Dott.ssa Carola Giuranna
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Cartelle e arretrati: dal 1° settembre 2021 ripresa degli atti

agosto 30th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Cartelle e arretrati: dal 1° settembre 2021 ripresa degli atti)

Salvo proroghe o moratorie dell’ultima ora, il 1° settembre riprenderanno gli atti del fisco con i vari strumenti coattivi a disposizione dell’amministrazione per incassare soldi dai contribuenti. Vediamo cosa riparte da mercoledì prossimo.

Operazioni in partenza il 1° settembre: la ripresa degli atti

Dal 1° settembre ripartono le notifiche delle cartelle di pagamento per circa 60 milioni di atti e il recupero coattivo delle somme. Ricordiamo infatti che con il decreto Sostegni Bis i pagamenti nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione sono stati bloccati fino riprenderanno il 1° settembre (termina così la proroga degli atti in corso da marzo 2020). Per quanto riguarda i contribuenti, la data da ricordare è l’8 marzo 2020 infatti in base a quella i contribuenti riceveranno

  • dal 1° settembre 2021: atti di pignoramento qualora a tale data avessero già dei debiti scaduti
  • dal 1° ottobre 2021: atti di recupero. Infatti i contribuenti che avevano una dilazione in corso nel mese di marzo 2020, hanno tempo fino al 30 settembre 2021 per versare le rate ancora sospese.

Tra gli atti che ripartiranno ci sono anche quelli presso terzi,

  • il pignoramento del conto bancario (se è passato più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, ricordiamo che è necessaria la notifica ad adempiere entro i successivi 5 giorni prima di procedere all’esproprio)
  •  o del canone di locazione(se è passato più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, ricordiamo che è necessaria la notifica ad adempiere entro i successivi 5 giorni prima di procedere all’esproprio)
  •  fermo amministrativo dei veicoli (è necessaria la preventiva notifica del preavviso del fermo con invito ad adempiere al pagamento entro i successivi 30 giorni)
  • ipoteca >necessaria la preventiva notifica del preavviso di ipoteca con invito ad adempiere al pagamento entro i successivi 30 giorni)

Trattenute sugli stipendi: ripresa dal 1° settembre

Da mercoledì 1° settembre 2021 è prevista anche la ripresa delle trattenute sulle quote degli stipendi provenienti da pignoramenti presso terzi attivati nei confronti dei datori di lavoro.

Ingiunzioni fiscali entrate locali

Per quanto riguarda le ingiunzioni fiscali e le procedure di recupero coattivo notificate per la riscossione delle entrate locali, tanto dai Comuni quanto dai concessionari privati, anche queste riprenderanno mercoledì 1° settembre.

Controlli svolti dagli enti pubblici: ripresa dal 1° settembre

Ripartono anhe le svolte dalla pubblica amministrazione. In particolare, da mercoledì 1 settmbre, prima di procedere al pagamento di somme maggiori di 5.000 euro, gli enti pubblici dovranno prima controllare, nella banca dati presso l’Agenzia delle Entrate, se il beneficiario ha una morosità verso lo stato. Pertanto,

  • nel caso di morosità inferiore a 5.000 euro: l’ente pubblico procede al pagamento
  • nel caso di morosità maggiore di 5.000 euro: l’ente pubblico sospende il pagamento per l’importo pari al debito scaduto e l’agente della riscossione deve notificare l’atto di pignoramento presso terzi.

FONTE: FISCOETASSE.COM

ISEE corrente: novità 2019 con la legge Crescita

giugno 28th, 2019 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su ISEE corrente: novità 2019 con la legge Crescita)

ISEE corrente piu facile e utilizzabile per piu tempo: è una delle modifiche apportate dalla conversione in legge al Decreto crescita, con l’inserimento del nuovo articolo 28 bis. Sono previste infatti tre novità piuttosto importanti  in tema di ISEE che riguardano:

  1. la durata maggiore dell’ISEE corrente che  arriva a 6 mesi
  2. l’ampliamento dei requisiti di variazione del reddito che consentono di richiederlo
  3. un cambiamento anche nel calcolo dell’ISEE ordinario , che si potrà basare sul reddito del secondo anno precedente oppure sul precedente, a seconda di come risulti piu conveniente per la famiglia

Le novità non dovrebbero entrare in vigore prima del 2020.  Ma vediamo piu in dettaglio:

L’ ISEE corrente è la certificazione provvisoria che si puo richiedere durante l’anno (durante il corso di validità del proprio ISEE Ordinario)  per improvvisi cambiamenti nella situazione economica della famiglia e per una esigenza immediata (ad es. per  ottenere il Bonus bebé in una famiglia in cui un genitore è stato licenziato in quello stesso anno e l’ISEE ordinario, calcolato sul reddito di due anni prima, non darebbe diritto all’ agevolazione).

Ad oggi può essere richiesto se si verificano due eventi concomitanti:

  1. una oscillazione superiore al 25% della situazione reddituale e
  2. la variazione della situazione lavorativa di uno dei componenti del nuclo fmiliare nei 18 mesi precedenti, cioé
  • perdita o riduzione  di un lavoro a tempo indeterminato
  • fine di un contratto a termine (successivo ad altri rapporti di lavoro per almeno 120 giorni in 12 mesi)
  • cessazione di lavoro autonomo (svolto per almeno 12 mesi).

