Dott.ssa Carola Giuranna
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Dichiarazione precompilata 730: possibile rinvio entro il 20.06 se è sbagliata

maggio 29th, 2019 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Dichiarazione precompilata 730: possibile rinvio entro il 20.06 se è sbagliata)

“Hai inviato la tua dichiarazione dei redditi precompilata e ti sei accorto di un errore? Non preoccuparti, dal 28 maggio al 20 giugno puoi annullare il tuo 730 già inviato e trasmetterne uno nuovo.” A fornire questa precisazione l’Agenzia delle Entrate, sempre più social, tramite la pagina Facebook ufficiale.

Come ogni anno da quando è partita, la dichiarazione precompilata, croce e delizia di operatori e contribuenti, presenta delle criticità e può capitare, per mille ragioni, che un contribuente l’abbia già trasmessa all’Agenzia delle Entrate, salvo poi accorgersi dell’errore. Ma cosa si deve fare in questa ipotesi?

In generale, il contribuente che ha già trasmesso il 730 e ha riscontrato un errore può annullare la dichiarazione precedente e inviare, tramite l’applicazione web, una nuova dichiarazione a partire dal 28 maggio. Attenzione va prestata al fatto che l’annullamento è possibile una sola volta fino al 20 giugno.

Inoltre, come chiarito sul sito dell’Agenzia delle Entrate, una volta annullato il 730, all’Agenzia delle Entrate non risulta presentata alcuna dichiarazione e, quindi, il contribuente dovrà trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa.

Attenzione: dopo il 20 giugno 2019 è comunque possibile correggere la dichiarazione precedentemente inviata:

  • presentando al Caf o al professionista un 730 integrativo, entro il 25 ottobre. Il 730 integrativo si può presentare solo nel caso in cui si tratti di una dichiarazione più favorevole al contribuente
  • trasmettendo, tramite l’applicazione web, il modello Redditi correttivo entro il 30 settembre o il modello Redditi integrativo dopo il 30 settembre.

Di seguito una comoda tabella di riepilogo delle date da tenere a mente.

INVIO DICHIARAZIONE ERRATA
Riscontro dell’errore Correzione
Entro il 20 giugno Possibile rinviare online la dichiarazione corretta , dopo il 28 maggio ed entro il 20 giugno 2019
Dopo il 20 giugno  Presentazione 730 integrativo entro il 25 ottobre 2019
Trasmissione modello Redditi correttivi entro il 30 settembre 2019
Trasmissione modello Redditi integrativo dopo il 30 settembre 2019

FONTE: Fisco e Tasse

730/2019: chiarimenti per i sostituti d’imposta

gennaio 28th, 2019 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su 730/2019: chiarimenti per i sostituti d’imposta)

Con la circolare 3 del 25 gennaio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di conguaglio del modello di dichiarazione 730/2019. Com’è noto infatti, i Centri di assistenza fiscale (Caf) e i professionisti abilitati possono prestare assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e ai pensionati per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730. Tra i chiarimenti forniti nel documento di prassi ci sono i seguenti:

  • Cancellazione dell’indirizzo telematico per cessazione dell’incarico alla ricezione dei modelli 730-4: Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta non comunichi con il modello CSO la variazione dell’intermediario delegato alla ricezione dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 presentate dai propri dipendenti, al fine di favorire l’aggiornamento delle informazioni relative agli intermediari delegati e agevolare l’assolvimento del conguaglio sulle retribuzioni, con la circolare n. 4/E del 2018 dell’Agenzia delle entrate, è stata prevista un’apposita procedura. In particolare, l’intermediario cessato dall’incarico può comunicare tramite PEC all’Agenzia delle entrate l’avvenuta risoluzione del rapporto di delega. L’Agenzia delle entrate, sulla base della richiesta pervenuta, contatta il sostituto d’imposta attraverso un messaggio trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata rilevabile dal registro INI PEC – Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata – istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, per invitarlo a presentare la comunicazione di variazione. Ciò premesso, si fa presente che in esito alla procedura indicata risulta che alcuni sostituti d’imposta cui è stato inviato il previsto invito da parte dell’Agenzia delle entrate non hanno provveduto all’aggiornamento dell’indirizzo telematico dove ricevere i risultati contabili dei percipienti. La descritta situazione comporta una interruzione dell’assistenza fiscale visto che i risultati contabili non raggiungono il soggetto che deve eseguire il conguaglio.
  • Effetti della mancata ottemperanza ai fini della protezione dei dati personali:  Tenuto conto dell’obbligatorietà del flusso telematico, l’Agenzia provvede alla cancellazione dell’indirizzo telematico degli intermediari che hanno trasmesso la comunicazione di cessazione del rapporto e per i quali il sostituto d’imposta, nonostante la comunicazione prevista dalla circolare n. 4/E del 12 marzo 2018, non abbia provveduto a detta modifica. A seguito della cancellazione dell’indirizzo telematico, il sostituto d’imposta rivestirà una posizione analoga a quella dei sostituti che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (CSO). Pertanto, il sostituto sarà tenuto, in sede di trasmissione delle CU, a compilare il quadro CT3 per comunicare il nuovo indirizzo telematico.

FONTE: Fisco e Tasse

730/2016 precompilato: ristrutturazioni e risparmio energetico, invio dati al 28 febbraio

gennaio 28th, 2016 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su 730/2016 precompilato: ristrutturazioni e risparmio energetico, invio dati al 28 febbraio)

Il Ministero delle Finanze aveva firmato il 13 gennaio 2016 un decreto con cui venivano fissati termini e modalità di trasmissione dei dati relativi a spese funebri, spese per la frequenza di corsi universitari e simili, spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata relativa al 2015 (730/2016). In particolare, i dati devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio di ciascun anno. Il decreto è poi stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio scorso come Decreto Mef  18.01.2016. Inspiegabilmente, però, la versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale differiva come testo rispetto a quella anticipata in bozza nel sito del Mef, in quanto, per le spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, indicava come data di trasmissione dei dati il 31 gennaio, a differenza delle altre due tipologie di spese (spese funebri e spese universitarie) per le quali è stato comunque previsto il termine del 28 febbraio. Ora, interpellato da alcune associazioni del settore edilizio, il Ministero ha precisato che si è trattato di un mero errore materiale, che come termine si deve intendere quindi il 28 febbraio di ciascun  anno (e non il 31 gennaio) e che la versione corretta della Gazzetta Ufficiale cartacea sarà pubblicata oggi.

Viene anche precisato che all’invio di tali dati sono tenuti gli istituti di credito e non i contribuenti.

Fonte: Il Sole 24 Ore