Dott.ssa Carola Giuranna
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Ecobonus auto: al via il codice tributo “6903” per la compensazione in F24

ottobre 29th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Ecobonus auto: al via il codice tributo “6903” per la compensazione in F24)

Con Risoluzione n 61/E del 27 ottobre 2021 rubricata “Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di veicoli usati di categoria M1 e ridenominazione del codice tributo “6903”

  1. è stato istituito il seguente codice tributo: “6929” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 usati – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), D.L. n. 73/2021”.
  2.  è stato rinominato il codice tributo “6903” in questo modo: “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, N1 e M1 speciali – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018, e articolo 1, comma 657, L. n. 178/2020”.

Vediamo cosa è stato previsto.

Credito d’imposta ecobonus auto usate: riepilogo

Prima di entrare nel merito ricordiamo che l’articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), del Decreto-legge sostegni bis (DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) prevede il riconoscimento di un contributo alle persone fisiche che acquistano un veicolo di categoria M1 usato, nella misura e alle condizioni ivi previste.  Il successivo comma 3 del citato articolo 73-quinquies prevede che il contributo in parola è riconosciuto solo in caso di adesione del cedente e fino a esaurimento delle relative risorse.

In particolare il cedente riconosce al cessionario del veicolo l’importo del contributo e recupera tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Attenzione va prestata al fatto che i crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione nei limiti dell’importo spettante, pena lo scarto del modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l’operazione di acquisto del veicolo.

A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei beneficiari dei crediti d’imposta, sulla base delle operazioni di acquisto confermate nel mese precedente. L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta utilizzabili in compensazione può essere consultato dai soggetti beneficiari accedendo al “cassetto fiscale” attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Ecobonus auto usate: compilazione F24

Per quanto riguarda la compilazione del modello F24:

  • in sede di compilazione, il codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”
  • ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
  • nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Attenzione va prestata al fatto che resta fermo l’utilizzo del codice tributo “6904” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. L1e/L7e – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1057, L. n. 145/2018”, istituito dalla citata risoluzione n. 82/E del 23 settembre 2019, per le fattispecie a cui si riferisce.

FONTE: FISCOETASSE.COM

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E pubblicata ieri 31 luglio, fa il punto sul c.d. “Artbonus”, introdotto dal D.L. n. 83/2014 (Decreto cultura e turimo), di recente convertito in legge. Si tratta del credito d’imposta per le persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore di cultura e spettacolo, pari al 65 % delle erogazioni fatte tra il 2014 e il 2015 e al 50% di quelle eseguite nel 2016. La circolare specifica, in particolare, quali sono le modalità di effettuazione delle liberalità e di utilizzo dell’agevolazione. Viene precisato che le erogazioni possono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito o di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Le persone fisiche e gli enti non commerciali possono sfruttare il bonus in dichiarazione, mentre le imprese con la compensazione in F24.

Fonte: Agenzia delle Entrate

L’articolo 18 del D.L. n. 91 del 25 giugno 2014 (c.d. “Decreto competitività”) prevede un bonus investimenti per il rilancio e lo sviluppo delle imprese. Si tratta di un incentivo agli imprenditori che rinnovano i propri strumenti produttivi nelle strutture ubicate sul territorio italiano effettuando investimenti fino al 30 giugno dell’anno. Il bonus consiste in un credito d’imposta pari al 15% degli investimenti effettuati in nuovi beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, che dovrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione ripartendolo in tre quote annuali di pari importo.

Fonte: Fisco Oggi