Dott.ssa Carola Giuranna
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Bonus affitti: invio delle domande fino al 6 settembre

agosto 30th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Bonus affitti: invio delle domande fino al 6 settembre)

C’è tempo fino al 6 settembre 2021 per presentare le domande per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione, il cd. Bonus affitti 2021.

Il contributo riconosciuto è pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione e può arrivare a un importo massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.

Vediamo come funziona, ricordando che con il Provvedimento n.180139  erano state definite il contenuto, le modalità applicative e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di affitto di cui all’articolo 9-quater del DL 137/2020.

Bonus affitti 2021: chi sono i beneficiari?

I beneficiari del bonus per la riduzione dei canoni di locazione sono i proprietari di case affittate come abitazione principale in comuni ad alta tensione abitativa, che quest’anno hanno ridotto o ridurranno l’importo del canone di locazione. 

Il contributo spetta a condizione che:

  • la locazione abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data;
  • l’immobile adibito ad uso abitativo sia situato in un comune ad alta tensione abitativa e costituisca l’abitazione principale del locatario;
  • il contratto di locazione sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l’anno 2021 o per parte di esso;
  • la rinegoziazione con riduzione del canone sia comunicata, entro il 31 dicembre 2021, all’Agenzia delle entrate tramite il modello RLI;
  • la rinegoziazione abbia una decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020

Bonus affitti 2021: come si presenta la domanda?

L’istanza deve essere predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale del sito internet dell’Agenzia delle entrate e trasmessa mediante tale servizio web.

Fino al 6 settembre 2021 la richiesta potrà essere inviata:

  • in autonomia dal contribuente, entrando nell’area riservata,
  • oppure tramite un intermediario autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore.

La domanda deve contenere:

  • il codice fiscale del locatore,
  • l’IBAN del conto corrente su cui ricevere le somme
  • i dati del contratto oggetto di rinegoziazione,
  • con la data di inizio e fine del nuovo canone rinegoziato,
  • l’importo del canone annuo prima e dopo la rinegoziazione
  • e l’indicazione della quota di possesso del locatore richiedente il contributo.

Molti dati saranno comunque precompilati dall’Agenzia, sulla base delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria.

Bonus affitti 2021: come sarà erogato?

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto locatore, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l’Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del locatore. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l’Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.

FONTE: FISCOETASSE.COM

Rottamazione ter: entro il 31 agosto il versamento della rata di maggio del 2020

agosto 30th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Rottamazione ter: entro il 31 agosto il versamento della rata di maggio del 2020)

Il 31 agosto è l’ultimo giorno utile per effettuare il versamento della rata del 2020 della “rottamazione-ter” scaduta e non versata il 31 maggio 2020, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019.

Ricordiamo che il nuovo termine è stato fissato dalla legge di conversione del Decreto Sostegni Bis che ha rideterminato i termini per il versamento delle rate della “rottamazione-ter”  e del “saldo e stralcio” previste nel 2020, consentendo così di mantenere così i benefici previsti dalla definizione agevolata.

Per approfondire leggi Rottamazione ter e Saldo e stralcio: nuove scadenze per le rate del 2020

Sono ammessi i cinque giorni di tolleranza (articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018), di conseguenza per la scadenza del 31 agosto 2021, il pagamento potrà essere effettuato entro il 6 settembre 2021.

Come effettuare il pagamento

Per pagare le rate 2020 non ancora versate, è possibile utilizzare i bollettini corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in possesso del contribuente, contenente l’importo delle singole rate dovute secondo il piano di dilazione richiesto, la scadenza e i bollettini per effettuare i relativi pagamenti.

Nell’ipotesi in cui il bollettino sia stato smarrito è possibile:

  • scaricarlo dal portale accedendo all’area riservata 
  • oppure riceverlo, senza necessità di pin e password, richiedendo una copia della “Comunicazione delle somme dovute” accedendo al form per richiedere copia della Comunicazione , inserendo il codice fiscale del soggetto che ha fatto la dichiarazione di adesione alla “Rottamazione-ter”, allegare la documentazione necessaria al riconoscimento e indicare la casella e-mail dove ricevere la “Comunicazione”.

Per pagare i bollettini allegati alla “Comunicazione delle somme dovute”, è possibile:

  • utilizzare il servizio “Paga on-line”, (disponibile sul sito e sull’APP EquiClick)
  • utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA.
    La lista completa dei PSP aderenti e le informazioni sui canali di pagamento attivati sono reperibili sul sito di pagoPA.
  • richiedere l’addebito diretto sul proprio conto corrente al proprio Istituto di credito utilizzando il modulo allegato alla “Comunicazione delle somme dovute”.
    Per aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente, è necessario che la richiesta di attivazione del mandato, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal sistema interbancario, venga presentata alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata. Se la richiesta è effettuata oltre la data limite, l’addebito diretto sul conto corrente sarà attivo a partire dalla rata successiva. In quest’ultimo caso il pagamento della rata in scadenza dovrà essere eseguito con una delle altre modalità.
  • utilizzare l’istituto della Compensazione, effettuando il pagamento utilizzando i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica amministrazione. Sono le norme stesse dell’art. 3 DL 119/2018 e dell’art. 1 L 145/2018 a prevedere la possibilità di pagare secondo “disciplina speciale” della compensazione (art. 12, comma 7-bis, del D.L. n. 145/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9/2014 e relativi decreti attuativi).

