamento minimo ovvero fino a 2 volte il trattamento minimo, cui si somma comunque l’importo del beneficio.

I requisiti reddituali per l’anno 2020

L’istituto specifica che vengono valutati i seguenti redditi:

  • nel caso di prima concessione:   tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2020 (rientrano tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva);
  • nel caso di concessione successiva :  i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nel 2020 e  i redditi diversi  conseguiti nel 2019.

Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2020 o 2019, sono stati utilizzati i redditi degli anni precedenti, risalendo fino al 2016.  In assenza, il beneficio non viene  attribuito.

La somma aggiuntiva viene in ogni caso corrisposta a luglio 2020, in via provvisoria, e la sussistenza del diritto sarà poi verificata sulla base della dichiarazione dei redditi

Per l’attribuzione dell’importo, i limiti  reddituali sono indicati nella tabella seguente:

Anno 2020 (Trattamento Minimo  mensile € 515,07)

Anni di contribuzione

TM annuo x 1,5 (tabella A)

TM annuo x 2(tabella B)

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

fino a € 10.043,87

Tra

€10.043,88 e €10.144,86

Tra

€10.144,87 e

€ 13.391,82

Oltre 13.391,82

< 15 anni

(< 780 ctr.)

< 18 anni

(< 936 ctr.)

€ 437,00

Max €10.480,87

€ 336,00

Max €13.727,82

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

fino a 

10.043,87

Tra

€10.043,88 e  €10.169,86

Tra € 10.169,87 e

€ 13.391,82

Oltre 13.391,82

> 15 < 25 anni

(> 781 < 1.300 ctr)

> 18 < 28 anni

(> 937 <1.456 ctr.)

€ 546,00

Max €10.589,87

€ 420,00

Max €13.811,82

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

fino a € 10.043,87

Tra

€10.043,88 e €10.194,86

Tra

€10.194,87 e

€ 13.391,82

Oltre 13.391,82

> 25 anni

(>1.301 ctr.)

> 28 anni

(>1.457 ctr.)

€ 655,00

Max 10.698,87

€ 504,00

Max €13.895,82

FONTE: INPS