Dott.ssa Carola Giuranna
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Lavoro usurante: scadenza domanda e istruzioni INPS

aprile 30th, 2019 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Lavoro usurante: scadenza domanda e istruzioni INPS)

Il prossimo 1° maggio 2019 scade il termine per la presentazione della domanda di accesso ai benefici previdenziali  del pensionamento anticipato per i lavoratori addetti ai lavori usuranti che maturano i requisiti nel 2020. (La scadenza slitta al 2 maggio per la giornata festiva).

L’Inps ha pubblicato solo ieri 29 aprile un messaggio  n. 1660 2019 che riepiloga i requisiti  per le varie categorie di lavoro e la decorrenza .

Per accedere alla pensione anticipata per lavoro usurante la richiesta va inviata l’anno prima rispetto a quello del raggiungimento dei requisiti previsti dal dl 67 2011. Ricordiamo che questo tipo di pensionamento è riservato ai lavoratori  dipendenti del settore privato che hanno svolto mansioni usuranti (da non confondere con i lavori gravosi )   per almeno metà della loro vita lavorativa o almeno 7 anni negli ultimi 10.

Tali lavoratori possono ancora scegliere di utilizzare  il vecchio sistema (se piu’ favorevole ) che  richiede per i lavoratori dipendenti :

  • anzianità contributiva minima di 35 anni, 
  • età minima  di 61 anni e 7 mesi
  • perfezionamento del quorum 97,6.

e per i lavoratori autonomi:

  • anzianità contributiva almeno 35 anni
  • età minima  62 e 7  mesi
  • e perfezionamento del quorum 98,6

Il messaggio ricorda che i requisiti possono essere soddisfatti anche con il cumulo contributivo di periodi assicurati in diverse gestioni previdenziali

Inolre sono elencati gli specifici requisiti per i lavoratori su turni e notturni.

DECORRENZA : la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2019 comporta, in caso  di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento  pensionistico anticipato pari a:
a) un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
b) due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
c) tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
Con riferimento al personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale  (AFAM) il differimento  non può avere decorrenza anteriore  rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti. Per questo la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il  termine  comporta, in caso di accertamento positivo d, il  differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo.

Le alternative possibili di pensionamento anticipato sono in particolare :

  • pensione anticipata secondo la riforma Fornero   con 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini indipendenti dall’età)
  • con la regolare pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi di età  e 20 anni di contributi (il requisito anagrafico è soggetto ad aumento per adeguamento alla speranza di vita dal 2021)
  • con 41 anni di contributi senza limiti di età se rientrano anche nella categoria dei lavoratori precoci (con un anno di contribuzione versata prima dei 19 anni)

La domanda va inviata al proprio ente previdenziale di iscrizione, corredata dalla documentazione prevista dal Dm 20 Settembre 2011 e  DM 20 Settembre 2017.

Va ricordato che tale domanda NON è la  domanda di pensione vera e propria, bensi una richiesta all’ente previdenziale sull’accertamento della sussistenza dei requisiti  e la verifica da parte dell’INPS della disponibilità dei fondi stanziati a questo fine  La domanda di pensione  andrà presentata solo in un momento successivo.

Entro il 30 Ottobre di ogni anno l’Inps  comunica quindi:

  • se la domanda è stata accolta  o meno, sulla base della verifica dei  requisiti  richiesti e
  • la data da cui decorre la pensione . In caso di insufficiente copertura finanziaria, la prima data utile per l’accesso alla pensione  viene comunicata successivamente .

In sede di lavorazione della domanda di pensione, specifica il  messaggio INPS verranno esaminate le domande di accesso al beneficio il cui accoglimento è avvenuto con  riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2020.
A tal fine, il lavoratore potrà  fornire ulteriore documentazione a integrazione di quella già  prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio.

FONTE: Fisco e Tasse

Rivalutazione pensioni 2019: tasso 1,1%

novembre 28th, 2018 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Rivalutazione pensioni 2019: tasso 1,1%)

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2018 il decreto  del ministero dell’Economia , di concerto con il ministero del Lavoro,  che definisce il tasso di adeguamento all’inflazione pari all’1.1%   per le pensioni in pagamento dal 1.1.2019, relativo al 2018. Viene  anche confermato quanto calcolato a fine 2017 , sempre pari all’1,1% per gli assegni 2018.

Il tasso infatti viene  determinato sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente e per il 2018 si basa oggi sulle variazioni registrate fino al 30 settembre 2018. Non si tratta quindi di un valore definitivo e alla fine del  2019 potrebbe essere modificato dando luogo a successivi conguagli sugli assegni previdenziali del 2020 alla fine dell’anno prossimo

Come per gli anni sorsi, non tutti gli assegni in realtà  godranno di un aumento netto dell’1,1%  in quanto  per l’applicazione si utilizza un meccanismo previsto dalla legge 147/2013 che prevede :

  • un adeguamento del 100% del valore  per gli assegni a fino a 3 volte il minimo
  • del 95% per gli assegni di valore oltre 3 e fino a 4 volte il minimo;
  • del 75% oltre 4 volte e fino a 5
  • del 50% oltre 5 volte e fino a 6;
  • del 45% oltre sei volte il minimo.

Tale meccanismo  è in  scadenza proprio a fine 2018 e , se non fosse prorogato, si tornerebbe al sistema di calcolo della legge 388/ 2000, leggermente piu generoso per le pensioni piu alte  ( in cui la riduzione del valore assoluto si applica solo all’importo  eccedente lo scaglione cui appartiene l’assegno pensionistico)  .

Potrebbe anche essere realizzato uno nuovo meccanismo, all’interno della riforma relativa all’anticipo pensionistico con Quota 100 , di cui tanto si parla e in attesa di qualche bozza legislativa.

FONTE: GAZZETTA UFFICIALE

Pensioni supplementari con le diverse gestioni INPS

novembre 5th, 2018 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Pensioni supplementari con le diverse gestioni INPS)

Con il Messaggio INPS n. 4075 del 2.11.2018 vengono forniti dall’Istituto previdenziale chiarimenti in merito alla possibilità di erogazione dei  supplementi di pensione e pensioni supplementari nei casi di   prestazioni liquidate in regime di convenzione tra la gestione previdenziale ex ENPALS, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e le gestioni autonome dell’Istituto, nonché nelle ipotesi di prestazioni liquidate in applicazione dell’articolo 4-ter del decreto-legge n. 6/1993, convertito dalla legge n. 63/1993.

A seguito di  numerosi quesiti relativi alla definizione dei supplementi di pensione e delle pensioni supplementari nei casi di contribuzione accreditata dopo il pensionamento, l’istituto chiarisce che  va fatto riferimento all’esistenza o meno di specifiche  convenzioni stipulate con l’istituto e richiamando i vari documenti di prassi già pubblicati nel corso del tempo,  illustra in chiari specchietti rissuntivi  tutti i casi specifici i casi in cui è  possibile, o meno,  l’ottenimento della pensione supplementare.

FONTE: INPS