Dott.ssa Carola Giuranna
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Ecobonus auto: al via il codice tributo “6903” per la compensazione in F24

ottobre 29th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Ecobonus auto: al via il codice tributo “6903” per la compensazione in F24)

Con Risoluzione n 61/E del 27 ottobre 2021 rubricata “Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di veicoli usati di categoria M1 e ridenominazione del codice tributo “6903”

  1. è stato istituito il seguente codice tributo: “6929” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 usati – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), D.L. n. 73/2021”.
  2.  è stato rinominato il codice tributo “6903” in questo modo: “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, N1 e M1 speciali – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018, e articolo 1, comma 657, L. n. 178/2020”.

Vediamo cosa è stato previsto.

Credito d’imposta ecobonus auto usate: riepilogo

Prima di entrare nel merito ricordiamo che l’articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), del Decreto-legge sostegni bis (DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) prevede il riconoscimento di un contributo alle persone fisiche che acquistano un veicolo di categoria M1 usato, nella misura e alle condizioni ivi previste.  Il successivo comma 3 del citato articolo 73-quinquies prevede che il contributo in parola è riconosciuto solo in caso di adesione del cedente e fino a esaurimento delle relative risorse.

In particolare il cedente riconosce al cessionario del veicolo l’importo del contributo e recupera tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Attenzione va prestata al fatto che i crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione nei limiti dell’importo spettante, pena lo scarto del modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l’operazione di acquisto del veicolo.

A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei beneficiari dei crediti d’imposta, sulla base delle operazioni di acquisto confermate nel mese precedente. L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta utilizzabili in compensazione può essere consultato dai soggetti beneficiari accedendo al “cassetto fiscale” attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Ecobonus auto usate: compilazione F24

Per quanto riguarda la compilazione del modello F24:

  • in sede di compilazione, il codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”
  • ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
  • nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Attenzione va prestata al fatto che resta fermo l’utilizzo del codice tributo “6904” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. L1e/L7e – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1057, L. n. 145/2018”, istituito dalla citata risoluzione n. 82/E del 23 settembre 2019, per le fattispecie a cui si riferisce.

FONTE: FISCOETASSE.COM

Sgravio contributivo per la parita’ di genere in azienda

ottobre 29th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Sgravio contributivo per la parita’ di genere in azienda)

Il Senato ha approvato ieri un progetto di legge che interviene, potenziandolo, sul Codice delle pari opportunità uomo-donna codificato nel  d.lgs 198 2006 (Codice delle pari opportunità).  Sono previsti in particolare, dal 2022:

  1.   obblighi  piu diffusi per le aziende di monitorare la situazione del personale, redigendo specifici rapporti  sulla parità retributiva  e sulla distribuzione degli incarichi  frai sessi, e
  2. incentivi alle aziende  virtuose, che potranno certificare  formalmente la propria situazione  e ottenere  anche sgravi contributivi.

Si ricorda che il codice attuale è nato per attuare la legge delega 14 marzo 1985 n. 132 , e all’articolo 1 recita “Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo”. 

Vediamo  di seguito maggiori dettagli  sul  nuovo provvedimento , già approvato dalla Camera e quindi in attesa ora della pubblicazione in Gazzetta per l’entrata in vigore interviene in particolare sulla parte relativa alle pari opportunità nel lavoro (libro terzo sezione  I ) ;

Modifiche al codice delle pari opportunità nel lavoro

All’articolo 25 del codice viene modificato il comma 2 bis, inserendo tra le  possibili discriminazioni tutti gli atti  organizzativi che modificando le condizioni e i tempi di lavoro in ragione del sesso possano creare vantaggi o ssvnataggi di un lavoratore rispetto a un altro,   dal punto di vista della  partecipazione alla vita aziendale  e di acesso alle progressioni di carriera.

Importanti modifiche intervengono inoltre  sull’articolo 46 del codice . Questo il testo attuale:

1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. 2. Il rapporto di cui al comma 1 e’ trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 3. Il rapporto e’ redatto in conformità alle indicazioni definite nell’ambito delle specificazioni di cui al comma 1 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto. 4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi più gravi può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.

Con la modifica il documento sarà obbligatorio anche per le aziende sopra i 50 dipendenti, invece che 100, mentre le imprese sotto la soglia citata potranno applicarlo su base volontaria .  Ricordiamo che già oggi la mancata compilazione del rapporto biennale puo portare alla sospensione per un anno dei benefici contributivi  eventualmente goduti dall’Azienda.

Certificazione parità di genere e sgravi contributivi

 Inoltre viene introdotta la certificazione della parità di genere  con il nuovo articolo  46 bis del codice. La certificazione  proverà  che l’azienda ha implementato misure concrete per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale , di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

Sono previsti alcuni decreti che dovranno definire i parametri minimi previsti per conseguire la certificazione. Quello che pare già certo che la certificazione darà diritto a sgravi contributivi  nel 2022 per i quali sono destinati 50 milioni di euro. La norma precisa  che :

  • l’esonero sarà applicato su base mensile e
  • non potrà essere superiore all’1% dei contributi dovuti,
  • non potra superare il  limite massimo di 50mila euro annui per azienda.

FONTE: FISCOETASSE.COM

Riforma pensioni in legge di bilancio

ottobre 29th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Riforma pensioni in legge di bilancio)

Quota 102  solo per il 2022, Proroga di un anno di Opzione donna e Ape sociale, potenziata con nuove mansioni usuranti. Passaggio della gestione sostitutiva dipendenti di  INPGI all’INPS. Sono queste le principali novità inserite nella bozza della legge di bilancio approvata  oggi dal Consiglio dei ministri.

Ricordiamo che si tratta appunto di una bozza che prima di entrare in vigore dovrà passare al  vaglio del Parlamento, per cui sono possibili modifiche anche se l’impianto generale e soprattutto i saldi relativi alle risorse non potranno variare di molto.

In particolare sulle pensioni il Presidente Draghi ha specificato che il Governo è ancora disponibile a un confronto con le parti sociali in materia di misure per la flessibilità in uscita,  pur mantenendo ferma la linea generale del sistema contributivo per garantire la sostenibilità della spesa pensionistica a lungo termine, come previsto dalla Legge Fornero.

Al settore lavoro previdenza famiglie il disegno d  legge dedica ben tre capitoli al Titolo IV Lavoro, famiglia e politiche sociali 

  • Capo I Riordino della disciplina del reddito di cittadinanza 
  • Capo II Pensioni
  • Capo III Altre misure in materia di lavoro, famiglia, politiche sociali, giovanili e sport 

Riforma pensioni 2022

Queste le principali novità in tema di pensioni

  • QUOTA 102 (art 22. Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata)  si modifica la norma su quota 100  del decreto -legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,: “I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022″. 
  •  Anticipo pensionistico per i dipendenti delle PMI in situazione di crisi, a 62 anni (art .23 Fondo per l’uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi): viene istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per il triennio 2022-2024, destinato a favorire l’uscita anticipata dal lavoro dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni. . Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse
  • Proroga e ampliamento  APE sociale  per il 2022  (art. 24. -Modifica della normativa sull’APE sociale)  Dal 1 gennaio 2022 viene prorogata la possibilità di accesso all’APE sociale  prevista all’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  per le categorie di lavoratori dipendenti “svantaggiati”  con ulteriori professioni  considerate usuranti elencate nell’allegato 1 della legge  (23 nuove professioni. v. tabella sotto)
  • Proroga OPZIONE DONNA per il 2022  (art. 25 Opzione donna)  con innalzamento dell’età di uscita: “Il trattamento pensionistico anticipato  sarà riconosciuto nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a
    • a 60 anni per le lavoratrici dipendenti e
    • a 61 anni per le lavoratrici autonome” .
  • ASSORBIMENTO DI INPGI  IN INPS (Art. 28. Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti) : l‘articolo prevede  che “ Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI)  in regime di sostitutività delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma. 2. Il regime pensionistico dei soggetti di cui al comma 1 è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022.

Sono previsti inoltre interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e l’applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 sul calcolo dell’assegno pensionistico.

Le nuove mansioni usuranti

 Rispetto alla proposta del tavolo tecnico  la bozza di legge di bilancio elenca 23 nuove mansioni invece che 30

2.6.4

 Professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate

3.2.1

 Tecnici della salute

4.3.1.2

Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate

5.3.1.1

 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

5.4.3

 Operatori della cura estetica

5.4.4

 Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

6

 Artigiani, operai specializzati, agricoltori

7.1.1

 Conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali

7.1.2

 Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli

7.1.3

 Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati

7.1.4

 Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta

7.1.5

 Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica

7.1.6

 Conduttori di impianti per la produzione di energia termica di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque

7.1.8.1

 Conduttori di mulini e impastatrici

7.1.8.2

 Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei mineral

7.2

 Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio

7.3

 Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare

7.4

 Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento

8.1.3

Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci

8.1.4

 Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli

8.1.5.2

 Portantini e professioni assimilate

8.3

 Professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca

8.4

 Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni

FONTE: FISCOETASSE.COM