La legge di conversione del Decreto crescita aggiunge  una 3^ condizione ovvero  la “perdita di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari esenti IRPEF”

Aggiunge inoltre che basta uno di questi 3 requisiti  per richiedere l’ISEE corrente , non è necessaria la loro coesistenza.

La variazione dovrà essersi verificata dopo il 1 gennaio dell’anno a cui si riferisce il reddito con cui si è calcolato l’Isee ordinario.

Un altro elemento a favore dei cittadini per il fatto che nel calcolo dell’ISEE ordinario dal 2020 si potranno utlizzare i valori di reddito e patrimonio del secondo anno precedente o anche dell’anno precedente , se  più conveniente .

Per entrare in vigore le modifiche dovranno essere recepite  in un nuovo modello di DSU, emanato con decreto ministeriale. sentiti INPS, Agenzia Entrate e Garante per la privacy. Le novità saranno operative dopo 15 gg. dalla pubblicazione del nuovo modello .

FONTE: FISCO E TASSE

Semplificazioni fiscali 2019: nuova legge con nuove date

febbraio 27th, 2019 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Semplificazioni fiscali 2019: nuova legge con nuove date)

Per ora è solo una proposta di legge ferma in Commissione Finanze alla Camera ma l’intento del Governo è dare una stretta sui tempi e portare il testo in discussione alla Camera il prossimo mese. E’ la nuova legge sulle semplificazioni fiscali, che stravolge il calendario e gli adempimenti dichiarativi e comunicativi. Ecco un elenco delle novità:

  • abolizione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) in concomitanza con l’avvio a regime dell’obbligo di fatturazione elettronica tra operatori economici residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.
  • spesometro a cadenza annuale.
  • divieto all’amministrazione finanziaria di chiedere ai contribuenti, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, dati e informazioni già in possesso della stessa
  • slittamento dal 31 ottobre al 31 dicembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive.
  • ampliamento dell’ambito operativo del versamento unitario F24 con le conseguenti possibilità di compensazione, estendendone l’applicazione all’imposta sulle successioni e donazioni, all’imposta di registro, all’imposta ipotecaria, all’imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all’imposta di bollo, ai tributi speciali e ai tributi locali (comprese le tariffe per la prestazione di servizi), nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l’inosservanza della normativa catastale.
  • determinazione delle modalità attuative dell’estensione del versamento unitario ai tributi locali è demandata a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
  • adozione di provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate per la semplificazione dei modelli dichiarativi, con cadenza annuale.
  • eliminazione dell’obbligo per i contribuenti di riportare dati e informazioni relativi a contratti di locazione non necessari ai fini della liquidazione dell’imposta e già in possesso dell’amministrazione finanziaria e,
  • soppressione del modello dichiarativo 770 mediante integrazione del modello F24 con l’indicazione del codice fiscale del contribuente che subisce la ritenuta d’acconto.
  • semplificazioni in merito all’autodichiarazione del rispetto del limite di franchigia da parte del percipiente, a vario titolo, di compensi, rimborsi, premi e indennità erogati da associazioni sportive dilettantistiche. Viene introdotto un meccanismo sanzionatorio per l’ipotesi in cui il dichiarante ometta di comunicare il successivo superamento della franchigia, impedendo all’associazione sportiva di effettuare le dovute ritenute.
  • regime alternativo al rilascio delle dichiarazioni d’intento relative all’IVA, volto a semplificare gli adempimenti degli operatori. Si prevede che l’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’imposta debba risultare da un’apposita dichiarazione trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrata anche cumulativamente per più operazioni.
  • versamento dell’addizionale comunale all’IRPEFeffettuato dai sostituti d’imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento.
  • l’amministrazione finanziaria è tenuta a diffondere gli applicativi informatici, i modelli, le istruzioni e in genere gli strumenti necessari ad assolvere correttamente gli adempimenti richiesti ai contribuenti con congruo anticipo, prima dell’inizio del periodo d’imposta interessato e comunque non oltre sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l’adempimento. Viene inoltre richiamata l’esimente che ricorre in caso di inadempimento non imputabile al contribuente per irregolarità, malfunzionamento, disservizio o ritardo dell’amministrazione finanziaria.
  • contraddittorio tra il contribuente e l’ufficio finanziario come fase endoprocedimentale obbligatoria in tutti i procedimenti di controllo fiscale.
  • anche agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici, oggi esclusi, si applichino le disposizioni riguardanti la compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi. La disciplina in argomento stabilisce che negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi di carattere generale che regolano l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefìci, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale.

Appare proprio uno stravolgimento dei termini fiscali attualmente vigenti e se tutto ciò venisse approvato, non mancherebbero le modifiche al lavoro degli operatori, che non hanno pace, tra proroghe annuciate, novità e continui mutamenti. Come sempre in questi casi, è probabile che molte novità siano destinate a non vedere la luce o a essere completamente stravolte nel corso dell’iter parlamentare. Non resta che aspettare.

FONTE: Fisco e Tasse