Dott.ssa Carola Giuranna
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Superbonus: sei nuovi codici tributo per fornitori e cessionari

dicembre 30th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Superbonus: sei nuovi codici tributo per fornitori e cessionari)

Istituiti sei nuovi codici tributo necessari a:

  • fornitori
  • cessionari

per utilizzare in compensazione tramite modello F24 ed esclusivamente in modalità telematica resa disponibile dalla agenzia i crediti di imposta relativi a:

  • sconti praticati
  • detrazioni cedute

in ambito di Superbonus

Ecco i codici tributo istituiti dalla Risoluzione n 83/E del 28 dicembre:

6921” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”

6922” denominato “ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”

6923” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”

“6924” denominato “COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”

6925” denominato “BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”

6926” denominato “RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”.

Si evidenzia che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente deve procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Riepiloghiamo brevemente che l’art 121 del Decreto Rilancio ha previsto che coloro che nel 2020 e nel 2021 sostengono spese per interventi

  • di recupero del patrimonio edilizio
  • di efficienza energetica,
  • di misure antisismiche,
  • di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi la sola pulitura o tinteggiatura esterna (bonus facciate),
  • di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, le seguenti modalità alternative:

  • per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

I crediti d’imposta sono utilizzati in compensazione dai fornitori che hanno realizzato gli interventi e dai cessionari, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario, e sono fruiti con la stessa ripartizione con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione dal beneficiario originario ossia cinque o dieci quote annuali di pari importo.

Si specifica che la quota dei crediti non compensata nell’anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi, né può essere richiesta a rimborso.

FONTE: FISCO E TASSE

Superbonus: gli interventi agevolabili sugli immobili chiariti dalla circolare 30/E

dicembre 30th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Superbonus: gli interventi agevolabili sugli immobili chiariti dalla circolare 30/E)

Torniamo a parlare della Circolare 30/E del 22 dicembre 2020 proseguendo con l’analisi dei chiarimenti forniti dal documento di prassi.

Ricordiamo che la circolare è stata redatta sotto forma di “domanda e risposta”. Si rimanda al testo della stessa per alcuni quesiti decisamente particolari.

1) Quesiti relativi agli interventi trainanti e trainati in genere

  • Interventi trainanti solo sulle pertinenze e loro possessori. La circolare chiarisce che è possibile accedere al superbonus anche nelle seguenti situazioni
    • per tutti i soggetti detentori/proprietari degli immobili anche nel caso di  interventi trainanti effettuati solo sulle pertinenze e non sulle unità immobiliari abitative,
    • per tutti i detentori/proprietari delle sole pertinenze, nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni del complesso immobiliare .
  • Interventi trainanti nel 2020 e trainati nel 2021. Si ammette la possibilità di effettuare interventi trainanti nel 2020 rimandando l’effettuazione degli interventi trainati al 2021 (o successivi, stante l’eventuale proroga) senza che ciò comprometta la spettanza della maxi detrazione del 110%. L’unica condizione da rispettare è quella già stabilita dalla Circ. 24/E/2020 secondo la quale ai fini dell’applicazione del Superbonus, fermo restando che le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, ovvero tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
  • Gli interventi di riqualificazione energetica globale. Non sono ammessi al superbonus, nemmeno come interventi trainati, i c.d. interventi di “riqualificazione energetica globale” previsti dalla L. 296/2006. Ciò è motivato dal fisco sulla base del fatto che gli interventi in questione prevedono il miglioramento energetico dell’immobile attraverso un unico complesso di lavori che non sono fra loro separabili in trainati e trainanti. (per completezza, la definizione “riqualificazione energetica globale” è la seguente: qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell’edificio)
  • Il sismabonus non può mai essere “trainato”. Il documento di prassi conferma che possono solo essere trainanti e non trainati i seguenti interventi:
    • il sismabonus previsto dall’art. 16, DL 63/2013 (interventi antisismici effettuati nelle zone di pericolosità sismica 1, 2 e 3),
    • gli interventi antisismici che comportano anche il risparmio energetico (art. 14, co. 2 quater-1, DL 63/2013).
  • Il potenziamento del fotovoltaico esistente. In presenza di interventi trainanti effettuati intervenendo sull’involucro di un immobile (cappotto termico) che possiede già un impianto fotovoltaico, sono considerati “trainati” gli interventi di potenziamento dell’impianto fotovoltaico esistente. Non è quindi obbligatorio che il fotovoltaico per essere trainato debba essere installato ex novo.

