Dott.ssa Carola Giuranna
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Danno biologico INAIL: rivalutazione 2018

novembre 5th, 2018 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Danno biologico INAIL: rivalutazione 2018)

L’INAIL ha pubblicato la circolare n. 41 del 29 ottobre 2018,  con cui comunica la rivalutazione annuale degli importi relativi agli indennizzi per danno biologico.

In particolare la circolare n. 41 del 29 ottobre 2018  dispone  con decorrenza 1° luglio 2018, la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico relativamente ai ratei di rendita maturati e agli indennizzi in capitale liquidati, nella misura dell’1,10%,  pari all’aumento dell’indice di inflazione definito dall’ISTAT, a partire dal 2016.

Ambito di applicazione :

Per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2018, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico.
Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, la rivalutazione si applica agli importi  erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2018.
Con riferimento agli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1°  luglio 2018, stante l’assenza della definitiva valutazione del grado di  menomazione, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi.
In caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto in  data antecedente al 1° luglio 2018 e accertamento definitivo successivo , la  rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione  definitiva dei postumi.
Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori  importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2018.

FONTE: INAIL

La Cassazione civile, sez. lav., 25 ottobre 2013, n. 24180 ha stabilito che in materia di lavoro subordinato, in relazione al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, occorre distinguere il danno da usura psicofisica del lavoratore, conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro settimanale, dal danno alla salute, ovvero danno biologico, consistente in una sorta di infermità del lavoratore cagionata dall’attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita da riposi settimanali.

Fonte: Fisco e Tasse del 05/11/2013