Dott.ssa Carola Giuranna
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Indennita’ maternita’ 2022 e altre misure in legge di bilancio

dicembre 30th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Indennita’ maternita’ 2022 e altre misure in legge di bilancio)

La legge di bilancio per il 2022 si avvia alla approvazione, programmata per oggi 30 dicembre, ancora una volta al fotofinish.

  Vediamo di seguito alcune misure rivolte al sostegno della maternità e paternità, che si affiancano all’attuazione dell’Assegno unico universale per i figli  che da marzo 2022 rivoluzionerà le modalità di aiuto economico alle famiglie.

La manovra introduce alcune misure indirette  con rafforzamento dell’indennità di maternità ai redditi più bassi, un incentivo per il ritorno al lavoro, il congedo di 10 giorni ai padri che diventa stabile  e  un massiccio investimento sullo sviluppo degli asili nido, soprattutto nelle aree meno attrezzate  del paese.

Sostegno maternità lavoratrici autonome

 Un emendamento introdotto dal parlamento alla bozza governativa   prevede che l’indennità di maternità sia riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità alle: 

  • lavoratrici iscritte alla gestione separata non iscritte ad altre forme obbligatorie,
  • Alle lavoratrici autonome
  • alle imprenditrici agricole,
  • alle libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza

 che abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato annualmente del 100 per cento della variazione annuale dell’indice ISTAT

Esonero contributivo post-maternità (comma 137)

 In via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto, nella misura del 50 per cento l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Congedo padri

Un articolo già presente nella prima versione del DDL invece,   stabilizza a favore dei padri lavoratori dipendenti:

  1. il congedo di dieci giornate di astensione dal lavoro retribuite al 100% e di
  2. un giorno di congedo facoltativo non retribuito
  3. da utilizzare entro i cinque mesi di età del figlio.

La misura era  già prevista in forma sperimentale  per il 2021 dalla normativa precedente ( articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 poi modificato dalla legge n. 178 2020) ma ora viene portata a regime , cioè diventa stabile per  gli anni a venire (fino a nuove modifiche).

Fondi per Asili nido

Infine grazie alle risorse del PNRR i commi 144-145  della legge di bilancio 2022 incrementano la quota del Fondo di solidarietà comunale per potenziare il numero di posti disponibili negli asili nido per raggiungere il minimo garantito di 33 per cento su base locale entro il 2027. Sono disponibili complessivamente 4600 milioni di euro  fino al 2026. La prima quota sarà ripartita entro  febbraio 2022 da un decreto ministeriale tra le Regioni  che potranno utilizzare i fondi per la gestione delle strutture esistenti o crearne di nuove.

FONTE: FISCOETASSE.COM

Maternita': per la UE legittimo il licenziamento nelle procedure collettive

febbraio 27th, 2018 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Maternita': per la UE legittimo il licenziamento nelle procedure collettive)

La Corte di Giustizia Europea  nella sentenza del 22 febbraio 2018, C-103/16 ha ritenuto legittimo il licenziamento irrogato alla lavoratrice, durante il periodo che va dall’inizio della gravidanza fino al termine del congedo di maternità, nell’ambito di un licenziamento collettivo.

La controversia nasceva dal ricorso promosso da una dipendente del gruppo bancario spagnolo Bankia, che era stata licenziata all’esito di una procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale.
Infatti, la Corte ha dichiarato che il licenziamento intimato nel predetto periodo per motivi essenzialmente legati allo stato di gravidanza dell’interessata è incompatibile con il divieto di licenziamento previsto dall’art. 10 Dir. 92/85 ma  ha affermato, al contrario, la sua legittimità qualora non sia connesso a tale stato, a condizione che il datore di lavoro fornisca per iscritto giustificati motivi di licenziamento e che sia consentito dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

Tali motivi possono essere di tipo economico, tecnico o relativi all’organizzazione o alla produzione dell’impresa; è onere del datore di lavoro indicare i criteri oggettivi adottati per designare i lavoratori da licenziare.

Pèi in generale la sentenza afferma che “l’articolo 10della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale (nel caso in esame il Belgio) che nell’ambito di un licenziamento collettivo non preveda né una priorità al mantenimento del posto di lavoro né una priorità di riqualificazione applicabili prima di tale licenziamento, per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, senza che ciò escluda, tuttavia, la facoltà per gli Stati membri di garantire una protezione più elevata alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

La Corte ha affrontato anche  la tematica relativa alla duplice protezione (preventiva e risarcitoria) delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento contro il licenziamento, stabilendo che l’art. 10 della direttiva 92/85 opera un’espressa distinzione tra, da un lato, la tutela contro il licenziamento stesso, a titolo preventivo, e, dall’altro, la tutela contro le conseguenze del licenziamento, a titolo di risarcimento.
Sul punto la Corte di Giustizia ha stabilito che la tutela risarcitoria, anche nell’ipotesi in cui sfociasse nella reintegrazione della lavoratrice licenziata e nel versamento delle retribuzioni non percepite a causa del licenziamento, non può sostituire quella preventiva.

FONTE: Corte di Giustizia Europea