Dott.ssa Carola Giuranna
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Chiarimenti ABI sui prestiti entro i 25 mila euro garantiti dallo Stato

aprile 28th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Chiarimenti ABI sui prestiti entro i 25 mila euro garantiti dallo Stato)

Con Comunicato stampa del 24 aprile 2020 ABI informa che le somme ricevute in seguito alla erogazione di prestiti garantiti dalla Stato accesi in conformità della recente normativa del Decreto Liquidità (DL n 23 dell’8 aprile 2020) emanata d’urgenza in ragione dell’emergenza economico-sanitaria da Covid 19, NON possono essere utilizzate per coprire altri finanziamenti preesistenti di cui l’impresa già beneficiava.

Con Circolare diffusa al sistema bancario nazionale, ABI comunica agli istituti di credito che le somme garantite dallo stato non possano neppure essere utilizzate per estinguere lo scoperto di conto corrente.

Il motivo di questo divieto risiede nel fatto che tali prestiti previsti dal Decreto n 23/2020 prevedono un obbligo di rimborso a partire dai 24 mesi dallo lora accensione.

L’utilizzo delle somme ricevute per compensare uno scoperto di c/c andrebbe a violare questo obbligo prerogativa dei prestiti entro i 25 mila euro e garantiti al 100% dallo Stato.

Il divieto di compensazione riguarda anche chi si avvale della sospensione prevista dall’art. 56 del DL n.18 del 17 marzo 2020.

Ossia è vietato l’utilizzo del nuovo finanziamento per ridurre un’esposizione preesistente sul conto corrente sempre per il vincolo di avvio del rimborso dopo i 24 mesi su citato.

Ricordiamo quali sono le caratteristiche di questi prestiti rivolti alle piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.

Secondo quanto previsto dal Decreto Liquidità le garanzie statali gratuite fino al 100% dell’importo del finanziamento richiesto, spettano a condizione che ci siano dei requisiti:

  • inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione
  • durata del finanziamento fino a 72 mesi
  • importo concesso non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro.

Fonte: ABI – Associazione Bancaria Italiana

Bonus 600 euro professionisti e limite di reddito 2018

aprile 28th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Bonus 600 euro professionisti e limite di reddito 2018)

Ok ai 600 euro ai liberi professionisti anche se neo iscritti e quindi senza reddito professionale dichiarato nel 2018 . Questo il chiarimento che arriva dal Ministero con una specifica Faq . In particolare la domanda era la seguente:

“Ai fini dell’accesso all’indennità di cui all’art. 44 del d.l. n. 18/2020, il riferimento al reddito percepito nell’anno di imposta 2018 – introdotto con Decreto Interministeriale 28 marzo 2020 – esclude i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria nel 2019 o nel 2020?”

Il ministero da risposta negativa e  precisa che i richiedenti anche iscritti alla cassa di riferimento nel 2019 o 2020  potranno accedere autocertificando il reddito complessivo anche non professionale,  sempre che rispettino i limiti previsti.

Questa la risposta integrale :

“Il Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020 (art. 1, comma 2) riconosce l’indennità di 600 Euro a coloro che:

  1. a) abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, la cui attività sia stata limitata a causa dei provvedimenti restrittivi adottati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica;
  2. b) abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo tra 35.000 euro e 50.000 euro, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, e abbiano ridotto, cessato o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (ai sensi dell’art. 2 dello stesso decreto).

Il parametro reddituale in base al quale verificare la sussistenza del diritto alla  indennità è rappresentato, dunque, dal “reddito complessivo” percepito per l’anno di imposta 2018; tale reddito può non coincidere, pertanto, con il solo reddito derivante dall’esercizio della professione. Ne consegue che l’indennità potrà essere riconosciuta anche in favore di quei lavoratori autonomi e professionisti che, in quanto iscritti agli enti previdenziali di appartenenza durante l’anno 2019 o nei primi mesi del 2020, non possano vantare per l’anno di imposta 2018 un reddito derivante dall’esercizio della professione; ciò a condizione che gli stessi abbiano percepito, in quello stesso anno, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, ovvero compreso tra i 35.000 e i 50.000 euro (in presenza, chiaramente, degli altri requisiti prescritti dalla legge).

Pertanto nulla osta alla concessione del beneficio anche ai neo iscritti che non abbiano maturato reddito professionale nel 2018, purché abbiano un reddito da lavoro complessivo entro i limiti indicati dal DI del 28 marzo 2020.”

Ricordiamo che la misura è stata messa a punto in collaborazione  con le Casse di previdenza professionali, come previsto dalla norma, e proprio a ciascun ente previdenziale  andra fatta la richiesta da parte dei professionisti,  tra il 1° e il 30 aprile .

Per  la situazione reddituale sarà sufficiente un’autocertificazione. Le Casse verificheranno il possesso dei requisiti ed erogheranno l’importo in base all’ordine cronologico di presentazione.

FONTE: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali