Dott.ssa Carola Giuranna
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Superbonus e visto di conformita': le nuove linee guida della Fondazione dei commercialisti

dicembre 1st, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Superbonus e visto di conformita': le nuove linee guida della Fondazione dei commercialisti)

La Fondazione dei dottori commercialisti aveva pubblicato in data 21 ottobre le check list per l’apposizione del visto di conformità in caso di cessione della detrazione o sconto in fattura derivanti da lavori connessi al superbonus, ora con il documento pubblicato in data 26 di novembre, aggiorna le linee guida chiarendo alcuni aspetti.

Il documento emanato in data 26 novembre descrive brevemente quali sono le caratteristiche degli interventi sugli immobili che nel caso di cessione della detrazione o sconto in futuro richiedono l’apposizione del visto di conformità sulle donne ed idonea dichiarazione.

La verifica documentale

Con le linee guida si chiarisce la natura del visto da apporre, prevedendo che esso venga emesso ai sensi dell’art. 35 DLgs 241/1997; si tratta, quindi, di visto leggero cioè quello previsto dalla disciplina in materia di visto di conformità sulla dichiarazione fiscali. Nel caso di superbonus il visto di conformità attesterà, in base alla documentazione prodotta dal contribuente afferente l’intervento, la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Emerge dal documento della FNC che si tratta di una verifica documentale e non di una verifica che entra nel merito della bontà dei lavori, infatti per tale ultimo aspetto è il tecnico dei lavori che rilascia le asseverazioni ad essere responsabile. Il professionista chiamato ad apporre il visto di conformità si accerta “semplicemente” che a livello documentale, tutte le pezze giustificative siano correttamente presenti.

La polizza assicurativa

Un elemento importante chiarito in tale contesto riguarda la polizza assicurativa del professionista chiamato a vistare, che deve considerare un massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti nonché al numero dei visti di conformità e certificazioni tributarie rilasciate (i visti c.d. “pesanti”) e che comunque non deve essere inferiore ad Euro 3 milioni.

In merito, il documento della fondazione ritiene che la polizza di assicurazione eventualmente già sottoscritta tra il professionista e la compagnia assicurativa di fiducia per il visto di conformità sulle dichiarazione fiscali possa valere anche per il visti di conformità apposti sulle comunicazioni dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto della fattura relativi al superbonus.

E’ comunque caldamente consigliata la verifica presso la propria società assicurativa.

L’oggetto della verifica documentale

Appare il caso di evidenziare alcuni aspetti importanti.

Nella verifica documentale culminante con l’apposizione del visto di conformità, il professionista non sarà chiamato a sondare il possesso di redditi imponibili del contribuente, infatti in base ad una interpretazione letterale degli articoli 119 e 121 del decreto rilancio la detrazione del superbonus spetta ai contribuenti che hanno sostenuto le spese agevolate a prescindere dalla circostanza che i medesimi siano in possesso o meno di redditi imponibili. articolo 121 prevede espressamente che le disposizioni in esso contenute operino in deroga ad altre norme in materia di cessione di sconto. 

Inoltre fra la documentazione necessaria da acquisire, il professionista dovrà ottenere il consenso alla cessione del credito da parte del cessionario. Si tratta di una accettazione formale dell’opzione esercitata dal contribuente dove dovrà essere riportato: i dati del cessionario e l’ammontare del credito ceduto, nonchè la data di avvenuta accettazione da parte del cessionario medesimo.

Tali dati saranno quelli che poi andranno riportati nel modulo apposito approvato e modificato con il provvedimento del 12 ottobre 2020.

L’accettazione in questione non è necessaria in caso di opzione per lo sconto sul corrispettivo in quanto la data di accettazione dell’opzione coincide con la data di emissione della fattura e gli ulteriori dati sopracitati sono desumibili dal documento fiscale stesso.

Fonte: Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Bonus 110 e soggetti beneficiari

luglio 29th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Bonus 110 e soggetti beneficiari)

Il Superbonus 110% può essere sfruttato non solo dai proprietari dell’immobile sul quale vengono eseguiti gli interventi edilizi, ma anche dai detentori o possessori dello stesso. Come ad esempio inquilini, usufruttuari, comodatari e cosi via.

Le persone fisiche che possono accedere al bonus sono quindi svariate. Ciò è quanto ha affermato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’ interpello 215 del 14 luglio 2020, con la quale ha fornito chiarimenti in merito ai beneficiari dell’agevolazione per interventi di ristrutturazione (cfr. file allegato).

In particolare, l’Agenzia ha chiarito che il soggetto persona fisica immesso nella detenzione dell’immobile, può essere titolare delle detrazioni relative alle spese di recupero del patrimonio edilizio da lui sostenute, in qualità di detentore dell’immobile.

L’agenzia ha specificato che, nel caso di spese sostenute dall’inquilino o dal comodatario (soggetti non proprietari che detengono l’immobile) le detrazioni continueranno ad essere fruite da tali soggetti anche se il rapporto di locazione o comodato termina prima che sia trascorso il termine decennale di fruizione delle detrazioni.

L’aspetto segnalato viene confermato anche nella recentissima guida al Superbonus pubblicata dall’ Agenzia delle Entrate, nella quale viene specificato che, tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione rientrano quelli che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto. I beneficiari sono quindi:

  • il proprietario;
  • il nudo proprietario;
  • il titolare di altro diritto reale di godimento sull’ immobile come l’ usufrutto, l’ uso, l’ abitazione o la superficie;
  • il detentore dell’immobile (con contratto di locazione o comodato) con consenso del proprietario all’ esecuzione dei lavori.

In generale, si fa presente che il decreto Rilancio (convertito in legge) ha previsto che il Superbonus possa essere fruito dai seguenti soggetti:

  • condomìni (in questo caso spetta a tutti i condomini indipendentemente dal fatto che siano persone fisiche o titolari di reddito d’impresa o professionale. Spetta quindi anche ai soggetti Ires che partecipano alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni).
  • persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa relativamente agli immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente alle parti di immobile adibiti a spogliatoi.

FONTE: Agenzia delle Entrate

Bonus ristrutturazioni: conferma nella Legge di bilancio 2020

dicembre 27th, 2019 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Bonus ristrutturazioni: conferma nella Legge di bilancio 2020)

Buone notizie nella Legge di bilancio 2020 che salva il pacchetto casa con tutti i bonus che porta con se. Il testo ha ottenuto ieri la fiducia alla Camera terminando così il suo iter parlamentare, e ora si aspetta solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Per una panoramica delle novità si rimanda alla lettura dell’articolo Legge di bilancio 2020: guida alle novità in vigore dal 1° gennaio 2020

In particolare, nei primi commi dell’articolo unico viene prorogata al 31 dicembre 2020 la misura della detrazione al 50%, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR. Si tratta dei seguenti interventi di:

  • manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali), straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale);
  • ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
  • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • risparmio energetico con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia;
  • adozione di misure antisismiche;
  • bonifica dall’amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

FONTE: Fisco e Tasse