Dott.ssa Carola Giuranna
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Fondo perduto attivita’ chiuse e discoteche: determinato l’importo dei contributi

dicembre 30th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Fondo perduto attivita’ chiuse e discoteche: determinato l’importo dei contributi)

Con Provvedimento n 379919 del 29 dicembre 2021 le Entrate determinano i contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

In base alle istanze presentate ai sensi del punto 3 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 336230 del 29 novembre 2021:

a) il contributo a fondo perduto per discoteche, sale da ballo, night club e simili (codice Ateco 93.29.10) che risultavano chiuse al 23 luglio 2021 (di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto del MISE di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 9 settembre 2021) è pari a 8.661 euro per ciascun beneficiario; 

b) il contributo a fondo perduto riconosciuto a ciascun beneficiario in merito alle attività rimaste chiuse per almeno 100 giorni tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021 dei settori dallo svago al benessere, dallo sport all’intrattenimento con codice Ateco 2007 indicati nell’allegato 1 (di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), del citato decreto) è pari all’intero ammontare risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia.

Ricordiamo che i soggetti suddetti potevano richiedere i contributi a fondo perduto previsti dal decreto “Sostegni bis”.

I termini di presentazione delle istanze erano stati stabili con il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate. Si ricorda inoltre che era stato pubblicato in GU n 240 del 7 ottobre il Decreto 9 settembre 2021 contente modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse per il sostegno alle attività economiche chiuse.

Contributo a fondo perduto per le discoteche, sale da ballo rimaste chiuse

Le domande potevano essere presentate all’Agenzia delle Entrate in via telematica dal 2 e fino al 21 dicembre 2021.

In particolare i contributi previsti erano appunto due:

  • un contributo, fino a 25mila euro, per discoteche, sale da ballo, night club e simili che risultavano chiuse al 23 luglio 2021
  • un contributo, con tetto a 12mila euro, per tutte le attività operative in diversi settori con codici ATECO 2007 indicati nell’allegato 1 rimaste chiuse per almeno 100 giorni tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021. In questa seconda agevolazione rientrano, ad esempio, la gestione di cinema, musei, piscine, palestre, parchi di divertimento, l’organizzazione di feste e cerimonie, ma anche le stesse discoteche, sale da ballo e simili destinatarie della prima tipologia di sostegno, dal momento che le due tipologie di sostegno non sono alternative fra loro

I contributi riconosciuti verranno accreditati direttamente sul conto corrente indicato nell’istanza. La domanda andava inviata utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate 

Beneficiari del fondo per le attività chiuse: un riepilogo delle regole

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che:

a) alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021, svolgono, come attività prevalente comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate un’attività che risulta chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione adottate (ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35), rappresentate dalle attività individuate dal codice ATECO 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili”. 

b) alla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, svolgono, come attività prevalente comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate un’attività riferita ai codici ATECO 2007 indicati nell’allegato 1 al decreto, rispetto alla quale dichiarano, nell’istanza di accesso al contributo, di aver registrato, per effetto delle misure restrittive adottate nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021) la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni. 

Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal decreto, alla data di presentazione dell’istanza i soggetti beneficiari devono:

  • essere titolari di partiva IVA attiva prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021,
  • ovvero, per i codici ATECO 2007 indicati nella tabella 1 che segue, essere titolari di partiva iva prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021;
  • essere residenti o stabiliti del Territorio dello Stato;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

Non possono invece beneficiare degli aiuti: 

  • gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
  • i soggetti di cui all’articolo 162-bis del TUIR.

Ammontare del fondo perduto per le attività chiuse

In particolare, l’aiuto è riconosciuto sotto forma di contributo a fondo perduto, con le seguenti modalità:

  • sono prioritariamente ripartite, in egual misura, tra i codici ATECO 2007 “93.29.10” Discoteche e sale da ballo con un limite massimo di contributo, per ciascun soggetto beneficiario, pari a euro 25.000,00. 
  • le rimanenti risorse finanziarie sono ripartire tra i codici ATECO 2007 della tabella 1allegata, aventi titolo, con le seguenti modalità:
    • a) euro 3.000,00 (tremila), per i soggetti con ricavi e compensi fino a euro 400.000,00 (quattrocentomila);
    • b) euro 7.500,00 (settemila e cinquecento), per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila) e fino a euro 1.000.000,00 (un milione);
    • c) euro 12.000,00 (dodicimila), per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 1.000.000,00 (un milione);
    • Ai fini della quantificazione del contributo di cui a comma 3, rilevano i ricavi e i compensi relativi al periodo d’imposta 2019.

