Dott.ssa Carola Giuranna
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Il rinvio della prima rata dell’IMU sull’abitazione principale complica le cose per chi ha già presentato al proprio sostituto d’imposta o al Caf il modello 730/2013 esprimendo, nel quadro I, la volontà di utilizzare il credito Irpefrisultante dalla dichiarazione in compensazione per versare l’IMU. Per effetto della proroga della rata dell’IMU di giugno, però, l’importo destinato a compensazione non verrà utilizzato, ma non verrà neanche restituito automaticamente. I contribuenti che hanno già consegnato al CAF o ad un professionista abilitato il modello 730/2013 esprimendo tale scelta, devono presentarne uno nuovo, sostitutivo del primo, in cui viene aggiornato l’importo del quadro I destinato a compensazione (azzerandolo se si ha solo la prima casa e se questa è non di lusso, o riducendolo dell’IMU dovuto per la prima casa se comunque si deve pagare l’IMU per altri immobili). I contribuenti che, invece, hanno consegnato il modello 730/2013 al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) entro il 16 maggio esprimendo nel quadro I la scelta di compensare il credito Irpef per pagare l’IMU, avranno nella busta paga di luglio 2013 o nel rateo di pensione di agosto 2013 un rimborso inferiore rispetto al credito spettante, recuperando poi l’IMU in compensazione nel modello F24 entro il 16 settembre 2013 (sempre che l’imposta non venga nel frattempo abolita).

Fonte: Il Sole 24 Ore del 20/05/2013

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate di ieri 16 maggio, è stato approvato un nuovo modello di comunicazione per l’accesso al finanziamento dei pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria a seguito del sisma di maggio 2012. Il nuovo modello sostituisce il precedente modello e le relative istruzioni (approvati con i provvedimenti del 22 e del 31 ottobre 2012). L’approvazione del nuovo modello si è resa necessaria a seguito delle disposizioni introdotte con il D.L. n. 43/2013, il quale, all’art. 6, ha prorogato al 15 giugno 2013 il termine per accedere al finanziamento, originariamente fissato al 30 novembre 2012, e ha esteso l’accesso al finanziamento anche per i tributi, contributi e premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dall’1 luglio al 30 settembre 2013, sia da chi non è riuscito a provvedere all’invio della documentazione entro l’originario termine del 30 novembre 2012, sia da chi lo abbia già utilmente rispettato.

Fonte: Fisco Oggi del 17/05/2013