Dott.ssa Carola Giuranna
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 30 dicembre 2013, due decreti legge, il n.150 e il n. 151, di proroga di termini e scadenze e altre disposizioni indifferibili di carattere finanziario, inizialmente riuniti nel cd. decreto Milleproroghe, bocciato dal Presidente Napolitano subito prima di Natale . I due Decreti , uniformati dal punto di vista dei contenuti, sono stati pubblicati lo stesso giorno sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 Serie Generale e  sono entrati in vigore il 31 dicembre 2013. Tra i principali provvedimenti ricordiamo le proroghe di termini per interventi emergenziali come la gestione commissariale della Costa Concordia, la gestione di fonti rinnovabili in Emilia; altre proroghe di termini di adempimenti della pubblica amministrazione come il bilancio degli enti locali, validità di autodichiarazioni per i permessi di soggiorno, invio telematico del certificato di gravidanza.

Tra i provvedimenti in materia finanziaria e fiscale del decreto n. 151 invece  si segnala la proroga della web tax al 1° luglio, delle detrazioni fiscali per spese di arredi anche se superiori alla spese di ristrutturazione, il  rifinanziamento con 35 milioni della card acquisti ( social card ) per il 2014.

Fonte: Governo Italiano del 02/01/2014

A prevederlo è il comma 574 della Legge di Stabilità: a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

La norma interessa sia imprese che professionisti, anzi soprattutto quest’ultimi che spesso possono vantare ingenti crediti a causa delle ritenute di acconto subite.

La norma non dice nient’altro e quindi la compensazione dovrebbe essere possibile dal 1 gennaio 2014, anche prima della presentazione della dichiarazione, ma su questo si auspicano urgenti chiarimenti.

Fonte: Fisco e Tasse del 02/01/2014

La modifica più rilevante introdotta dalla Legge di Stabilità riguarda la deducibilità dei canoni degli immobili che per i contratti stipulati dal 1 gennaio 2014 dovrà seguire le seguenti nuovi regole:

Per i lavoratori autonomi l’immobile potrà dedursi in un periodo non inferiore a 12 anni. Fino al 31 dicembre 2013 la deducibilità era pari alla metà del periodo di ammortamento con un minimo di otto e un massimo di 15 anni.

Per i soggetti Ires l’immobile potrà dedursi in un tempo pari alla metà del periodo di ammortamento, per un periodo non inferiore a 12 anni, fino al 31 dicembre 2013 era invece due terzi con un minimo di 11 e un massimo di 18 anni.

Viene introdotta una imposta di registro sulla cessione dei contratti di locazione finanziaria di immobili nella misura del 4%, anche se il trasferimento è soggetto a Iva. Base imponibile dell’imposta di registro sarà il corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.

Per i beni mobili strumentali la deducibilità dei canoni sarà ammessa in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento invece che due terzi.

Fonte: Fisco e Tasse del 02/01/2014