FONTE: FISCOETASSE.COM

Sospensione cartelle al 31 agosto e nuovi termini definizione agevolata: aggiornate le FAQ

luglio 30th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Sospensione cartelle al 31 agosto e nuovi termini definizione agevolata: aggiornate le FAQ)

Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibili nuove FAQ con le novità introdotte in materia di riscossione dalla legge di conversione del decreto “Sostegni- bis” (Legge n. 106/2021).

Le principali novità sono infatti:

  • la proroga fino al 31 agosto 2021 del termine finale di sospensione della notifica degli atti, delle procedure di riscossione nonché dei pagamenti delle cartelle e delle rateizzazioni, già disposta dal decreto Lavoro (DL n. 99/2021) poi confluito nella legge di conversione del decreto “Sostegni-bis”.
  • i nuovi termini per il pagamento delle quattro rate della “rottamazione-ter” e delle due rate del “saldo e stralcio” previste nel 2020 e non ancora versate, concedendo ai contribuenti in ritardo la possibilità di diluire i versamenti in più mesi.

Qui in allegato pubblichiamo le risposte alle domande più frequenti (FAQ) dell’Agenzia delle Entrate aggiornate al 26 luglio 2021, per fornire alcuni chiarimenti ai contribuenti in merito alle diposizioni introdotte in materia di riscossione.

Ma vediamo nel dettaglio le novità in merito alle sospensioni, così come indicato anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Nuovi termini per rottamazione ter e saldo e stralcio

La legge di conversione del Decreto Sostegni Bis ha rideterminato i termini per il versamento delle rate della “rottamazione-ter”  e del “saldo e stralcio” previste nel 2020.

Per non perdere i benefici della definizione agevolata, chi è in regola con i versamenti del 2019, deve effettuare il pagamento delle rate non ancora versate nel 2020 in quattro mesi a partire da luglio 2021:

  • entro il 31 luglio 2021 si pagano le rate scadute il 28 febbraio 2020 (rottamazione-ter) e 31 marzo 2020 (saldo e stralcio). Attenzione, trattandosi di un sabato, la scadenza slitta al 2 agosto 2021;
  • entro il 31 agosto 2021 si paga la rata scaduta il 31 maggio 2020 (rottamazione-ter);
  • entro il 30 settembre 2021 si pagano le rate scadute il 31 luglio 2020 (rottamazione-ter e saldo e stralcio);
  • entro il 31 ottobre 2021 si paga la rata scaduta il 30 novembre 2020 (rottamazione-ter).

Attenzione va prestata al fatto che restano confermati i termini per il pagamento delle rate di febbraio, marzo, maggio e luglio 2021 che dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021. 

Si ricorda che per ogni scadenza è prevista la possibilità di effettuare il pagamento avvalendosi anche dei 5 giorni di tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge (quindi per il termine del 2 agosto saranno considerati validi i versamenti effettuati entro il 9 agosto 2021). In caso di pagamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Segnaliamo infine che sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it è possibile chiedere la copia della “Comunicazione delle somme dovute” e dei bollettini di pagamento nonché utilizzare il servizio che consente di verificare la presenza, tra gli importi da pagare in definizione agevolata, di carichi potenzialmente annullabili in base ai requisiti di legge fissati dal decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) per lo “stralcio-debiti”.

Stop notifica atti fino al 31 agosto

La legge proroga fino al 31 agosto 2021 (in precedenza era 30 giugno 2021) il periodo finale di sospensione per l’attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

L’attività di notifica degli atti è sospesa dall’8 marzo 2020, in conformità con quanto stabilito dal decreto “Cura Italia” (DL 18/2020), il primo provvedimento emanato a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Pagamenti entro il 30 settembre 2021

Il decreto Sostegni Bis proroga dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021 il termine finale di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da

  • cartelle di pagamento,
  • avvisi di accertamento esecutivo,
  • avvisi di addebito Inps affidati all’Agente della riscossione,

la cui scadenza ricade nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021. La sospensione riguarda anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione, in scadenza nello stesso periodo (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” di cui all’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020).

I pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, e quindi entro il 30 settembre 2021.

Sospesi pignoramenti e procedure di riscossione

Restano infine sospese fino al 31 agosto 2021 le procedure cautelari ed esecutive come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

La sospensione riguarda anche gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Quindi, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione).

Attenzione che, una volta cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° settembre 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito).

FONTE: FISCO E TASSE