Dott.ssa Carola Giuranna
Header

Bonus pubblicita’ 2020: entro il 30 settembre invio delle domande

settembre 29th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Bonus pubblicita’ 2020: entro il 30 settembre invio delle domande)

Solo per l’anno 2020, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta può essere presentata in via straordinaria dal 1° al 30 settembre 2020. Le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato con i nuovi criteri previsti per l’anno 2020.

Ricordiamo infatti che con il D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) prima e con il D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) dopo, sono state introdotte importanti novità per il 2020 in tema di credito d’imposta pubblicità spettante alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, ovvero per il solo 2020:

  • credito d’imposta calcolato nella misura unica del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo margine incrementale rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente (a regime, invece, è concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole emedie imprese e start up innovative, articolo 57-bis del dl n.50/2017),
  • agevolazione estesa anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato,
  • presentazione della comunicazione per accedere al credito d’imposta dal 1° al 30 settembre 2020.

Pertanto, l’agevolazione passa, solo per il 2020, da misura di favore su base incrementale (incremento di spesa rispetto all’anno precedente) a credito d’imposta in % sulla spesa corrente 2020.

Nella tabella, disciplina a regime e disciplina straordinaria per il 2020 a confronto

Credito d’imposta pubblicità

Disciplina ordinaria

Credito d’imposta pubblicità

Disciplina straordinaria per il 2020

I soggetti che possono accedere al beneficio
  • imprese
  • da lavoratori autonomi
  • da enti non commerciali.

indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

  • imprese
  • da lavoratori autonomi
  • da enti non commerciali.

indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, anche se il valore degli investimenti pubblicitari non è incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

Questo comporta che limitatamente all’anno 2020, possono accedere all’agevolazione anche i soggetti:

  • che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019,
  • i soggetti che nell’anno 2019 non hanno effettuato investimenti pubblicitari
  • ed infine i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2020.
Investimenti ammessi Investimenti pubblicitari effettuati:

  • sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Investimenti pubblicitari effettuati:

  • sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

A seguito di queste novità è stato aggiornato anche il modello con le relative istruzioni per l’invio telematico della Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati e/o da effettuare nel 2020. Per poter beneficiare dell’agevolazione il soggetto interessato deve presentare per il 2020:

  • Dal 1° al 30 settembre 2020 la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato. Rimangono valide le comunicazioni eventualmente già presentate nel periodo 01/03/2020 – 31/03/2020;
  • Successivamente all’invio della comunicazione per l’accesso, dovrà essere inviata, dal 1° al 31 gennaio 2021, con la stessa modalità telematica, la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettivamente realizzati.

La domanda dovrà essere inviata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare” accessibile:

  • con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS;
  • direttamente o da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, oppure tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario

Successivamente, nella sezione relativa ai “Dati degli investimenti e del credito richiesto” occorre indicare i dati relativi agli investimenti pubblicitari effettuati e/o da effettuare su ciascun mezzo di informazione nell’anno 2020, mentre NON vanno indicati i dati relativi agli investimenti effettuati sui medesimi mezzi nel 2019.

Abbiamo detto che, nonostante la previsione di questa nuova finestra temporale per l’invio della Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, per i soggetti che avevano già inviato la Comunicazione a marzo 2020, resta comunque ferma la validità delle comunicazioni trasmesse dal 1° al 31 marzo del 2020 e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato, al termine della nuova finestra temporale per l’invio, con i nuovi criteri.

Le comunicazioni presentate fino al 31 marzo restano valide e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà effettuata in base alle nuove disposizioni, anche se la ricevuta a suo tempo rilasciata contiene dati non aggiornati.

In ogni caso, per i soggetti che vogliono ampliare i propri investimenti pubblicitari per usufruire delle più favorevoli condizioni previste dalla norma, resta la possibilità di sostituire la comunicazione già inviata con una nuova, sempre entro il 30 settembre 2020.

