Dott.ssa Carola Giuranna
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Studenti con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA): possibile la detrazione

agosto 28th, 2019 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Studenti con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA): possibile la detrazione)

Periodo di iscrizioni e di preparazione al ritorno a scuola per gli studenti. Tra le altre cose, occorre tenere presente della possibilità di usufruire di una detrazione per coloro che soffrono di DSA.

In particolare, è possibile fruire della detrazione del 19% per le spese mediche sostenute fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), per

  • l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento,
  • l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.
Per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA.

La detrazione spetta a condizione che

  1. il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnostico risulti dalla certificazione del Servizio sanitario accreditato o da specialisti/strutture accreditate o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico
  2. le spese sostenute siano documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare
    • il codice fiscale del soggetto affetto da DSA
    • la natura del prodotto acquistato o utilizzato.

Si considerano strumenti compensativi, gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.
Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al decreto del Ministro per l’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:

  • la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito d’ascolto;
  • il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
  • i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
  • la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
  • altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Si considerano sussidi tecnici ed informativi le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso all’informazione e alla cultura.

FONTE: Fisco e Tasse

Immobile ereditato: chi beneficia delle detrazioni?

luglio 30th, 2019 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Immobile ereditato: chi beneficia delle detrazioni?)

Per fruire delle detrazioni per ristrutturazioni edilizia e per l’ecobonus è necessario che l’erede abbia la detenzione materiale e diretta dell’immobile agevolato per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento. Pertanto, in tutti i casi in cui l’immobile pervenuto in eredità, già oggetto dell’intervento agevolato, risulti concesso in locazione anche solo per un breve periodo dell’anno l’erede non può usufruire della quota di detrazione per l’annualità di riferimento.

A fornire questo ennesimo chiarimenti sulle detrazioni per riqualificazione edilizia e risparmio energetico è l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’interpello 282 del 19 luglio 2019 allegato a questo articolo.

Il caso riguarda la proprietaria di un immobile pervenuto per successione che era stato oggetto di ristrutturazione, che intende concedere in locazione con contratti di breve durata. L’istante ha così chiesto, se dati i vincoli normativi, può continuare a usufruire delle detrazioni.

Nel rispondere negativamente l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che per quanto riguarda la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, la norma prevede che in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Inoltre in caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per inte esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile e se l’immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne può disporre.
Precedenti documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate hanno chiarito la condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” precisando che:

  • sussiste qualora l’erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale (circolare n. 24/E del 10 giugno 2004, paragrafo 1.1);
  • deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale l’erede intenda fruire delle residue rate di detrazione. Pertanto, qualora l’erede decida di locare o concedere in comodato l’immobile, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato (circolare 17/E del 24 aprile 2015, paragrafo 3.3).

Da queste considerazioni è nata la risposta  negativa all’interpello in commento.

FONTE: Fisco e Tasse

I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione Irpef/Ires del 55%-65% per le spese sostenute nel 2013 relative ad interventi di riqualificazione energetica iniziati o proseguiti in tale anno, ma che proseguono anche nel 2014, devono inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello IRE entro il 31 marzo 2014, per consentire all’Erario il monitoraggio delle detrazioni fiscali in corso di maturazione da parte dei contribuenti, suddivisi per ciascun esercizio. La tardiva od omessa presentazione non comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale, ma prevede una sanzione da 258 a 2.065 euro.

Fonte: Fisco Oggi del 27/03/2014