Dott.ssa Carola Giuranna
Header

Commercialisti: obbligo comunicazione telematica per chi si occupa del lavoro

febbraio 27th, 2018 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Commercialisti: obbligo comunicazione telematica per chi si occupa del lavoro)

Con l’informativa n. 20 del 23 febbraio 2018 il CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) ha fornito chiarimenti sull’istituzione del Portale lavoro e il relativo obbligo di comunicazione telematica per i commercialisti iscritti che si occupano di tali adempimenti.Infatti, gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili possono svolgere tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ma è necessaria una preventiva comunicazione agli ispettorati del lavoro competenti che dal 1° marzo 2018 verrà gestita esclusivamente con modalità telematiche. In particolare:

  • l’obbligo di comunicazione telematica riguarda solo i professionisti che fanno la comunicazione per la prima volta esercitando attività giuslavoristiche dal 1° marzo 2018 in poi.
  • nel caso in cui il professionista avesse già mandato la comunicazione con il modello cartaceo, viene consigliata la modalità telematica in quanto permette di attestare immediatamente l’avvenuto adempimento dell’obbligo. Dal momento che il modello cartaceo era già stato presentato e pertanto c’è una precedente e valida comunicazione, non è necessario rispettare nessuna tempistica particolare in quanto è solo una facoltà del professionista e non un obbligo.

Per quanto riguarda le modalità di comunicazione, il sistema richiede:

  • l’accesso con SPID
  • la compilazione della prima parte di comunicazione con i dati anagrafici e i recapiti del professionista
  • la compilazione della seconda parte di comunicazione con i riferimenti degli ambiti territoriali dell’attività.

FONTE: Fisco e Tasse

Liquidazione coatta amministrativa: restrizioni dalla riforma 2017

ottobre 31st, 2017 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Liquidazione coatta amministrativa: restrizioni dalla riforma 2017)

Approvato anche in Senato, l’11 ottobre scorso, il DDL n. 2681 che delega al Governo il compito di modificare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, l’attuale disciplina della materia fallimentare. La riforma, nell’intento di costruire un più pacifico e rassicurante rapporto tra l’imprenditore in crisi e le Autorità preposte alla gestione della crisi stessa, snellisce nettamente la disciplina attuale, anche in funzione della salvaguardia del principio di continuità aziendale.
Con l’articolo 15, rubricato “Liquidazione coatta amministrativa”, il DDL detta principi e criteri direttivi per la riforma della liquidazione coatta amministrativa, istituto attualmente disciplinato dagli artt. della L. fallimentare dal 194 al 215, avente come finalità quella di ridimensionare i casi di applicabilità dell’istituto.
Ricordiamo che la liquidazione coatta amministrativa, rappresenta oggi una procedura concorsuale di tipo speciale adottabile, su pronuncia del Tribunale, solo per determinate categorie di imprese in relazioni alle quali lo Stato esercita un potere di controllo, volto a garantire le ragioni di pubblico interesse.
Finalità della delega è quella di rendere applicabile in via generale la disciplina concorsuale ordinaria, anche alle imprese in stato di crisi o di insolvenza (che oggi sarebbero da sottoporre a liquidazione coatta amministrativa), restringendo il campo di applicabilità del regime speciale solo ai casi espressamente previsti. In tal senso il Governo, con propri decreti, dovrà provvedere a modificare il sistema normativo vigente in modo che la liquidazione:

  • sia prevista da leggi speciali;
  • sia adottabile per le sole banche (e assimilate), intermediari finanziari, imprese assicurative (e assimilate);
  • costituisca l’extrema ratio di un procedimento amministrativo.

Al Governo è inoltre delegato il compito di attribuire alle Autorità amministrative di vigilanza il compito di segnalare l’allerta e svolgere le funzioni, che secondo il testo del DDL, sarebbero proprie degli organismi di composizione della crisi. Alle stesse Autorità dovrà inoltre, essere riconosciuta la legittimazione a poter presentare domanda per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, ex art. 7 DDL n. 268.

Fonte: FISCO E TASSE

Adempimento spontaneo Redditi 2013 possibile fino al 31.12.2017

ottobre 31st, 2017 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Adempimento spontaneo Redditi 2013 possibile fino al 31.12.2017)

I contribuenti che in questi mesi hanno ricevuto una lettera che li informava su anomalie relative ai redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2013 hanno ancora tempo fino al 31 dicembre 2017 per correggere gli errori o fornire chiarimenti all’Agenzia, evitando così un accertamento vero e proprio. Il termine di fine anno, entro il quale valutare le potenziali incongruenze nella propria posizione fiscale, riguarda le comunicazioni inviate via Pec o tramite posta ordinaria a maggio, giugno e settembre di quest’anno a circa 300.000 persone fisiche titolari di varie tipologie di reddito percepite nel corso del 2013.

Cosa fare in caso di errori o dimenticanze – Chi ha ricevuto una di queste comunicazioni e valuta che la richiesta del Fisco sulla presenza di redditi non dichiarati sia fondata, può rimediare all’errore o alla dimenticanza inviando agli uffici dell’Agenzia delle Entrate una dichiarazione che integri quella originaria, beneficiando di una notevole riduzione delle sanzioni. Per inviare la dichiarazione integrativa e stampare l’F24 per versare gli importi dovuti si può utilizzare il servizio Fisconline: molti destinatari troveranno nel proprio cassetto fiscale la dichiarazione integrativa 2014 già compilata, disponibile solo per alcune tipologie di reddito; per le altre fattispecie, invece, la dichiarazione integrativa dovrà essere compilata con l’ausilio di un prospetto di dettaglio, presente anch’esso sul cassetto fiscale.

Se il Fisco si è sbagliato – Nel caso in cui, invece, si ritenga che l’errore sia del Fisco, è possibile inviare i documenti giustificativi direttamente agli uffici o tramite il canale Civis, documenti che, dopo essere stati opportunamente valutati, consentiranno di chiudere la posizione del contribuente, evitando così la successiva fase dell’accertamento, che comporterebbe l’applicazione di interessi e sanzioni più elevate.

Cam e uffici pronti ad assistere i cittadini – I cittadini che ricevono una di queste comunicazioni possono chiedere chiarimenti rivolgendosi a uno dei Centri di assistenza multicanale (Cam) dell’Agenzia, che rispondono ai numeri 848.800.444 da telefono fisso e 06.96668907 da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore – comunicazione direzione centrale accertamento”. In alternativa, è possibile rivolgersi alla Direzione Provinciale di competenza o, ancora, a uno degli uffici territoriali della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate.
Tutte le informazioni sulle lettere per la compliance sono disponibili anche in una nuova sezione dedicata, sul sito dell’Agenzia, raggiungibile seguendo il percorso: Cosa devi fare >Compliance, controlli, contenzioso e strumenti deflativi > Attività per la promozione della compliance.

Fonte: FISCO E TASSE