Dott.ssa Carola Giuranna
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Bonus tessile e moda rimanenze: ecco la percentuale di calcolo del credito di imposta

novembre 30th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Bonus tessile e moda rimanenze: ecco la percentuale di calcolo del credito di imposta)

Con Provvedimento n 334506 del 26 novembre 2021 le Entrate rendono nota la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dai soggetti operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria.

In particolare, la percentuale di cui al punto 4.2 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262282 dell’11 ottobre 2021 è pari al 64,2944 per cento. 

Si specifica che l’importo massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale suddetta troncando il risultato all’unità di euro.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Il provvedimento evidenzia che in deroga a quanto previsto nelle istruzioni del quadro RU dei modelli REDDITI 2021, il credito relativo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 deve essere indicato nel quadro RU del modello REDDITI relativo al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Ricordiamo che con Provvedimento n 293378 dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre si è stabilito che la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è inviata:

  • dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020; 
  • mentre dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Attenzione, la fruizione del credito è consentita solo a seguito dell’adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea. 

L’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riconosce un credito d’imposta in relazione all’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino.

Nello specifico si tratta di un credito d’imposta riconosciuto nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio. 

Si ricorda che il Provvedimento n 262282 datato 11 ottobre ha dettato le modalità per la fruizione del credito di imposta tessile e moda in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021 ha stabilito i criteri per l’individuazione dei settori economici ammissibili al credito d’imposta.

L’agevolazione introdotta dal Dl Rilancio, è diretta a sostenere le imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria.

Come richiedere il tax credit tessile e moda rimanenze di magazzino

Per accedere al credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate tale “incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino” al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito.

Con il provvedimento dell’11 ottobre si rendono disponibili il modello di comunicazione e le relative istruzioni per richiedere il bonus:

SCARICA QUI IL MODELLO E LE ISTRUZIONI

La comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni nelle seguenti fasce temporali:

  • dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;
  • dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Attenzione, la fruizione del credito è consentita solo a seguito dell’adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea. 

Dopo aver ricevuto le comunicazioni dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

FONTE: fiscoetasse.com

Bonus teatro e spettacoli: ecco la percentuale di spettanza del credito di imposta

novembre 30th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Bonus teatro e spettacoli: ecco la percentuale di spettanza del credito di imposta)

Le Entrate informano che è stato emanato il Provvedimento n 334497 del 26 novembre 2021 con la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo.

In particolare, la percentuale di cui al punto 4.2 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262278 dell’11 ottobre 2021 è pari al 4,1881 per cento.

Si specifica che, l’importo massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262278 dell’11 ottobre 2021, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale suddetta troncando il risultato all’unità di euro.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Ricordiamo che con la Circolare n 14/E sul Credito d’imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo – Articolo 36-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 sono state fornite istruzioni:

  • su come ottenere il contributo, sotto forma di credito d’imposta del 90% delle spese sostenute nel 2020, 
  • sui requisiti da rispettare
  • sulle tipologie di spese ammissibili.

Bonus teatro e spettacoli: a chi spetta e per quali attività

In favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, di cui all’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 è riconosciuto un credito di imposta a condizioni che:

  • abbiano subito, nell’anno 2020, una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019,
  • il credito di imposta è pari al 90% delle spese sostenute nel 2020,
  • spetta anche se le attività hanno avuto luogo attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

Attenzione va prestata al fatto che per il riconoscimento del credito d’imposta rilevano i limiti e le condizioni previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″, e successive modifiche.

Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con determinazione della percentuale di spettanza. 

Come chiarito dalla Circolare n 14/E il credito d’imposta può essere utilizzato oltre che dalle imprese residenti, anche dalle stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che – indipendentemente dalla natura giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle dimensioni aziendali – operano nell’ambito delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo. 

Tra queste attività, a titolo esemplificativo, rientrano naturalmente:

  • il teatro,
  • la musica, inclusa la lirica,
  • la danza,
  • le attività circensi e dello spettacolo viaggiante.

Possono inoltre beneficiare del contributo:

  • sia gli enti commerciali,
  • sia gli enti non commerciali, ma con riferimento, per questi ultimi, all’attività commerciale eventualmente esercitata.

Bonus teatro e spettacoli: presenta la domanda

Il bonus poteva essere richiesto dal 14 ottobre al 15 novembre 2021 con il modello, approvato con il Provvedimento dell’11 ottobre 2021da inviare esclusivamente con modalità telematiche direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni:

Dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili.

Bonus teatro e spettacoli: per quali spese spetta

La circolare 14/E indica le tipologie di spese ammissibili per il calcolo del credito d’imposta. 

In particolare, vi rientrano i costi riconducibili a una serie di macro categorie, tra cui:

  • i costi per il personale,
  • i costi di produzione (come il noleggio per scenografie, costumi e strumenti, l’affitto di sale prove),
  • la pubblicità,
  • la formazione,
  • i trasferimenti,
  • ma anche, gli acquisti di nuove attrazioni, impianti e attrezzature, i danni per eventi fortuiti e la strutturazione delle aree attrezzate per i circhi e gli spettacoli viaggianti.

FONTE: fiscoetasse.com

Bonus malattie rare e farmaci orfani: un credito di imposta per la ricerca

novembre 30th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Bonus malattie rare e farmaci orfani: un credito di imposta per la ricerca)

È stata Pubblicata in GU n 283 del 27 novembre 2021 la Legge n 175/2021 (entrerà in vigore dal 12.12.2021) con “Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani”

Si specifica che i farmaci orfani sono medicinali utilizzati per la diagnosi, la prevenzione e il trattamento delle malattie rare. In Europa una malattia è considerata rara quando colpisce non più di 5 persone ogni 10.000 abitanti.

Tra le misure che essa contiene vi è in particolare, l’art 12 che al fine di favorire la  ricerca  finalizzata  allo  sviluppo  di protocolli terapeutici sulle malattie  rare  o alla  produzione dei farmaci orfani, riconosce ai soggetti pubblici o privati che svolgono tali attività di ricerca o che  finanziano progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani svolti da enti di ricerca pubblici o privati, a decorrere dall’anno 2022, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, un contributo, nella forma di credito d’imposta, pari al 65% delle spese sostenute per l’avvio e  per  la  realizzazione di tali progetti,  fino all’importo massimo annuale di 200.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro annui.

Bonus attività di ricerca malattie rare e farmaci orfani

I soggetti beneficiari al  fine  di  usufruire  degli incentivi fiscali inviano,  entro  il  31 marzo di ogni anno, al Ministero della salute i protocolli  relativi alla ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani.
Il Ministro della salute entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i  criteri  e le modalità di attuazione del bonus.
La legge stabilisce, inoltre, che il credito d’imposta previsto per la ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici sulle malattie rare o alla produzione dei farmaci orfani, non è cumulabile, per le stesse spese, al bonus per le attività di ricerca e sviluppo disciplinato dai comma 198-207 della legge di bilancio 2020.
Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento dello stesso, non concorre alla formazione dell’imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 109, comma 5 (altri componenti negativi redditi d’impresa), del TUIR.

Lo  stesso credito d’imposta è utilizzabile a  decorrere  dal  1°  gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state effettuate le spese.

Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello  F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi  a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il  rifiuto dell’operazione di versamento.

Il provvedimento precisa, infine, che dal 2022 le case farmaceutiche e biotecnologiche che svolgono studi finalizzati alla scoperta, alla registrazione e alla produzione di farmaci orfani o di altri trattamenti altamente innovativi possono beneficiare degli interventi di sostegno (anche di natura fiscale) previsti dal decreto n 593/2016 del MIUR.

FONT: fiscoetasse.com