Dott.ssa Carola Giuranna
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Immobile ereditato: chi beneficia delle detrazioni?

luglio 30th, 2019 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Immobile ereditato: chi beneficia delle detrazioni?)

Per fruire delle detrazioni per ristrutturazioni edilizia e per l’ecobonus è necessario che l’erede abbia la detenzione materiale e diretta dell’immobile agevolato per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento. Pertanto, in tutti i casi in cui l’immobile pervenuto in eredità, già oggetto dell’intervento agevolato, risulti concesso in locazione anche solo per un breve periodo dell’anno l’erede non può usufruire della quota di detrazione per l’annualità di riferimento.

A fornire questo ennesimo chiarimenti sulle detrazioni per riqualificazione edilizia e risparmio energetico è l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’interpello 282 del 19 luglio 2019 allegato a questo articolo.

Il caso riguarda la proprietaria di un immobile pervenuto per successione che era stato oggetto di ristrutturazione, che intende concedere in locazione con contratti di breve durata. L’istante ha così chiesto, se dati i vincoli normativi, può continuare a usufruire delle detrazioni.

Nel rispondere negativamente l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che per quanto riguarda la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, la norma prevede che in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Inoltre in caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per inte esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile e se l’immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne può disporre.
Precedenti documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate hanno chiarito la condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” precisando che:

  • sussiste qualora l’erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale (circolare n. 24/E del 10 giugno 2004, paragrafo 1.1);
  • deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale l’erede intenda fruire delle residue rate di detrazione. Pertanto, qualora l’erede decida di locare o concedere in comodato l’immobile, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato (circolare 17/E del 24 aprile 2015, paragrafo 3.3).

Da queste considerazioni è nata la risposta  negativa all’interpello in commento.

FONTE: Fisco e Tasse

Cedolare secca per gli immobili commerciali nella Legge di bilancio 2019

novembre 5th, 2018 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Cedolare secca per gli immobili commerciali nella Legge di bilancio 2019)

Una delle novità contenute nel DDL sulla manovra 2019 è l’estensione del regime della cedolare secca anche per le locazioni degli immobili commerciali. In particolare, l’articolo 9 del Disegno di Legge della Stabilità 2019, rubricato appunto “Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale” estende la possibilità di usufruire anche per tali immobili del regime agevolato della cedolare secca al 21% rispetto al regime ordinario secondo il quale il reddito fondiario concorre ai fini dell’IRPEF.

In generale, i contratti di locazioni di immobili commerciali per essere agevolabili devono soddisfare i seguenti requisiti: 

  • essere stipulati nell’anno 2019
  • con oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1,
  • superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze e relative pertinenze locate congiuntamente.

Attenzione però al primo requisito, per esplicita previsione infatti la norma non si applica ai contratti stipulati si nel 2019 ma per i quali al 15 ottobre 2018 sia in essere un contratto non scaduto tra gli stessi contraenti sullo stesso immobile, per il quale si interrompe la naturale scadenza per usufruire del regime agevolativo.

Si ricorda che secondo la normativa vigente i redditi da locazione degli immobili classificati C/1 concorrono alla formazione del reddito complessivo.

FONTE: FISCO E TASSE

Bonus risparmio energetico anche su immobili non strumentali

giugno 29th, 2015 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Bonus risparmio energetico anche su immobili non strumentali)

Con sentenza della Commissione tributaria regionale n. 2459-12-2015 viene riconosciuto il bonus del 55% per risparmio energetico su immobili locati . diversamente da quanto finora indicato dall’Agenzia delle entrate . Nella circolare 36 del 2007 infatti il Fisco chiariva che I i soggetti che svolgono attività di locazione immobiliare non si applica il beneficio poiché i fabbricati concessi in affitto rappresentano l’oggetto dell’attività d’impresa e non sono beni strumentali.

Il tribunale ha invece specificato che la norma ( l. 296 2006 ) che ha introdotto la possibilità di recuperare il 55% (oggi 65%) delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica e il miglioramento termico degli edifici non specifica l’esclusione degli immobili non strumentali.

Fonte: Il Sole 24 Ore