Dott.ssa Carola Giuranna
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Superbonus: sei nuovi codici tributo per fornitori e cessionari

dicembre 30th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Superbonus: sei nuovi codici tributo per fornitori e cessionari)

Istituiti sei nuovi codici tributo necessari a:

  • fornitori
  • cessionari

per utilizzare in compensazione tramite modello F24 ed esclusivamente in modalità telematica resa disponibile dalla agenzia i crediti di imposta relativi a:

  • sconti praticati
  • detrazioni cedute

in ambito di Superbonus

Ecco i codici tributo istituiti dalla Risoluzione n 83/E del 28 dicembre:

6921” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”

6922” denominato “ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”

6923” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”

“6924” denominato “COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”

6925” denominato “BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”

6926” denominato “RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”.

Si evidenzia che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente deve procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Riepiloghiamo brevemente che l’art 121 del Decreto Rilancio ha previsto che coloro che nel 2020 e nel 2021 sostengono spese per interventi

  • di recupero del patrimonio edilizio
  • di efficienza energetica,
  • di misure antisismiche,
  • di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi la sola pulitura o tinteggiatura esterna (bonus facciate),
  • di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, le seguenti modalità alternative:

  • per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

I crediti d’imposta sono utilizzati in compensazione dai fornitori che hanno realizzato gli interventi e dai cessionari, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario, e sono fruiti con la stessa ripartizione con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione dal beneficiario originario ossia cinque o dieci quote annuali di pari importo.

Si specifica che la quota dei crediti non compensata nell’anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi, né può essere richiesta a rimborso.

FONTE: FISCO E TASSE

Superbonus: gli interventi agevolabili sugli immobili chiariti dalla circolare 30/E

dicembre 30th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Superbonus: gli interventi agevolabili sugli immobili chiariti dalla circolare 30/E)

Torniamo a parlare della Circolare 30/E del 22 dicembre 2020 proseguendo con l’analisi dei chiarimenti forniti dal documento di prassi.

Ricordiamo che la circolare è stata redatta sotto forma di “domanda e risposta”. Si rimanda al testo della stessa per alcuni quesiti decisamente particolari.

1) Quesiti relativi agli interventi trainanti e trainati in genere

  • Interventi trainanti solo sulle pertinenze e loro possessori. La circolare chiarisce che è possibile accedere al superbonus anche nelle seguenti situazioni
    • per tutti i soggetti detentori/proprietari degli immobili anche nel caso di  interventi trainanti effettuati solo sulle pertinenze e non sulle unità immobiliari abitative,
    • per tutti i detentori/proprietari delle sole pertinenze, nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni del complesso immobiliare .
  • Interventi trainanti nel 2020 e trainati nel 2021. Si ammette la possibilità di effettuare interventi trainanti nel 2020 rimandando l’effettuazione degli interventi trainati al 2021 (o successivi, stante l’eventuale proroga) senza che ciò comprometta la spettanza della maxi detrazione del 110%. L’unica condizione da rispettare è quella già stabilita dalla Circ. 24/E/2020 secondo la quale ai fini dell’applicazione del Superbonus, fermo restando che le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, ovvero tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
  • Gli interventi di riqualificazione energetica globale. Non sono ammessi al superbonus, nemmeno come interventi trainati, i c.d. interventi di “riqualificazione energetica globale” previsti dalla L. 296/2006. Ciò è motivato dal fisco sulla base del fatto che gli interventi in questione prevedono il miglioramento energetico dell’immobile attraverso un unico complesso di lavori che non sono fra loro separabili in trainati e trainanti. (per completezza, la definizione “riqualificazione energetica globale” è la seguente: qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell’edificio)
  • Il sismabonus non può mai essere “trainato”. Il documento di prassi conferma che possono solo essere trainanti e non trainati i seguenti interventi:
    • il sismabonus previsto dall’art. 16, DL 63/2013 (interventi antisismici effettuati nelle zone di pericolosità sismica 1, 2 e 3),
    • gli interventi antisismici che comportano anche il risparmio energetico (art. 14, co. 2 quater-1, DL 63/2013).
  • Il potenziamento del fotovoltaico esistente. In presenza di interventi trainanti effettuati intervenendo sull’involucro di un immobile (cappotto termico) che possiede già un impianto fotovoltaico, sono considerati “trainati” gli interventi di potenziamento dell’impianto fotovoltaico esistente. Non è quindi obbligatorio che il fotovoltaico per essere trainato debba essere installato ex novo.

2) Interventi che danno luogo a nuove unità immobiliari

Frazionamento di un edificio unifamiliare in più unità immobiliari singole. Nel rispetto dei requisiti di accesso previsti dal DL 34/2020, si ammette che al termine dei lavori un edificio unifamiliare possa essere frazionato in più edifici o più edifici possano essere accorpati in un unico immobile purchè il risultato finale dia luogo a una o più unità immobiliari (a seconda che si tratti di frazionamento o accorpamento) rispettanti i requisiti della norma (autonomia di accesso e funzionalità indipendente).

La regola generale alla base di ciò è che ciò che è rilevante è il risultato finale e non il punto di partenza dei lavori. In tale caso i lavori effettuati godranno del superbonus del 110%.

3) Quesiti relativi agli impianti di riscaldamento

  • La definizione di impianto di riscaldamento. Dando seguito alle modifiche introdotte al DLgs 192/2005 con il DLgs 48/2020 che ha cambiato la definizione di “impianto di riscaldamento”, la circolare in questione definisce impianto termico un «impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate». Vengono quindi parificati al concetto di impianto di riscaldamento anche le stufe, i camini le stufe a palletts ecc.. anche se non funzionanti purchè possano tornare in funzione con un intervento ordinario o di manutenzione straordinaria.
  • Caldaia che ha goduto dell’ecobonus ammessa al superbonus. I cambi di caldaia che in passato hanno goduto dell’ecobonus al 65% possono essere nuovamente effettuati ammettendo la spesa alla detrazione del superbonus del 110%. Resta fermo l’eventuale accertamento, in concreto, di un utilizzo distorto della agevolazione in esame.
  • Impianto di riscaldamento comune non collegato a tutte le unità immobiliari. Nel caso in cui vengano effettuati interventi trainanti sull’impianto di riscaldamento comune solo ad alcune unità immobiliari servite dallo stesso, anche le unità non collegate potranno considerare come trainante l’intervento, Ciò che rileva non è la servizio offerto dall’impianto ma il fatto che lo stesso sia posto nelle parti comuni come definite dall’art. 1117 cod. civ.

4) Quesiti relativi ai limiti di spesa agevolabili

  • Effettuazione di più interventi detraibili. Viene reiterato, nel documento di prassi, il concetto secondo il quale nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Ciò comporta che qualora siano realizzati sul medesimo edificio, anche unifamiliare, o sulla medesima unità immobiliare funzionalmente autonoma e con accesso indipendente, ad esempio la posa in opera del cappotto termico sull’involucro dell’edificio e interventi di riduzione del rischio sismico – interventi trainanti – nonché la sostituzione degli infissi e l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici – interventi trainati – il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi. Da rilevare che il contribuente potrà scegliere di applicare l’aliquota del 110% a tutti gli interventi per i quali spetta, applicando poi le aliquote di detrazione ordinarie a tutti gli altri interventi. In alternativa potrà non godere del superbonus (ma ci si chiede come potrebbe scegliere in simil modo il contribuente stante la possibilità di cessione del credito o dello sconto in fattura) applicando le varie percentuali di detrazione come previste dalle rispettive normative.
  • Spesa eccedente il limite massimo. Nel caso di spese per superbonus eccedenti il limite massimo di spesa previsto dal DM 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti), la maxi detrazione spetterà entro il limite di spesa ammissibile, ma non sarà possibile per l’eccedenza godere di altra detrazione. Ad esempio, ipotizzando spese per il cambio della caldaia per euro 150.000, ipotizzando a titolo di semplicità una spesa massima ammissibile di 100.000 euro, stante la possibilità di accedere sia al 110% che al 65%, se l’importo di 100.000 euro sconta la percentuale del 110%, la rimanenza di 50.000 non sarà detraibile in alcun modo. Praticamente, per le spese sostenute che eccedono il costo massimo unitario e la spesa massima ammissibile al Superbonus non è possibile fruire di altra agevolazione.

Bonus 110 e soggetti beneficiari

luglio 29th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Bonus 110 e soggetti beneficiari)

Il Superbonus 110% può essere sfruttato non solo dai proprietari dell’immobile sul quale vengono eseguiti gli interventi edilizi, ma anche dai detentori o possessori dello stesso. Come ad esempio inquilini, usufruttuari, comodatari e cosi via.

Le persone fisiche che possono accedere al bonus sono quindi svariate. Ciò è quanto ha affermato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’ interpello 215 del 14 luglio 2020, con la quale ha fornito chiarimenti in merito ai beneficiari dell’agevolazione per interventi di ristrutturazione (cfr. file allegato).

In particolare, l’Agenzia ha chiarito che il soggetto persona fisica immesso nella detenzione dell’immobile, può essere titolare delle detrazioni relative alle spese di recupero del patrimonio edilizio da lui sostenute, in qualità di detentore dell’immobile.

L’agenzia ha specificato che, nel caso di spese sostenute dall’inquilino o dal comodatario (soggetti non proprietari che detengono l’immobile) le detrazioni continueranno ad essere fruite da tali soggetti anche se il rapporto di locazione o comodato termina prima che sia trascorso il termine decennale di fruizione delle detrazioni.

L’aspetto segnalato viene confermato anche nella recentissima guida al Superbonus pubblicata dall’ Agenzia delle Entrate, nella quale viene specificato che, tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione rientrano quelli che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto. I beneficiari sono quindi:

  • il proprietario;
  • il nudo proprietario;
  • il titolare di altro diritto reale di godimento sull’ immobile come l’ usufrutto, l’ uso, l’ abitazione o la superficie;
  • il detentore dell’immobile (con contratto di locazione o comodato) con consenso del proprietario all’ esecuzione dei lavori.

In generale, si fa presente che il decreto Rilancio (convertito in legge) ha previsto che il Superbonus possa essere fruito dai seguenti soggetti:

  • condomìni (in questo caso spetta a tutti i condomini indipendentemente dal fatto che siano persone fisiche o titolari di reddito d’impresa o professionale. Spetta quindi anche ai soggetti Ires che partecipano alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni).
  • persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa relativamente agli immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente alle parti di immobile adibiti a spogliatoi.

FONTE: Agenzia delle Entrate