Nel mese di aprile dell’anno successivo verrà pubblicato l’elenco dei beneficiari con % del credito spettante, e a partire dal 5° giorno successivo sarà possibile utilizzare in compensazione il credito d’imposta con modello F24, utilizzando il codice tributo:

  • “6900” denominato “Credito d’imposta – Investimenti pubblicitari incrementali stampa quotidiana e periodica anche on-line, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali – articolo 57-bis, comma 1, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50”.

FONTE: Fisco e Tasse

Bonus pubblicita’ per l’anno 2019: domande entro il 31.10. Aggiornate le FAQ

ottobre 29th, 2019 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Bonus pubblicita’ per l’anno 2019: domande entro il 31.10. Aggiornate le FAQ)

Fino a giovedì 31 ottobre 2019 è possibile inviare la comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2019 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In particolare è disponibile un’apposita procedura nella sezione dell’area autenticata “Servizi per” alla voce “comunicare”, accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS.

Rimandando per approfondimenti sull’agevolazione alla lettura dell’articolo Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali 2019 si ricorda che per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare:

  • la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato
  • la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3 del DPCM 90 del 2018.

Attenzione va prestata al fatto che le istruzioni per la compilazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali sono state aggiornate il 1° ottobre 2019.

In generale, l’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha aggiornato le FAQ relative al bonus pubblicità con particolare riguardo alla verifica e calcolo dell’incremento dall’anno 2019. In particolare è stato chiesto se è possibile richiedere il bonus pubblicità per l’anno 2019 anche per la TV, nel caso di effettuazione nell’anno 2019 della pubblicità su carta e TV mentre nell’anno 2018 la pubblicità è stata effettuata solo su carta

Il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria nel rispondere ha ricordato che l’accesso al credito d’imposta è impedito qualora gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente siano risultati pari a zero.Pertanto, la non effettuazione di investimenti pubblicitari ammissibili nell’anno precedente a quello per il quale viene richiesto il beneficio comporta l’esclusione dall’agevolazione. Tuttavia, nel caso di investimenti pubblicitari effettuati su entrambi i canali, la verifica degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno precedente verrà fatta considerando il complesso degli investimenti realizzati su entrami i mezzi di informazione (stampa ed emittenti radio-televisive).

FONTE: Fisco e Tasse

Bonus pubblicità 2019: si o no?

marzo 28th, 2019 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Bonus pubblicità 2019: si o no?)

Con un comunicato stampa il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha annunciato la messa “in stand by” del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali.

Infatti, la disposizione che ha istituito dall’anno 2018, il cd. “bonus pubblicità” cioè il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali (art. 57 bis del decreto-legge n. 50 del 2017),  pur prevedendo un meccanismo di regolamentazione della misura virtualmente “a regime”, ha tuttavia espressamente disposto il necessario finanziamento soltanto per il biennio 2017 – 2018.

Con il regolamento DPCM 16 maggio 2018, n. 90 che ha poi disciplinato le modalità di attuazione della norma primaria, è stato stabilito che, per gli anni successivi al 2018, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede “con avviso da pubblicare, entro il quindicesimo giorno antecedente la data di apertura del periodo di presentazione delle domande ..“ alle prescritte comunicazioni “in ordine alle risorse disponibili per la concessione dell’agevolazione di cui al presente decreto”.

Si rammenta, al riguardo, che il periodo di presentazione delle domande di accesso all’agevolazione è fissato dal Regolamento nella finestra temporale che va dal 1° al 31 marzo, sul presupposto naturalmente, dell’esistenza della disponibilità delle necessarie risorse entro tale data.

Per l’anno 2019, la misura non è stata ancora rifinanziata e, pertanto, non essendo disponibili le necessarie coperture finanziarie, non è possibile presentare le comunicazioni per l’accesso all’agevolazione.

Il Dipartimento darà in ogni caso tempestiva notizia della eventuale disponibilità di nuove risorse e delle procedure che saranno, in quel caso, attivate.

FONTE: Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria