Dott.ssa Carola Giuranna
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Contributi INPS giudici di pace onorari

settembre 28th, 2019 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Contributi INPS giudici di pace onorari)

L’inps ha emanato ieri una circolare (n. 128 del 25.9.2019) con  le istruzioni per l’applicazione della tutela previdenziale e assitenziali dei giudici onorari di pace e di tribunale e vice procuratori, dopo la rigorma  isntrottoa con il dl.lgs 116  2017

Il decreto prevede che queste figure,  se prive di altra copertura assicurativa , siano  iscritte alla Gestione separata  con le stesse  modalità e gli stessi termini di pagamento della contribuzione previsti per i lavoratori autonomi.

Restano esclusi  i soggetti iscritti agli Albi forensi e obbligati al pagamento della contribuzione previdenziale e assistenziale presso la Cassa professionale autonoma

Sono interessati :

i magistrati onorari (giudici onorari di pace e vice procuratori onorari) immessi in servizio successivamente alla data del 15 agosto 2017 – data di entrata in vigore del decreto legislativo –

i magistrati onorari  già in servizio alla medesima data.

Nella circolare l’Istituto specifica sulla natura del reddito percepito , che :

“Le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace – in precedenza riconducibili fra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente – e ai vice procuratori onorari rientrano nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo, individuati all’articolo 53, comma 2, lett. f-bis), del D.P.R. n. 917/1986. Vanno considerate le indennità  in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta”.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

I magistrati onorari, per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione alla Gestione separata devono iscriversi alla gestione stessa, inviando la domanda di iscrizione  all’INPS attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB – servizi telematici accessibili dal cittadino con PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto;
  • Contact Center Multicanale – numero 803164 gratuito da rete fissa o numero 06164164 da telefono mobile

Dopo aver inserito il proprio codice fiscale, l’interessato deve selezionare la tipologia “professionista”; successivamente, deve compilare tutti i campi con i dati anagrafici. Si precisa che, nel campo “Partita Iva”, devono essere inseriti undici zeri (00000000000). In base ai dati immessi nella domanda, i magistrati onorari saranno registrati automaticamente tra i soggetti autonomi iscritti alla Gestione separata senza attribuzione di alcun numero di matricola.  Tramite il proprio PIN dispositivo, sarà possibile accedere al “Cassetto bidirezionale Gestione Separata Liberi professionisti”, dal quale si potrà visualizzare la posizione previdenziale, i versamenti effettuati, i redditi dichiarati ed eventuali situazioni anomale. Sarà, inoltre, possibile interagire con la Struttura INPS territorialmente competente tramite la funzione di “Comunicazione bidirezionale”.

Sul CALCOLO E VERSAMENTO  dei contributi la circolare ricorda che

il reddito imponibile corrisponde all’importo dichiarato nel modello Unico, quadro RL, sez. III;

  • la contribuzione previdenziale deve essere determinata nel modello Unico, quadro RR “Contributi previdenziali”, sez. II “Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata
  • termini di pagamento del contributo previdenziale coincidono con quelli previsti per il pagamento delle imposte fiscali (saldo entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello di produzione del reddito e primo acconto, pari al 40% del contributo dovuto, entro la stessa data, con possibilità di rateazione; secondo acconto entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di produzione del reddito);
  • l’aliquota è pari al 25,72% (di cui il 25% ai fini previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti e lo 0,72% ai fini assistenziali per malattia, maternità, degenza ospedaliera) e si applica  sul reddito prodotto ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lett. f-bis) del TUIR.

FONTE: INPS

Contributi artigiani: il calcolo esclude i redditi da capitale

agosto 28th, 2019 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Contributi artigiani: il calcolo esclude i redditi da capitale)

I contributi previdenziali di artigiani e commercianti vanno  versati sul totale dei redditi d’impresa, escludendo quelli da capitale ( come quelli derivanti da partecipazioni in srl senza apporto di lavoro) .Questa l’affermazione della Corte di Cassazione che da definitivamento torto alle pretese INPS in materia. nella sentenza 21540/2019 (che alleghiamo)  del 20 agosto 2019.

Il caso riguardava  l’ avviso di addebito per oltre 20mila euro  da parte dell’INPS ad un artigiano,  iscritto alla gestione dei lavoratori autonomi . L’importo veniva conteggiato dall’ INPS anche  sui redditi di capitale maturati come socio di una srl , senza apporto di lavoro. L’ interpretazione dell’INPS viene giudicata  dalla Cassazione   erroneamente  estensiva della norma di riferimento (cosi come già affermato da alcune sentenze di merito) .

Si tratta dell’ articolo 3bis del Dl 384/1992  per il quale i contributi previdenziali sono calcolati sulla  «totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef»,  con un ampliamento,  in effetti, rispetto alla normativa precedente ( legge 233/1990, all’articolo 1, comma 1) che prevedeva  il calcolo  solo sul reddito annuo «derivante dalla attività di impresa che dà titolo all’iscrizione alla gestione». La Cassazione precisa nella sentenza che la norma , pur allargando il ragio d’azione  dell’imposizione contributiva , parla di “reddito di impresa”  in senso stretto (come da definizione del TUIR)  mentre l’interpretazione dell’Inps (chiarita nelle Circolari 102/2003 e 84/2011,   ritiene di includere anche i redditi di capitale  derivanti da una partecipazione azionaria in una società,  senza alcun apporto di lavoro. Tale visione si basa sulla sentenza della Corte costituzionale 354/2001,  relativa agli obblighi contributivi dei soci di società di capitale e di persone, con o senza apporto di lavoro.

Dunque la cassazione respinge l’interpretazione dell’Istituto che   nega le dovute differenze non solo sul piano oggettivo dell’attività d’impresa ma anche dal punto fiscale, con il risultato di un appiattimento di due diverse categorie reddituali  e di un ingiustificato aumento retroattivo degli obblighi contributividell’iscritto alla gestione artigiani e commercianti.

FONTE: Il Sole 24 Ore

Pensione: contributi volontari entro il 30.6.2018

giugno 27th, 2018 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Pensione: contributi volontari entro il 30.6.2018)

Entro il 30 Giugno 2018 i lavoratori autorizzati al pagamento dei contributi volontari sono chiamati a versare la prima quota dell’anno.
Questo tipo di contribuzione volontaria consente di :

  • incrementare la propria posizione contributiva colmando i periodi in cui la mancanza di lavoro ha rallentato il percorso pensionistico individuale, oppure
  • integrare periodi già formati, al termine della vita lavorativa.

Per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, l’assicurato deve poter far valere uno dei seguenti requisiti:

• almeno 5 anni di contributi ;
• almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda
• un anno di contributi (52 settimane) nel quinquennio precedente per i lavoratori che dal 1997 in poi svolgono lavoro a tempo parziale;;
• un anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda per i lavoratori stagionali, temporanei e discontinui, per i periodi non coperti da contribuzione né obbligatoria nè figurativa.
I requisiti   devono essere perfezionati mediante contribuzione effettiva (obbligatoria).

Per ottenere l’autorizzazione è necessario presentare domanda  telematica sul portale internet dell’Istituto www.inps.it, sezione Servizi on-line (seguendo il percorso Per tipologia di utente – Cittadino – Versamenti volontari). Per l’accesso al servizio è richiesta l’autenticazione tramite PIN.
L’autorizzazione viene concessa a patto che il richiedente non svolga alcuna attività di lavoro dipendente, autonoma o parasubordinata e non sia titolare di pensione diretta (escluso l’assegno ordinario di invalidità).

Le ALIQUOTE  2018  sono state indicate  per quest’anno, nella circolare n. 31 del 20/2/2018, e sono le seguenti:

  • Retribuzione minima settimanale  € 202,97
  • lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati con decorrenza dopo il 31 dicembre 1995 : Aliquota IVS 33,00%
  • lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati con  decorrenza entro il 31/12/1995:   Aliquota IVS 27,87%.

I contributi volontari possono essere versati con varie modalità:

  • utilizzando il bollettino MAV,
  • online sul sito Internet www.inps.it,
  • utilizzando la carta di credito o telefonando al numero 803164 da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile.

Le scadenze per i versamenti:
• entro il 30 giugno per il trimestre da gennaio a marzo;
• entro il 30 settembre per il trimestre da aprile a giugno;
• entro il 31 dicembre per il trimestre da luglio a settembre;
• entro il 31 marzo per il trimestre da ottobre a dicembre.

Fonte: Fisco e Tasse