Dott.ssa Carola Giuranna
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Agevolazioni per il turismo: 2,4 miliardi nel DL approvato dal Consiglio dei Ministri

ottobre 29th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Agevolazioni per il turismo: 2,4 miliardi nel DL approvato dal Consiglio dei Ministri)

Il 27 ottobre 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge contenente, tra gli altri provvedimenti, il “pacchetto Turismo” del PNRR che ammonta complessivamente a 2,4 miliardi.

Come riportato sul comunicato stampa del Governo, i 2,4 miliardi sono divisi in:

  • 1.786 milioni per un Fondo nazionale del Turismo, che comprende sei diversi interventi:
    • 500 milionicredito d’imposta (superbonus alberghi 80%) e fondo perduto per le imprese turistiche;
    • 98 milioni: per sostenere la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour operator;
    • 500 milioni: per attivare un Fondo con la partecipazione Mef e Bei per l’ammodernamento delle strutture ricettive, interventi per la Montagna, sviluppo di nuovi itinerari turistici;
    • 358 milioni, destinati ad un Fondo di garanzia per sostenere il tessuto imprenditoriale e sviluppare nuove professionalità;
    • 180 milioni: fondo perduto e attivazione di un Fondo rotativo della Cdp per ammodernamento strutture, eliminazione barriere architettoniche, riqualificazione ambientale;
    • 150 milioni: per il Fondo nazionale per il Turismo, gestito con Cdp, per rafforzare strutture e valorizzare assets immobiliari.

Ricordiamo che recentemente era stata diffusa la bozza del Decreto Superbonus hotel 80% contenente il pacchetto di misure specifiche per il settore turistico.

Superbonus alberghi e strutture ricettive

Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2024, è riconosciuto un credito di imposta nella misura dell’80 per cento delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;

b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche

c) interventi edilizi

d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali

e) spese per la digitalizzazione

Beneficiari del superbonus alberghi 80%:

  • imprese alberghiere,
  • strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge n 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali,
  • strutture ricettive all’aria aperta,
  • nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

Fondo perduto alberghi e strutture ricettive

Sempre al fine di realizzare i suddetti interventi e ai medesimi beneficiari del credito di imposta su elencati è riconosciuto un contributo a fondo perduto per un importo massimo di 40.000 euro fruibile indipendentemente dalla fruizione del credito stesso (superbonus 80%). Il fondo perduto è soggetto ad ulteriore aumento con le seguenti modalità:

a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell’importo totale dell’intervento;

b) fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti (ex art 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198) per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Si specifica che per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;

c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Sinteticamente si riporta che il DL superbonus alberghi 80% contiene ulteriori misure quali:

  • garanzie per i finanziamenti nel settore turistico
  • fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo
  • credito di imposta la digitalizzazione di agenzia di viaggio e tour operator

FONTE: FISCOETASSE.COM

Modello IRAP: la compilazione del quadro IS in caso di fruizione dell’esonero

settembre 30th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Modello IRAP: la compilazione del quadro IS in caso di fruizione dell’esonero)

Con Risoluzione del 29 settembre 2021 le Entrate forniscono chiarimenti in merito alla agevolazione IRAP di cui all’art 24 del DL 34/2020.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i contribuenti che, fruendo dell’esonero di cui all’art 24 del DL 34/2020, non hanno versato il saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 dovevano compilare la sezione XVIII del quadro IS del modello IRAP 2020.

E’ stato chiesto se il saldo IRAP 2019, che poteva fruire dell’esonero dal versamento, dovesse essere indicato nel prospetto relativo agli aiuti di Stato della dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2019, oppure in quello relativo alla dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2020.

