Dott.ssa Carola Giuranna
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Fondo imprese creative: nuovi contributi per il 2021 e 2022

novembre 30th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Fondo imprese creative: nuovi contributi per il 2021 e 2022)

Il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Cultura, ha firmato il decreto che rende operativo il Fondo per le piccole e medie imprese creative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo del settore, attraverso:

  • contributi a fondo perduto,
  • interventi di sostegno nel capitale sociale
  • finanziamenti agevolativi da destinare all’acquisto di macchinari innovativi, servizi specialistici, finalizzati anche alla valorizzazione di brevetti.

Per la misura sono disponibili risorse pari a 20 milioni di euro per ciascun anno 2021 e 2022, per un totale di 40 milioni di euro.

Fondo imprese creative: le attività interessate dalle agevolazioni

In particolare, potranno accedere a queste agevolazioni tutte le attività d’impresa dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative

  • all’architettura,
  • agli archivi,
  • alle biblioteche,
  • ai musei,
  • all’artigianato artistico,
  • all’audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali,
  • al software,
  • ai videogiochi,
  • al patrimonio culturale materiale e immateriale,
  • al design,
  • ai festival,
  • alla musica,
  • alla letteratura,
  • alle arti dello spettacolo.

“Le imprese culturali e creative rappresentano un settore chiave per lo sviluppo del nostro Paese, che però ha molto sofferto durante l’emergenza Covid”, ha dichiarato il ministro Giorgetti che ha aggiunto: “E’ tra i nostri impegni prioritari sostenere queste attività che puntano a valorizzare quelle che sono in molti campi le eccellenze del nostro Made in Italy, favorendo un rilancio del settore sia in termini economici ma anche di opportunità per i numerosi giovani che investono nelle loro idee e nella creatività”.

Il provvedimento, firmato anche dal Ministro della Cultura, è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

FONTE: fiscoetasse.com

Bonus tessile e moda rimanenze: ecco la percentuale di calcolo del credito di imposta

novembre 30th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Bonus tessile e moda rimanenze: ecco la percentuale di calcolo del credito di imposta)

Con Provvedimento n 334506 del 26 novembre 2021 le Entrate rendono nota la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dai soggetti operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria.

In particolare, la percentuale di cui al punto 4.2 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262282 dell’11 ottobre 2021 è pari al 64,2944 per cento. 

Si specifica che l’importo massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale suddetta troncando il risultato all’unità di euro.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Il provvedimento evidenzia che in deroga a quanto previsto nelle istruzioni del quadro RU dei modelli REDDITI 2021, il credito relativo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 deve essere indicato nel quadro RU del modello REDDITI relativo al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Ricordiamo che con Provvedimento n 293378 dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre si è stabilito che la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è inviata:

  • dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020; 
  • mentre dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Attenzione, la fruizione del credito è consentita solo a seguito dell’adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea. 

L’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riconosce un credito d’imposta in relazione all’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino.

Nello specifico si tratta di un credito d’imposta riconosciuto nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio. 

Si ricorda che il Provvedimento n 262282 datato 11 ottobre ha dettato le modalità per la fruizione del credito di imposta tessile e moda in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021 ha stabilito i criteri per l’individuazione dei settori economici ammissibili al credito d’imposta.

L’agevolazione introdotta dal Dl Rilancio, è diretta a sostenere le imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria.

Come richiedere il tax credit tessile e moda rimanenze di magazzino

Per accedere al credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate tale “incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino” al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito.

Con il provvedimento dell’11 ottobre si rendono disponibili il modello di comunicazione e le relative istruzioni per richiedere il bonus:

SCARICA QUI IL MODELLO E LE ISTRUZIONI

La comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni nelle seguenti fasce temporali:

  • dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;
  • dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Attenzione, la fruizione del credito è consentita solo a seguito dell’adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea. 

Dopo aver ricevuto le comunicazioni dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

FONTE: fiscoetasse.com

Bonus teatro e spettacoli: ecco la percentuale di spettanza del credito di imposta

novembre 30th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Bonus teatro e spettacoli: ecco la percentuale di spettanza del credito di imposta)

Le Entrate informano che è stato emanato il Provvedimento n 334497 del 26 novembre 2021 con la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo.

In particolare, la percentuale di cui al punto 4.2 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262278 dell’11 ottobre 2021 è pari al 4,1881 per cento.

Si specifica che, l’importo massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262278 dell’11 ottobre 2021, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale suddetta troncando il risultato all’unità di euro.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Ricordiamo che con la Circolare n 14/E sul Credito d’imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo – Articolo 36-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 sono state fornite istruzioni:

  • su come ottenere il contributo, sotto forma di credito d’imposta del 90% delle spese sostenute nel 2020, 
  • sui requisiti da rispettare
  • sulle tipologie di spese ammissibili.

Bonus teatro e spettacoli: a chi spetta e per quali attività

In favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, di cui all’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 è riconosciuto un credito di imposta a condizioni che:

  • abbiano subito, nell’anno 2020, una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019,
  • il credito di imposta è pari al 90% delle spese sostenute nel 2020,
  • spetta anche se le attività hanno avuto luogo attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

Attenzione va prestata al fatto che per il riconoscimento del credito d’imposta rilevano i limiti e le condizioni previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″, e successive modifiche.

Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con determinazione della percentuale di spettanza. 

Come chiarito dalla Circolare n 14/E il credito d’imposta può essere utilizzato oltre che dalle imprese residenti, anche dalle stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che – indipendentemente dalla natura giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle dimensioni aziendali – operano nell’ambito delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo. 

Tra queste attività, a titolo esemplificativo, rientrano naturalmente:

  • il teatro,
  • la musica, inclusa la lirica,
  • la danza,
  • le attività circensi e dello spettacolo viaggiante.

Possono inoltre beneficiare del contributo:

  • sia gli enti commerciali,
  • sia gli enti non commerciali, ma con riferimento, per questi ultimi, all’attività commerciale eventualmente esercitata.

Bonus teatro e spettacoli: presenta la domanda

Il bonus poteva essere richiesto dal 14 ottobre al 15 novembre 2021 con il modello, approvato con il Provvedimento dell’11 ottobre 2021da inviare esclusivamente con modalità telematiche direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni:

Dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili.

Bonus teatro e spettacoli: per quali spese spetta

La circolare 14/E indica le tipologie di spese ammissibili per il calcolo del credito d’imposta. 

In particolare, vi rientrano i costi riconducibili a una serie di macro categorie, tra cui:

  • i costi per il personale,
  • i costi di produzione (come il noleggio per scenografie, costumi e strumenti, l’affitto di sale prove),
  • la pubblicità,
  • la formazione,
  • i trasferimenti,
  • ma anche, gli acquisti di nuove attrazioni, impianti e attrezzature, i danni per eventi fortuiti e la strutturazione delle aree attrezzate per i circhi e gli spettacoli viaggianti.

FONTE: fiscoetasse.com