Dott.ssa Carola Giuranna
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Locazioni dei giovani in legge di bilancio 2022

ottobre 29th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Locazioni dei giovani in legge di bilancio 2022)

Il Consiglio dei Ministri si è riunito giovedì 28 ottobre 2021 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi e ha approvato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024.

In generale, la legge di bilancio per il 2022 si muove sulle coordinate delineate dalla Nota di aggiornamento al Def, che prevedono la prosecuzione di una politica di bilancio espansiva al fine di sostenere l’economia e la società nelle fasi di uscita dalla pandemia da Covid-19 e di aumentare il tasso di crescita nel medio termine, rafforzando gli effetti degli investimenti e delle riforme previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Una delle novità annunciate riguarda le detrazioni delle locazioni stipulate dai giovani.

Bonus affitti giovani nella legge di bilancio 2022

In base alle bozze del testo di legge in circolazione in questi giorni, l’articolo 38 è rubricato Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani. In particolare viene previsto che l’articolo 16, comma 1-ter, del TUIR (DPR 917/86) venga sostituito prevedendo che

  • ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, 
  • con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro,
  • che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge,
  • spetta, per i primi quattro anni, una detrazione dall’imposta lorda pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di euro 2.400 di detrazione.

FONTE: FISCOETASSE.COM

Credito di imposta per locazioni degli enti non commerciali e del terzo settore

giugno 29th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Credito di imposta per locazioni degli enti non commerciali e del terzo settore)

Il Decreto Rilancio ha previsto il credito di imposta per le locazioni ad uso non abitativo anche per gli enti del terzo settore.

Stando alla circolare n 14/E dell’Agenzia delle Entrate  occorre verificare l’uso che tali enti fanno dei locali condotti in locazione, per sapere a quali parametri è necessario attenersi per usufruire della agevolazione.

Ai sensi dell’art 28 DL n 34/2020 agli enti non commerciali, inclusi gli enti del terzo settore (Ets) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti spetta un credito di imposta nella misura del 60% delle spese sostenute per le locazioni dei locali destinati alle attività istituzionali.

Il credito di imposta spetta per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a certe condizioni.

Per conoscere tutti i beneficiari della agevolazione del credito di imposta sulle locazioni si legga l’articolo “Decreto Rilancio: bonus sulle locazioni non abitative e affitto d’azienda”

Secondo la norma generale i parametri cui devono attenersi gli esercenti attività commerciali per avvalersi di questa agevolazione sono due:

  • non aver superato nel periodo di imposta precedente (2019) la soglia dei 5 milioni di ricavi o compensi
  • l’aver avuto un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente.

Per gli enti del terzo settore il discorso cambia poiché essi possono svolgere nel medesimo immobile sia attività commerciale che non commerciale.

Occorre allora fare una distinzione e vedere se i locali locati sono utilizzati:

  • in via esclusiva per attività istituzionale
  • in modo misto anche per attività commerciale

Nel primo caso siccome l’ente non svolge alcuna attività commerciale nei locali locati, ma svolge solo attività istituzionale, la norma stabilisce che non è richiesta la verifica del calo del fatturato ma solamente quella dei non aver superato il limite dei 5 milioni di euro “di flussi reddituali”, citando proprio la stessa circolare.

Nel secondo caso, ossia quando ricorre un utilizzo misto dei locali, il credito di imposta sarà attribuito in relazione al canone pagato per le due tipologie di attività e nel rispetto dei differenti requisiti previsti dalla norma.

Cioè per la parte di canone corrisposto per l’attività commerciale l’ente dovrà verificare entrambi i requisiti suddetti attingendo ad esempio dai dati fornti ad esempio nel contratto di locazione o in mancanza individuare un criterio oggettivo per la suddivisione del canone,  per l’altra invece varrà quanto detto per il caso in cui ricorre la sola attività istituzionale.

FONTE: AGENZIA DELLE ENTRATE

Cedolare secca per gli immobili commerciali nella Legge di bilancio 2019

novembre 5th, 2018 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Cedolare secca per gli immobili commerciali nella Legge di bilancio 2019)

Una delle novità contenute nel DDL sulla manovra 2019 è l’estensione del regime della cedolare secca anche per le locazioni degli immobili commerciali. In particolare, l’articolo 9 del Disegno di Legge della Stabilità 2019, rubricato appunto “Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale” estende la possibilità di usufruire anche per tali immobili del regime agevolato della cedolare secca al 21% rispetto al regime ordinario secondo il quale il reddito fondiario concorre ai fini dell’IRPEF.

In generale, i contratti di locazioni di immobili commerciali per essere agevolabili devono soddisfare i seguenti requisiti: 

  • essere stipulati nell’anno 2019
  • con oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1,
  • superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze e relative pertinenze locate congiuntamente.

Attenzione però al primo requisito, per esplicita previsione infatti la norma non si applica ai contratti stipulati si nel 2019 ma per i quali al 15 ottobre 2018 sia in essere un contratto non scaduto tra gli stessi contraenti sullo stesso immobile, per il quale si interrompe la naturale scadenza per usufruire del regime agevolativo.

Si ricorda che secondo la normativa vigente i redditi da locazione degli immobili classificati C/1 concorrono alla formazione del reddito complessivo.

FONTE: FISCO E TASSE