In caso di soggetto richiedente di nuova costituzione che non abbia dichiarato ricavi e compensi nel predetto periodo di imposta, il contributo si assume convenzionalmente pari a quello previsto di 3.000 euro.

Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di euro 3.000,00 (tremila), l’Agenzia delle entrate provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.

Con il Provvedimento di oggi 29.12 sono stati determinati gli importi dei contributi spettanti a ciascuna delle due categorie e secondo le istanze presentate.

Fondo per le attività chiuse: tabella 1

47.78.31, Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)

49.39.01, Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non parte dei sistemi di transito urbano o suburbano

56.21.00, Catering per eventi, banqueting

59.14.00, Attività di proiezione cinematografica

79.90.11, Servizi di biglietteria per eventi

82.30.00, Organizzazione di convegni e fiere

85.51.00, Corsi sportivi e ricreativi

85.52.01, Corsi di danza

90.01.01, Attività nel campo della recitazione

90.01.09, Altre rappresentazioni artistiche

90.02.09, Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.04.00, Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

91.02.00, Attività di musei

91.03.00, Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

92.00.02, Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro

92.00.09, Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse

93.11.10, Gestione di stadi

93.11.20, Gestione di piscine

93.11.30, Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.90, Gestione di altri impianti sportivi nca

93.13, Gestione di palestre

93.21, Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.10, Discoteche, sale da ballo night-club e simili

93.29.30, Sale giochi e biliardi

93.29.90, Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

96.04, Servizi dei centri per il benessere fisico

96.09.05, Organizzazione di feste e cerimonie

FONTE: FISCOETASSE.COM

Indennita’ professionisti con Cassa: domande dal 1 aprile

marzo 30th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Indennita’ professionisti con Cassa: domande dal 1 aprile)

Indennità di 600 euro anche ai professionisti iscritti alle Casse degli Albi e Ordini professionali. A tempo di record (era previsto entro 30 giorni dal Decreto Cura Italia, pubblicato solo il 17 marzo scorso) è arrivata la firma del decreto interministeriale  Lavoro – Economia, che definisce i criteri di utilizzo de“Fondo per il reddito di ultima istanza”  previsto all’art 44 del DL Cura Italia, per garantire un reddito minimo ai lavoratori autonomi privi di altre indennità, con una dotazione di 300 milioni di euro.

Il decreto ministeriale destina 200 milioni del budget complessivo a favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza private: commercialisti architetti,  psicologi, agronomi, attuari… L’assegno sarà accessibile anche agli iscritti a Enasarco, che non potranno chiedere invece i 600 euro come iscritti alle gestioni dei lavoratori autonomi dell’Inps,  per espressa incompatibilità .

Il decreto è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e  per ora si sa che il Fondo, istituito presso il Ministero del Lavoro, garantirà   un indennizzo di 600 euro per  i professionisti con reddito fino a 50mila euro conseguito del 2018, ma con  requisiti differenziati e alternativi.  E’ previsto infatti che ne avranno diritto:

  1.  coloro che hanno avuto un reddito denunciato nel 2018 entro i 35mila euro 
  2. coloro che hanno avuto un reddito tra 35 mila e 50 mila euro  e dimostri di aver subito un calo di attività a causa dell’epidemia da Coronavirus nei primi tre mesi del 2020 oppure abbia chiuso la propria partita IVA.

E’ richiesta inoltre la regolarità contributiva nell’anno 2019.

La misura è stata messa a punto in collaborazione  con le Casse di previdenza professionali, come previsto dalla norma, e proprio a ciascun ente previdenziale  andra fatta la richiesta da parte dei professionisti.  tra il 1° e il 30 aprile . Per  la situazione reddituale sarà sufficiente un’autocertificazione. Le Casse verificheranno il possesso dei requisiti ed erogheranno l’importo in base all’ordine cronologico di presentazione.

Il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, nell’annunciare la firma ha evidenziato  che: “Si tratta di un primo intervento per fronteggiare immediatamente la situazione di emergenza”  a cui si intende dare seguito nel mese di Aprile , anche con indennizzi di importo superiore , sempre  di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri.

Fonte: FiscoeTasse.com

Dal 2014, il contributo ambientale CONAI per gli imballaggi in plastica aumenterà da 110 a 140 euro a tonnellata. Il presidente della Corepla, il consorzio per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di imballaggio in plastica, ha spiegato che la decisione è motivata sia dalla diminuzione dei ricavi da contributo ambientale, conseguente al calo della quantità di imballaggi in plastica, sia dall’aumento dei costi connessi all’aumento dei quantitativi di rifiuti di imballaggio ritirati e selezionati. I maggiori costi derivano anche dalla peggiore qualità del materiale raccolto, che comporta la necessità di trattamenti più onerosi per il riciclaggio.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 05/11/2013