2) Interventi che danno luogo a nuove unità immobiliari

Frazionamento di un edificio unifamiliare in più unità immobiliari singole. Nel rispetto dei requisiti di accesso previsti dal DL 34/2020, si ammette che al termine dei lavori un edificio unifamiliare possa essere frazionato in più edifici o più edifici possano essere accorpati in un unico immobile purchè il risultato finale dia luogo a una o più unità immobiliari (a seconda che si tratti di frazionamento o accorpamento) rispettanti i requisiti della norma (autonomia di accesso e funzionalità indipendente).

La regola generale alla base di ciò è che ciò che è rilevante è il risultato finale e non il punto di partenza dei lavori. In tale caso i lavori effettuati godranno del superbonus del 110%.

3) Quesiti relativi agli impianti di riscaldamento

  • La definizione di impianto di riscaldamento. Dando seguito alle modifiche introdotte al DLgs 192/2005 con il DLgs 48/2020 che ha cambiato la definizione di “impianto di riscaldamento”, la circolare in questione definisce impianto termico un «impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate». Vengono quindi parificati al concetto di impianto di riscaldamento anche le stufe, i camini le stufe a palletts ecc.. anche se non funzionanti purchè possano tornare in funzione con un intervento ordinario o di manutenzione straordinaria.
  • Caldaia che ha goduto dell’ecobonus ammessa al superbonus. I cambi di caldaia che in passato hanno goduto dell’ecobonus al 65% possono essere nuovamente effettuati ammettendo la spesa alla detrazione del superbonus del 110%. Resta fermo l’eventuale accertamento, in concreto, di un utilizzo distorto della agevolazione in esame.
  • Impianto di riscaldamento comune non collegato a tutte le unità immobiliari. Nel caso in cui vengano effettuati interventi trainanti sull’impianto di riscaldamento comune solo ad alcune unità immobiliari servite dallo stesso, anche le unità non collegate potranno considerare come trainante l’intervento, Ciò che rileva non è la servizio offerto dall’impianto ma il fatto che lo stesso sia posto nelle parti comuni come definite dall’art. 1117 cod. civ.

4) Quesiti relativi ai limiti di spesa agevolabili

  • Effettuazione di più interventi detraibili. Viene reiterato, nel documento di prassi, il concetto secondo il quale nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Ciò comporta che qualora siano realizzati sul medesimo edificio, anche unifamiliare, o sulla medesima unità immobiliare funzionalmente autonoma e con accesso indipendente, ad esempio la posa in opera del cappotto termico sull’involucro dell’edificio e interventi di riduzione del rischio sismico – interventi trainanti – nonché la sostituzione degli infissi e l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici – interventi trainati – il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi. Da rilevare che il contribuente potrà scegliere di applicare l’aliquota del 110% a tutti gli interventi per i quali spetta, applicando poi le aliquote di detrazione ordinarie a tutti gli altri interventi. In alternativa potrà non godere del superbonus (ma ci si chiede come potrebbe scegliere in simil modo il contribuente stante la possibilità di cessione del credito o dello sconto in fattura) applicando le varie percentuali di detrazione come previste dalle rispettive normative.
  • Spesa eccedente il limite massimo. Nel caso di spese per superbonus eccedenti il limite massimo di spesa previsto dal DM 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti), la maxi detrazione spetterà entro il limite di spesa ammissibile, ma non sarà possibile per l’eccedenza godere di altra detrazione. Ad esempio, ipotizzando spese per il cambio della caldaia per euro 150.000, ipotizzando a titolo di semplicità una spesa massima ammissibile di 100.000 euro, stante la possibilità di accedere sia al 110% che al 65%, se l’importo di 100.000 euro sconta la percentuale del 110%, la rimanenza di 50.000 non sarà detraibile in alcun modo. Praticamente, per le spese sostenute che eccedono il costo massimo unitario e la spesa massima ammissibile al Superbonus non è possibile fruire di altra agevolazione.

