Dott.ssa Carola Giuranna
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Ammortamento dei beni temporaneamente inutilizzati: la Cassazione risponde

agosto 28th, 2019 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Ammortamento dei beni temporaneamente inutilizzati: la Cassazione risponde)

L’ammortamento, tecnica contabile che consente di ripartire su più esercizi il costo dei beni dell’impresa ad utilizzo durevole, trova la propria disciplina
fiscale in primo luogo nell’art. 102 del TUIR, ai sensi del quale:

  • le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene (art. 102, comma 1)
  • la deduzione degli ammortamenti è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con D.M., ridotti alla metà per il primo esercizio (art. 102, comma 2);
  • se vengono eliminati dal processo produttivo dei beni non ancora completamente ammortizzati, il costo residuo è ammesso in deduzione (art.102, comma 4).

Cosa succede però se il bene strumentale per un determinato lasso temporale non può essere utilizzato nell’ambito dell’attività dell’impresa?

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione(n. 9252 del 03.04.2019) ha riguardato il caso di un bene materiale strumentale (nel caso specifico, un impianto di compostaggio di rifiuti) temporaneamente inutilizzato e inutilizzabile (perché sottoposto a sequestro). La Cassazione ha affermato che l’ammortamento prosegue anche in tale situazione. Al riguardo, ha richiamato il documento OIC 16, il quale stabilisce che “il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione” e “l’ammortamento è calcolato anche
sui cespiti temporaneamente non utilizzati”.
Inoltre, la Corte ha rimarcato che la determinazione della base imponibile delle società di capitali si ispira al principio di derivazione dal bilancio (art. 83 TUIR), redatto in conformità al codice civile e ai principi contabili nazionali, e che l’art. 102 del TUIR non prevede l’interruzione dell’ammortamento a causa della sospensione temporanea dell’attività produttiva.

FONTE: Fisco e Tasse

Tovagliometro: ancora una sentenza della Cassazione favorevole

aprile 30th, 2019 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Tovagliometro: ancora una sentenza della Cassazione favorevole)

La Cassazione civ. Sez. V, Sent., 29-03-2019, n. 8822 conferma un orientamento abbastanza costante sulla legitimità della determinazione induttiva dei ricavi imputabili ad esercenti attività di ristorazione mediante la quantificazione dei tovaglioli lavati, desunto dalle fatture emesse dalla lavanderia (c.d. tovagliometro).

La Corte afferma che il criterio di determinazione dei ricavi attraverso la conta dei tovaglioli consumati deve ritenersi una presunzione dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per l’accertamento induttivo.

Il numero dei tovaglioli rappresenta, quindi, un fatto noto di per sé capace di lasciare ragionevolmente presumere il numero dei pasti effettivamente consumati e, pertanto dei ricavi conseguiti e la giurisprudenza della Cassazione si è espressa diverse volte su questo argomento sempre in modo favorevole (Cass. n. 51 del 7.01.1999; Cass. n. 2309 del 5.03.1991; Cass. n. 15991 del 20.12.2000;  Cass. n. 9884/2002; n. 16048/2005; n. 20060/2014; n. 25129/2016.)

La Cassazione ricorda che l’accertamento con metodo analitico induttivo, con il quale l’Ufficio finanziario procede alla rettifica di componenti reddituali, è consentito ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, in quanto la disposizione presuppone scritture regolarmente tenute, che tuttavia appaiano contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e della fedeltà della contabilità esaminata, sicchè essa possa essere considerata, nel suo complesso inattendibile (cfr. Cass. n. 20857/07; n. 26341/07; n. 5731/12).

Nel caso oggetto della sentenza si tratta di un ristoratore che ha dichiarato un reddito esiguo a fronte di un movimento di tovaglioli portati in lavanderia abbastanza sostenuto, il che fa chiaramente presumere la mancata registrazione di corrispettivi, che possono essere induttivamente determinati moltiplicando il numero di tovaglioli per il prezzo medio di un pasto.

Per la Corte è infatti un dato abbastanza incontrovertibile che per ciascun pasto ogni cliente adoperi un solo tovagliolo e  quindi il numero di questi è un fatto noto idoneo anche di per sè solo a lasciare ragionevolmente presumere il numero dei pasti effettivamente consumati, pur dovendosi ragionevolmente sottrarre dal totale una certa percentuale di tovaglioli normalmente utilizzati per altri scopi, quali i pasti dei dipendenti, l’uso da parte dei camerieri e le evenienze più varie per le quali ciascun cliente può essere indotto ad utilizzare più tovaglioli (cfr. Cass. n. 15808/2006; n. 13068/2011; n. 91108/2012).

Nella sentenza 3107/2014 la Corte di Cassazione si afferma che ai fini della detraibilità dell’IVA la registrazione delle fatture nel pc non è sufficiente. Il caso verteva su irregolare tenuta delle scritture contabili, per omessa fatturazione di somme e per indebita detrazione Iva sugli acquisti per i quali l’Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento. Gli ermellini hanno ribaltato la sentenza dei precedenti giudizi di merito affermando che ai fini della detrazione dell’imposta non è sufficiente provvedere, come nel caso in specie alla regolare registrazione delle fatture nel personal computer, ma vanno anche stampate su cartaceo secondo quanto previsto dal Dm dell’11 agosto 1975, entro 60 giorni dalla data di emissione per permettere i successivi controlli dell’amministrazione finanziaria, pena la perdita del diritto alla detrazione. Viene comunque ricordato che l’accertamento non determina il venir meno del diritto a ottenere il rimborso dell’imposta effettivamente versata, presentando l’ istanza all’Amministrazione finanziaria ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del Dpr 633/1972.

Fonte: Fisco Oggi del 26/02/2014