Dott.ssa Carola Giuranna
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Ecobonus auto: al via il codice tributo “6903” per la compensazione in F24

ottobre 29th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Ecobonus auto: al via il codice tributo “6903” per la compensazione in F24)

Con Risoluzione n 61/E del 27 ottobre 2021 rubricata “Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di veicoli usati di categoria M1 e ridenominazione del codice tributo “6903”

  1. è stato istituito il seguente codice tributo: “6929” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 usati – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), D.L. n. 73/2021”.
  2.  è stato rinominato il codice tributo “6903” in questo modo: “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, N1 e M1 speciali – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018, e articolo 1, comma 657, L. n. 178/2020”.

Vediamo cosa è stato previsto.

Credito d’imposta ecobonus auto usate: riepilogo

Prima di entrare nel merito ricordiamo che l’articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), del Decreto-legge sostegni bis (DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) prevede il riconoscimento di un contributo alle persone fisiche che acquistano un veicolo di categoria M1 usato, nella misura e alle condizioni ivi previste.  Il successivo comma 3 del citato articolo 73-quinquies prevede che il contributo in parola è riconosciuto solo in caso di adesione del cedente e fino a esaurimento delle relative risorse.

In particolare il cedente riconosce al cessionario del veicolo l’importo del contributo e recupera tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Attenzione va prestata al fatto che i crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione nei limiti dell’importo spettante, pena lo scarto del modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l’operazione di acquisto del veicolo.

A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei beneficiari dei crediti d’imposta, sulla base delle operazioni di acquisto confermate nel mese precedente. L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta utilizzabili in compensazione può essere consultato dai soggetti beneficiari accedendo al “cassetto fiscale” attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Ecobonus auto usate: compilazione F24

Per quanto riguarda la compilazione del modello F24:

  • in sede di compilazione, il codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”
  • ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
  • nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Attenzione va prestata al fatto che resta fermo l’utilizzo del codice tributo “6904” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. L1e/L7e – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1057, L. n. 145/2018”, istituito dalla citata risoluzione n. 82/E del 23 settembre 2019, per le fattispecie a cui si riferisce.

FONTE: FISCOETASSE.COM

Ecobonus: sostituzione finestre, quali sono i documenti necessari

aprile 29th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Ecobonus: sostituzione finestre, quali sono i documenti necessari)

Con risposte a quesiti pubblicate sul proprio sito internet, l’ENEA fornisce chiarimenti in merito all’agevolazione Ecobonus Agevolazione fiscale per il risparmio energetico negli edifici esistenti ex Legge n 296/2006

In particolare, in risposta ad un quesito sulla sostituzione di finestre in abitazione privata, un utente chiede:

  • quale sia la documentazione da preparare per avere l’Ecobonus
  • se sia detraibile anche la spesa per la sostituzione di persiane e scuri 

L’ENEA chiarisce che nel caso di:

  • singole unità immobiliari private
  • unità immobiliari con destinazione d’uso diversa da quella residenziale come: aziende, uffici, attività commerciali o produttive

a condizione che siano univocamente definate come singola unità, al fine di usufruire dell’ecobonus occorrono due documenti:

  • relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico abilitato oppure certificazione del produttore dei serramenti (documento da conservare)
  • scheda descrittiva da compilare a video a cura dell’utente finale anche senza l’ausilio del tecnico e da inviare all’ENEA via web

Invece, in tutti gli altri casI, ossia per lavori i parti comuni condominuiali, aziendali ecc, occorrono:

  • la relazione tecnica asseverata
  • la redazione dell’attestato di prestazione energetica A.P.E. di cui alcuni dati vanno inviati all’ENEA

Si specifica che in riferimento alla relazione tecnica asseverata o la certificazione del costruttore entrambi i documenti devono contenere i valori dalla trasmittenza termica dei vecchi e dei nuovi infissi e la verifica che risultino rispettivamente maggiori e minori o uguali ai valori riportati nella tabella 1 all’Allegato E al DM requisiti del 2020.

I valori delle trasmittenze termiche (U) dei nuovi infissi per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020 dalla verifica devono essere inferiori o uguali a quelli riportati nella Tabella 2 dell’Allegato B al DM dell’11 marzo 2008 (come modificato dal DM 21 gennaio 2010).

Tali valori delle trasmittenze degli infissi sostituiti possono essere stimati in base alle caratteristiche dei profilati e della tipologia di vetro.

In merito al secondo quesito l’ENEA chiarisce che le persiane e gli scuri possono essere inseriti nella stessa scheda descrittiva quando la loro installazione è contemporanea alla sostituzione dei serramenti.

Attenzione va prestata al fatto che nel caso di lavoro contestuale di sostituzione l’ENEA specifica che in accordo con quanto previsto dal DM 26 giugno 2015 Allegato 1 par 5.2 punto c, il valore della trasmittenza del serramento deve essere verificato senza considerare il contributo delle chiusure oscuranti.

FONTE: ENEA

Immobile ereditato: chi beneficia delle detrazioni?

luglio 30th, 2019 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Immobile ereditato: chi beneficia delle detrazioni?)

Per fruire delle detrazioni per ristrutturazioni edilizia e per l’ecobonus è necessario che l’erede abbia la detenzione materiale e diretta dell’immobile agevolato per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento. Pertanto, in tutti i casi in cui l’immobile pervenuto in eredità, già oggetto dell’intervento agevolato, risulti concesso in locazione anche solo per un breve periodo dell’anno l’erede non può usufruire della quota di detrazione per l’annualità di riferimento.

A fornire questo ennesimo chiarimenti sulle detrazioni per riqualificazione edilizia e risparmio energetico è l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’interpello 282 del 19 luglio 2019 allegato a questo articolo.

Il caso riguarda la proprietaria di un immobile pervenuto per successione che era stato oggetto di ristrutturazione, che intende concedere in locazione con contratti di breve durata. L’istante ha così chiesto, se dati i vincoli normativi, può continuare a usufruire delle detrazioni.

Nel rispondere negativamente l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che per quanto riguarda la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, la norma prevede che in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Inoltre in caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per inte esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile e se l’immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne può disporre.
Precedenti documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate hanno chiarito la condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” precisando che:

  • sussiste qualora l’erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale (circolare n. 24/E del 10 giugno 2004, paragrafo 1.1);
  • deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale l’erede intenda fruire delle residue rate di detrazione. Pertanto, qualora l’erede decida di locare o concedere in comodato l’immobile, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato (circolare 17/E del 24 aprile 2015, paragrafo 3.3).

Da queste considerazioni è nata la risposta  negativa all’interpello in commento.

FONTE: Fisco e Tasse