Dott.ssa Carola Giuranna
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Fondo perduto perequativo al via: le domande dal 29.11. Ecco modello e istruzioni

novembre 30th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Fondo perduto perequativo al via: le domande dal 29.11. Ecco modello e istruzioni)

Con il Provvedimento di ieri 29 novembre n 336196 è approvato il modello intitolato “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto Sostegni-bis – “contributo perequativo” con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.

L’Istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedure rese disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate:

SCARICA QUI IL MODELLO CON LE RELATIVE ISTRUZIONI

La presentazione del modello va fatta: 

  • a partire dal 29 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite l’applicazione desktop telematico;
  • a partire dal 30 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite il servizio web.

Ricordiamo che in data 12 novembre il Ministro Franco aveva firmato il decreto attuativo del fondo perduto perequativo (scarica qui la bozza) contenente i requisiti per avere il fondo perduto per le PIVA noto come fondo perduto perequativo calcolato sulle risultanze delle dichiarazioni dei redditi e non solo del calo del fatturato.

Il decreto del ministro dell’Economia è stato firmato dopo che la Commissione europea ha dato il suo via libera.

Il decreto stabilisce che per poter ottenere il contributo a fondo perduto i soggetti interessati devono aver presentato entro il 30 settembre 2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Inoltre, il contributo NON spetta nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia presentata successivamente al predetto termine o nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 non sia stata validamente presentata.

Il decreto chiarisce che ai fini del rispetto dello stanziamento delle risorse le eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive presentate oltre il termine del 30 settembre 2021 relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esso indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021.

Contributo a fondo perduto perequativo a chi spetta

L’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto per:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa,
  • arte e professione
  • o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA
  • residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,
  • che abbiano registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Il decreto mef ha stabilito che per accedere al contributo inoltre il peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo all’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere pari al almeno il 30% rispetto l risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Contributo a fondo perduto perequativo come si calcola

Ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo riconosciuto a ciascun avente diritto e nel rispetto del limite di spesa, alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 diminuita dell’importo dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’agenzia delle entrate, sono applicate le seguenti percentuali:

  • 30% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi fino a 100mila euro,
  • 20% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi tra 100mila e 400mila euro,
  • 15% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi  tra 400mila e 1 milione di euro,
  • 10% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi tra un milione e 5 milioni
  • 5% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi tra 5 e 10 milioni di euro.

Non spetta alcun contributo a fondo perduto se la l’ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall’agenzia delle entrate è uguale o maggiore la differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Il limite massimo del contributo sarà di 150.000 euro.

Ricordiamo infine che con il Provvedimento del 4 settembre 2021 Prot. n. 227357 le Entrate hanno individuato i campi delle dichiarazioni dei redditi relativi:

  • ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 
  • necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo (articolo 1, commi 19 e 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

In particolare i campi delle dichiarazioni dei redditi utili sono quelli riportati nell’allegato A: SCARICA QUI L’ALLEGATO A

Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Si specifica che con successivo provvedimento saranno approvati:

  • il modello e le istruzioni
  • e definiti le modalità e i termini
  • di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

FONTE: fiscoetasse.com