Dott.ssa Carola Giuranna
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Ecobonus auto: al via il codice tributo “6903” per la compensazione in F24

ottobre 29th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Ecobonus auto: al via il codice tributo “6903” per la compensazione in F24)

Con Risoluzione n 61/E del 27 ottobre 2021 rubricata “Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di veicoli usati di categoria M1 e ridenominazione del codice tributo “6903”

  1. è stato istituito il seguente codice tributo: “6929” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 usati – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), D.L. n. 73/2021”.
  2.  è stato rinominato il codice tributo “6903” in questo modo: “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, N1 e M1 speciali – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018, e articolo 1, comma 657, L. n. 178/2020”.

Vediamo cosa è stato previsto.

Credito d’imposta ecobonus auto usate: riepilogo

Prima di entrare nel merito ricordiamo che l’articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), del Decreto-legge sostegni bis (DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) prevede il riconoscimento di un contributo alle persone fisiche che acquistano un veicolo di categoria M1 usato, nella misura e alle condizioni ivi previste.  Il successivo comma 3 del citato articolo 73-quinquies prevede che il contributo in parola è riconosciuto solo in caso di adesione del cedente e fino a esaurimento delle relative risorse.

In particolare il cedente riconosce al cessionario del veicolo l’importo del contributo e recupera tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Attenzione va prestata al fatto che i crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione nei limiti dell’importo spettante, pena lo scarto del modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l’operazione di acquisto del veicolo.

A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei beneficiari dei crediti d’imposta, sulla base delle operazioni di acquisto confermate nel mese precedente. L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta utilizzabili in compensazione può essere consultato dai soggetti beneficiari accedendo al “cassetto fiscale” attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Ecobonus auto usate: compilazione F24

Per quanto riguarda la compilazione del modello F24:

  • in sede di compilazione, il codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”
  • ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
  • nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Attenzione va prestata al fatto che resta fermo l’utilizzo del codice tributo “6904” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. L1e/L7e – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1057, L. n. 145/2018”, istituito dalla citata risoluzione n. 82/E del 23 settembre 2019, per le fattispecie a cui si riferisce.

FONTE: FISCOETASSE.COM

Marchio sull’auto da corsa: spese di rappresentanza e non pubblicitarie

marzo 28th, 2018 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Marchio sull’auto da corsa: spese di rappresentanza e non pubblicitarie)

Interessante l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 5187 del 6 marzo 2018 con cui sono stati ribaditi alcuni principi in tema di distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza.  La CTR del Piemonte, su impugnazione di avviso di accertamento per Ires Iva e Irap anno 2006 da parte di una società produttrice di macchinari per l’industria casearia, ha ritenuto che le spese sostenute in relazione al contratto stipulato per gli inserti della denominazione sociale sulle autovetture impiegate in corse automobilistiche, rientrassero fra le spese di pubblicità, come tali interamente deducibili, invece che fra le spese di rappresentanza.

La CTR ha in particolare ritenuto rilevante l’elemento della gratuità, al fine di distinguere le spese di rappresentanza da quelle di pubblicità, per cui vanno ascritte a quest’ultima categoria le spese in questione, vertendosi in fattispecie di contratto sinallagmatico a titolo oneroso per la diffusione del marchio, e della concreta modalità di svolgimento delle operazioni di marketing, ritenendo coerente ed efficace la scelta della società di ricorrere a tale contestato mezzo per propagandare il proprio marchio ed immagine
L’Agenzia delle entrate ricorreva per la cassazione della sentenza della CTR per violazione dell’art. 108, comma 2 TUIR, in tema di distinzione fra spese di pubblicità e di rappresentanza. Il ricorso è stato ritenuto dalla Suprema Corte “manifestamente fondato”.
Infatti la giurisprudenza, in tema di imposte sui redditi delle persone giuridiche ha individuato il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e di pubblicità nella diversità, anche strategica, degli obiettivi, atteso che costituiscono

  • spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio e l’immagine della società e per potenziarne le possibilità di sviluppo, senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite,
  • spese di pubblicità o propaganda quelle aventi come scopo preminente quello di pubblicizzare prodotti, marchi e servizi dell’impresa con una diretta finalità promozionale e di incremento delle vendite.

Alla luce della chiara distinzione individuata dalla giurisprudenza citata, la CTR ha errato nel dare rilevanza all’aspettativa di ritorno commerciale della società senza effettuare la necessaria valutazione sulla differenza ontologica e funzionale fra le due tipologie di spesa.

FONTE: Fisco e Tasse