Compilazione quadro IS modello IRAP (esonero IRAP art 24 DL 34/2029)

Con specifico riferimento all’indicazione delle somme non versate nel prospetto relativo agli aiuti di Stato della dichiarazione IRAP, con circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, è stato chiarito che «(…) i contribuenti che fruiscono dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 (ai sensi dell’articolo 24), sono tenuti a compilare nel modello IRAP 2020 la sezione XVIII del quadro IS, avendo cura di indicare:

  • nella casella «Tipo aiuto», il codice 1;
  • nella colonna 1 «Codice aiuto», il codice 999;
  • nella colonna 3 «Quadro», il quadro IR;
  • nelle successive colonne 4 «Tipo norma», 5 «Anno», 6 «Numero» e 7 «Articolo», rispettivamente, «1», «2020», «34», «24»;
  • nella colonna 26 «Tipologia costi», il codice 20;
  • nella colonna 29 «Importo aiuto spettante», l’importo del saldo IRAP relativo all’anno 2019 non versato per effetto dell’applicazione dell’art. 24 del DL Rilancio.

Le altre colonne del rigo IS201 vanno compilate secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni contenute nel modello IRAP 2020» 

Omessa compilazione del quadro IS: le sanzioni

Attenzione va prestata al fatto che:

  • la mancata compilazione del quadro IS nella dichiarazione IRAP relativa al periodo d’imposta 2019
  • può essere regolarizzata mediante presentazione di una dichiarazione integrativa,
  • versando per l’errore commesso la sanzione in misura fissa da euro 250 a 2000 (di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso (di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472).

In merito alla agevolazione nella risoluzione l’agenzia ricorda che l’articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 34 dispone che «Non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall’articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta».

FONTE: fiscoetasse.com

Superbonus: anche gli inquilini possono richiederlo

settembre 30th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Superbonus: anche gli inquilini possono richiederlo)

Il Superbonus 110% è un agevolazione che interessa le spese sostenute per specifici interventi di ristrutturazione immobiliare. 

Si discute proprio in queste ore in merito alla proroga al 2023 del Superbonus 110%, proroga che con molte probabilità verrà inserita nella prossima legge di Bilancio 2022.

Leggi anche Fisco: proroga IRAP, novità sulle cartelle e proroga Superbonus. Le ipotesi del Governo

Un elemento fondamentale di questo bonus è che, oltre alla fruizione diretta della detrazione

  • è possibile scegliere un contributo anticipato dell’intervento come sconto dai fornitori
  • oppure una cessione del credito pari all’importo della detrazione.

Superbonus per gli inquilini

Nel caso di un immobile con contratto di locazione, in molti si domandano, se il proprietario deve occuparsi della pratica di superbonus o se può farlo l’inquilino può beneficiare del superbonus 110%.

Come specificato nel testo del decreto e come confermato dall’Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 24/E del 2020  sia proprietario che affittuario che comodatario possono godere del superbonus 110%

Si specifica infatti che la spesa per i lavori può essere sostenuta:

  • da chi possiede l’immobile
  • da chi detiene l’immobile,

in base naturalmente ad un titolo idoneo che deve esistere al momento di avvio dei lavori o di sostenimento delle spese.

La richiesta di superbonus 100% per gli affitti può essere inoltrata da chi:

  • possiede l’immobile oggetto degli interventi in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • detiene l’immobile oggetto dei lavori in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato

In particolare se la spesa che dà diritto al superbonus 110% è sostenuta dall’inquilino, il beneficio fiscale spetta a questi e non al proprietario purché icontratto di locazione risulti regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate (deve sussistere al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese) e che ci sia il consenso del proprietario alla realizzazione dei lavori.

Se al momento dell’inizio dei lavori manca la registrazione del contratto di affitto o di comodato, l’inquilino che sostiene la spesa non potrà godere del superbonus 110%.

Superbonus per gli inquilini spetta anche se ne usufruisce il proprietario su altri immobili

Inoltre, secondo quanto riportato nella faq n 32 dell’agenzia delle entrate, in risposta ad un dubbio prospettato da un contribuente si chiarisce che “il Superbonus, ai sensi del comma 10 dell’articolo 119, spetta ai contribuenti persone fisiche relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari.

Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio. In altri termini, la norma esclude la possibilità che una persona fisica possa beneficiare del Superbonus per più di due immobili, prescindendo dal titolo di possesso degli stessi.

  • Pertanto, una persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può fruire del Superbonus, nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalle norme agevolative, a prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito del Superbonus per interventi effettuate su altre due unità immobiliari”.

FONTE: fiscoetasse.com