Dott.ssa Carola Giuranna
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 il D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, ovvero il c.d. “Decreto semplificazioni”, contenente “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”. Viene, in tal modo, confermato il taglio dell’importo del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio del 50% a partire dal 2015. Inoltre, per le spese di rappresentanza sarà possibile detrarre l’IVA per l’acquisto di beni di costo unitario fino ad euro 50,00, parificando di fatto tale limite a quello previsto per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Nella sentenza 3107/2014 la Corte di Cassazione si afferma che ai fini della detraibilità dell’IVA la registrazione delle fatture nel pc non è sufficiente. Il caso verteva su irregolare tenuta delle scritture contabili, per omessa fatturazione di somme e per indebita detrazione Iva sugli acquisti per i quali l’Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento. Gli ermellini hanno ribaltato la sentenza dei precedenti giudizi di merito affermando che ai fini della detrazione dell’imposta non è sufficiente provvedere, come nel caso in specie alla regolare registrazione delle fatture nel personal computer, ma vanno anche stampate su cartaceo secondo quanto previsto dal Dm dell’11 agosto 1975, entro 60 giorni dalla data di emissione per permettere i successivi controlli dell’amministrazione finanziaria, pena la perdita del diritto alla detrazione. Viene comunque ricordato che l’accertamento non determina il venir meno del diritto a ottenere il rimborso dell’imposta effettivamente versata, presentando l’ istanza all’Amministrazione finanziaria ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del Dpr 633/1972.

Fonte: Fisco Oggi del 26/02/2014