Superbonus e visto di conformita': le nuove linee guida della Fondazione dei commercialisti

dicembre 1st, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Superbonus e visto di conformita': le nuove linee guida della Fondazione dei commercialisti)

La Fondazione dei dottori commercialisti aveva pubblicato in data 21 ottobre le check list per l’apposizione del visto di conformità in caso di cessione della detrazione o sconto in fattura derivanti da lavori connessi al superbonus, ora con il documento pubblicato in data 26 di novembre, aggiorna le linee guida chiarendo alcuni aspetti.

Il documento emanato in data 26 novembre descrive brevemente quali sono le caratteristiche degli interventi sugli immobili che nel caso di cessione della detrazione o sconto in futuro richiedono l’apposizione del visto di conformità sulle donne ed idonea dichiarazione.

La verifica documentale

Con le linee guida si chiarisce la natura del visto da apporre, prevedendo che esso venga emesso ai sensi dell’art. 35 DLgs 241/1997; si tratta, quindi, di visto leggero cioè quello previsto dalla disciplina in materia di visto di conformità sulla dichiarazione fiscali. Nel caso di superbonus il visto di conformità attesterà, in base alla documentazione prodotta dal contribuente afferente l’intervento, la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Emerge dal documento della FNC che si tratta di una verifica documentale e non di una verifica che entra nel merito della bontà dei lavori, infatti per tale ultimo aspetto è il tecnico dei lavori che rilascia le asseverazioni ad essere responsabile. Il professionista chiamato ad apporre il visto di conformità si accerta “semplicemente” che a livello documentale, tutte le pezze giustificative siano correttamente presenti.

La polizza assicurativa

Un elemento importante chiarito in tale contesto riguarda la polizza assicurativa del professionista chiamato a vistare, che deve considerare un massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti nonché al numero dei visti di conformità e certificazioni tributarie rilasciate (i visti c.d. “pesanti”) e che comunque non deve essere inferiore ad Euro 3 milioni.

In merito, il documento della fondazione ritiene che la polizza di assicurazione eventualmente già sottoscritta tra il professionista e la compagnia assicurativa di fiducia per il visto di conformità sulle dichiarazione fiscali possa valere anche per il visti di conformità apposti sulle comunicazioni dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto della fattura relativi al superbonus.

E’ comunque caldamente consigliata la verifica presso la propria società assicurativa.

L’oggetto della verifica documentale

Appare il caso di evidenziare alcuni aspetti importanti.

Nella verifica documentale culminante con l’apposizione del visto di conformità, il professionista non sarà chiamato a sondare il possesso di redditi imponibili del contribuente, infatti in base ad una interpretazione letterale degli articoli 119 e 121 del decreto rilancio la detrazione del superbonus spetta ai contribuenti che hanno sostenuto le spese agevolate a prescindere dalla circostanza che i medesimi siano in possesso o meno di redditi imponibili. articolo 121 prevede espressamente che le disposizioni in esso contenute operino in deroga ad altre norme in materia di cessione di sconto. 

Inoltre fra la documentazione necessaria da acquisire, il professionista dovrà ottenere il consenso alla cessione del credito da parte del cessionario. Si tratta di una accettazione formale dell’opzione esercitata dal contribuente dove dovrà essere riportato: i dati del cessionario e l’ammontare del credito ceduto, nonchè la data di avvenuta accettazione da parte del cessionario medesimo.

Tali dati saranno quelli che poi andranno riportati nel modulo apposito approvato e modificato con il provvedimento del 12 ottobre 2020.

L’accettazione in questione non è necessaria in caso di opzione per lo sconto sul corrispettivo in quanto la data di accettazione dell’opzione coincide con la data di emissione della fattura e gli ulteriori dati sopracitati sono desumibili dal documento fiscale stesso.

Fonte: Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili