Dott.ssa Carola Giuranna
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Quattordicesima pensioni 2019 in arrivo

giugno 28th, 2019 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Quattordicesima pensioni 2019 in arrivo)

Con il  messaggio 2403 del 27 luglio Inps  comunica il pagamento  nel mese di luglio 2019 della  somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima  ai pensionati pubblici e privati, prevista dal decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, e poi ampliata ad  una platea piu vasta dalla  legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La novita di quest’anno è una lavorazione aggiuntiva con pagamento previsto per il giorno 8 luglio 2019.

Per valutare il diritto alla somma aggiuntiva vengono valutati i seguenti redditi:

  1. nel caso di prima concessione, tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2019 (rientrano in tale casistica tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva);
  2. nel caso di concessione successiva alla prima:
  • i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati
  • i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2018.

Pertanto la somma aggiuntiva viene corrisposta a luglio 2019 in via provvisoria e la sussistenza del diritto sarà  poi verificata sulla base della dichiarazione dei redditi a consuntivo nel 2020.

SOGLIE DI ACCESSO : Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente che deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella riportata  sotto.

Dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito  del  beneficiario. Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene  innalzato  dell’importo della quattordicesima stessa  beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva.

La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2019 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2019, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.

Nel caso in cui il soggetto titolare di pensione abbia in corso una procedura di recupero su una quattordicesima degli anni precedenti, risultata non dovuta, in tutto o in parte a seguito delle verifiche reddituali a consuntivo, sulla quattordicesima del 2019 viene recuperato, in tutto o in parte, il debito residuo.

Il pagamento sarà effettuato contestualmente alla mensilità di pensione di luglio. Per le posizioni oggetto della lavorazione centrale aggiuntivail pagamento sarà effettuato il giorno 8 luglio 2019.

L’istituto ricorda che i beneficiari v riceveranno una  comunicazione dedicata con l’indicazione dell’importo attribuito e della provvisorietà del beneficio.

Per chi  perfeziona il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto (per la Gestione privata ed Enpals) o dal 1° luglio (per le pensioni della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2019 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2019, sempre a condizione che rientrino nei limiti reddituali, la quattordicesima sarà, come di consueto, attribuita  con la rata di dicembre 2019.

Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono, in ogni caso, presentare apposita domanda di ricostituzione on line, attraverso il sito internet dell’Istituto, www.inps.it, se in possesso delle seguenti credenziali di accesso: PIN INPS, SPID (Sistema pubblico Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi). In alternativa, possono rivolgersi a un Patronato.

Anno 2019 (TM mensile € 513,01)

Anni di contribuzione

TM annuo x 1,5 (tabella A)

TM annuo x 2(tabella B)

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

fino a € 10.003,70

Tra

€10.003,71 e €10.104,69

Tra

€10.104,70 e

€ 13.338,26

Oltre

 €13.338,26

< 15 anni

(< 780 ctr.)

< 18 anni

(< 936 ctr.)

€ 437,00

Max €10.440,70

€ 336,00

Max €13.674,26

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

fino a € 10.003,70

Tra

€10.003,71 e €10.129,69

Tra € 10.020,70 e

€ 13.338,26

Oltre

€13.338,26

> 15 < 25 anni

(> 781 < 1.300 ctr.)

> 18 < 28 anni

(> 937 <1.456 ctr.)

€ 546,00

Max €10.549,70

€ 420,00

Max €13.758,26

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

fino a € 10.003,70

Tra

€10.003,71 e €10.154,69

Tra

€10.154,70 e

€ 13.338,26

Oltre

€13.338,26

> 25 anni

(>1.301 ctr.)

> 28 anni

(>1.457 ctr.)

€ 655,00

Max €10.658,70

€ 504,00

Max €13.842,26

FONTE: INPS

Dichiarazione precompilata 730: possibile rinvio entro il 20.06 se è sbagliata

maggio 29th, 2019 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Dichiarazione precompilata 730: possibile rinvio entro il 20.06 se è sbagliata)

“Hai inviato la tua dichiarazione dei redditi precompilata e ti sei accorto di un errore? Non preoccuparti, dal 28 maggio al 20 giugno puoi annullare il tuo 730 già inviato e trasmetterne uno nuovo.” A fornire questa precisazione l’Agenzia delle Entrate, sempre più social, tramite la pagina Facebook ufficiale.

Come ogni anno da quando è partita, la dichiarazione precompilata, croce e delizia di operatori e contribuenti, presenta delle criticità e può capitare, per mille ragioni, che un contribuente l’abbia già trasmessa all’Agenzia delle Entrate, salvo poi accorgersi dell’errore. Ma cosa si deve fare in questa ipotesi?

In generale, il contribuente che ha già trasmesso il 730 e ha riscontrato un errore può annullare la dichiarazione precedente e inviare, tramite l’applicazione web, una nuova dichiarazione a partire dal 28 maggio. Attenzione va prestata al fatto che l’annullamento è possibile una sola volta fino al 20 giugno.

Inoltre, come chiarito sul sito dell’Agenzia delle Entrate, una volta annullato il 730, all’Agenzia delle Entrate non risulta presentata alcuna dichiarazione e, quindi, il contribuente dovrà trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa.

Attenzione: dopo il 20 giugno 2019 è comunque possibile correggere la dichiarazione precedentemente inviata:

  • presentando al Caf o al professionista un 730 integrativo, entro il 25 ottobre. Il 730 integrativo si può presentare solo nel caso in cui si tratti di una dichiarazione più favorevole al contribuente
  • trasmettendo, tramite l’applicazione web, il modello Redditi correttivo entro il 30 settembre o il modello Redditi integrativo dopo il 30 settembre.

Di seguito una comoda tabella di riepilogo delle date da tenere a mente.

INVIO DICHIARAZIONE ERRATA
Riscontro dell’errore Correzione
Entro il 20 giugno Possibile rinviare online la dichiarazione corretta , dopo il 28 maggio ed entro il 20 giugno 2019
Dopo il 20 giugno  Presentazione 730 integrativo entro il 25 ottobre 2019
Trasmissione modello Redditi correttivi entro il 30 settembre 2019
Trasmissione modello Redditi integrativo dopo il 30 settembre 2019

FONTE: Fisco e Tasse

Adempimento spontaneo Redditi 2013 possibile fino al 31.12.2017

ottobre 31st, 2017 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Adempimento spontaneo Redditi 2013 possibile fino al 31.12.2017)

I contribuenti che in questi mesi hanno ricevuto una lettera che li informava su anomalie relative ai redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2013 hanno ancora tempo fino al 31 dicembre 2017 per correggere gli errori o fornire chiarimenti all’Agenzia, evitando così un accertamento vero e proprio. Il termine di fine anno, entro il quale valutare le potenziali incongruenze nella propria posizione fiscale, riguarda le comunicazioni inviate via Pec o tramite posta ordinaria a maggio, giugno e settembre di quest’anno a circa 300.000 persone fisiche titolari di varie tipologie di reddito percepite nel corso del 2013.

Cosa fare in caso di errori o dimenticanze – Chi ha ricevuto una di queste comunicazioni e valuta che la richiesta del Fisco sulla presenza di redditi non dichiarati sia fondata, può rimediare all’errore o alla dimenticanza inviando agli uffici dell’Agenzia delle Entrate una dichiarazione che integri quella originaria, beneficiando di una notevole riduzione delle sanzioni. Per inviare la dichiarazione integrativa e stampare l’F24 per versare gli importi dovuti si può utilizzare il servizio Fisconline: molti destinatari troveranno nel proprio cassetto fiscale la dichiarazione integrativa 2014 già compilata, disponibile solo per alcune tipologie di reddito; per le altre fattispecie, invece, la dichiarazione integrativa dovrà essere compilata con l’ausilio di un prospetto di dettaglio, presente anch’esso sul cassetto fiscale.

Se il Fisco si è sbagliato – Nel caso in cui, invece, si ritenga che l’errore sia del Fisco, è possibile inviare i documenti giustificativi direttamente agli uffici o tramite il canale Civis, documenti che, dopo essere stati opportunamente valutati, consentiranno di chiudere la posizione del contribuente, evitando così la successiva fase dell’accertamento, che comporterebbe l’applicazione di interessi e sanzioni più elevate.

Cam e uffici pronti ad assistere i cittadini – I cittadini che ricevono una di queste comunicazioni possono chiedere chiarimenti rivolgendosi a uno dei Centri di assistenza multicanale (Cam) dell’Agenzia, che rispondono ai numeri 848.800.444 da telefono fisso e 06.96668907 da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore – comunicazione direzione centrale accertamento”. In alternativa, è possibile rivolgersi alla Direzione Provinciale di competenza o, ancora, a uno degli uffici territoriali della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate.
Tutte le informazioni sulle lettere per la compliance sono disponibili anche in una nuova sezione dedicata, sul sito dell’Agenzia, raggiungibile seguendo il percorso: Cosa devi fare >Compliance, controlli, contenzioso e strumenti deflativi > Attività per la promozione della compliance.

Fonte: FISCO E TASSE