Dott.ssa Carola Giuranna
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Bonus 600 euro di marzo in scadenza

maggio 27th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria

Come omrai tutti sanno, per  sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, il cd. Decreto Legge 34/2000 cd.”Rilancio”,  pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 Maggio,  ha riconfermato diversi tipi di indennità di sostegno al reddito per i lavoratori sia autonomi che dipendenti , includendo anche nuove categorie.

Oltre a ciò il Decreto ha previsto anche  due novità riguardo la possibilita di richiedere tali indennità :

  • si specifica all’art 75 che tutti i bonus INPS concessi a marzo dal Decreto Cura Italia sono  cumulabili con l’assegno di invalidità (ma non con altri tipi di pensione)
  • si introduce una scadenza per la richiesta della mensilità di marzo 2020, fissata a 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto Rilancio (avvenuta il 19 maggio 2020)

L’inps ricorda infatti con un comunicato sul proprio sito che : 

  1.  I beneficiari di assegno ordinario di invalidità  che hanno  avuto la domanda respinta   a seguito del riesame d’ufficio potranno ricevere il pagamento dell’indennità di marzo.
  2. coloro  che non abbiano ancora presentato la domanda per l’indennità COVID-19 di marzo, possono richiederla entro il 3 giugno 2020  tramite l’apposito servizio.

Ricordiamo di seguito le principali previsioni  sugli importi e i beneficiari dei bonus a seguito del decreto Rilancio :

Bonus aprile

Viene confermataanche per il mese di aprile  l’indennità di 600 euro che è stata erogata a marzo a favore di:

  • liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata , non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 e purchè gli stessi non risultino titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente;
  • lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo (con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo) da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione purchè non  titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo.

ATTENZIONE ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo è erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro.

Bonus maggio di 1.000 euro alle P.Iva che hanno avuto un calo del reddito del 33%

Per quanto riguarda il mese di maggio, il decreto prevede l’aumento dell’indennità a 1.000 euro a favore di

  1. liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto, a condizione che:
  • siano iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
  • non siano titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
  • abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

Si ricorda che i soggetti richiedenti dovranno autocertificare il nuovo requisito all’INPS.

  1.             lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)
  •  iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  •  non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  •  che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del decreto 34 2020.
  1.              lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali , anche in somministrazione che:
  • hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020:
  • Non risultino titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Infine il bonus da 600 euro è stato esteso a categorie di lavoratori non incluse nel “Cura Italia”. L’indennità viene infatti concessa anche per i mesi di aprile e maggio ad ulteriori beneficiari che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, a causa dell’emergenza :

  • lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo
  • lavoratori intermittenti
  • lavoratori occasionali iscritti alla Gestione separata
  • incaricati di vendite  porta a porta  iscritti alla Gestione separata.

FONTE: INPS

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