Dott.ssa Carola Giuranna
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Nuova sospensione contributi INPS e INAIL per Covid 19

aprile 28th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Nuova sospensione contributi INPS e INAIL per Covid 19)

L’inps ha pubblicato lo scorso 24 apriile il Messaggio n. 1754 con cui fornisce le  prime istruzioni operative sulla norma del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che prevede la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020.

Viene chiarito in primo luogo che  il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese.

Inoltre l’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020,  prevede la sospensione dei versamenti per i predetti mesi di aprile e di maggio 2020  anche :

  • per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato;
  • per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa. Sulla individuazione degli enti non commerciali interessati , sono in corso interlocuzioni con i Dicasteri competenti. Pertanto, le istruzioni operative verranno fornite  con separato messaggio.

L’Istituto sottolinea che  è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione dei contributi .

Il messaggio illustra poi le modalità  di sospensione per le diverse categorie di contribuenti:

  • Aziende con dipendenti
  • Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata
  • Aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
  • Aziende agricole assuntrici di manodopera
  • Per Lavoratori agricoli autonomi e concedenti piccola colonia e compartecipazione familiare non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.

Per Artigiani e Commercianti:  l’istituto rinvia al contenuto della circolare di imminente pubblicazione, attualmente al vaglio ministeriale.

FONTE: INPS

Autoliquidazione INAIL: le indicazioni della Fondazione Studi

aprile 30th, 2019 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Autoliquidazione INAIL: le indicazioni della Fondazione Studi)

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha  pubblicato lo scorso 24 aprile la circolare 7 2019  con cui fornisce  indicazioni e chiarimenti sul nuovo sistema tariffario Inail  introdotto dalla legge di stabilità 2019 . Nei quattro allegati  inoltre viene illustrato il confronto fra le gestioni tariffarie in vigore sino al 31 dicembre 2018 e le nuove tariffe in vigore dallo scorso 1° gennaio. Si ricorda che il termine utile per l’autoliquidazione quest’anno è prorogato al 16 maggio 2019.

I consulenti del lavoro evidenziano che le novità riguardano soprattutto le modalità di determinazione delle tariffe mentre non si riscontrano particolari  modifiche  per quanto concerne l’inquadramento dei datori di lavoro, la classificazione delle lavorazioni, gli adempimenti datoriali, l’accentramento delle posizioni e il contenzioso normativo. L’inquadramento della gestione tariffaria  per le aziende soggette alla gestione INPS resta  fondato su quanto previsto dalla legge 88/1989 , mentre se il datore non è soggetto all’istituto di previdenza la classificazione  viene definita direttamente dall’Inail.

La Fondazione  sottolinea che l’INAIL, consapevole della difficoltà di coordinare le vecchie tariffe con quelle nuove, ha precisato che, ove si riscontrassero incongruenze nelle basi di calcolo, i datori di lavoro e i loro intermediari potranno inviare la segnalazione via PEC alla sede competente, che verificherà tali incongruenze, apportando eventuali variazioni e rielaborando le basi di calcolo del premio. Se la sistemazione delle incongruenze  giungesse dopo la scadenza dell’autoliquidazione, la sede rideterminerà il premio attraverso la funzione “Rettifica autoliquidazione” e il datore di lavoro dovrà pagare il premio considerando gli elementi riportati nelle basi di calcolo precedentemente comunicate.

FONTE: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Danno biologico INAIL: rivalutazione 2018

novembre 5th, 2018 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Danno biologico INAIL: rivalutazione 2018)

L’INAIL ha pubblicato la circolare n. 41 del 29 ottobre 2018,  con cui comunica la rivalutazione annuale degli importi relativi agli indennizzi per danno biologico.

In particolare la circolare n. 41 del 29 ottobre 2018  dispone  con decorrenza 1° luglio 2018, la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico relativamente ai ratei di rendita maturati e agli indennizzi in capitale liquidati, nella misura dell’1,10%,  pari all’aumento dell’indice di inflazione definito dall’ISTAT, a partire dal 2016.

Ambito di applicazione :

Per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2018, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico.
Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, la rivalutazione si applica agli importi  erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2018.
Con riferimento agli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1°  luglio 2018, stante l’assenza della definitiva valutazione del grado di  menomazione, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi.
In caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto in  data antecedente al 1° luglio 2018 e accertamento definitivo successivo , la  rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione  definitiva dei postumi.
Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori  importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2018.

FONTE: INAIL