La Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha pubblicato lo scorso 24 aprile la circolare 7 2019 con cui fornisce indicazioni e chiarimenti sul nuovo sistema tariffario Inail introdotto dalla legge di stabilità 2019 . Nei quattro allegati inoltre viene illustrato il confronto fra le gestioni tariffarie in vigore sino al 31 dicembre 2018 e le nuove tariffe in vigore dallo scorso 1° gennaio. Si ricorda che il termine utile per l’autoliquidazione quest’anno è prorogato al 16 maggio 2019.
I consulenti del lavoro evidenziano che le novità riguardano soprattutto le modalità di determinazione delle tariffe mentre non si riscontrano particolari modifiche per quanto concerne l’inquadramento dei datori di lavoro, la classificazione delle lavorazioni, gli adempimenti datoriali, l’accentramento delle posizioni e il contenzioso normativo. L’inquadramento della gestione tariffaria per le aziende soggette alla gestione INPS resta fondato su quanto previsto dalla legge 88/1989 , mentre se il datore non è soggetto all’istituto di previdenza la classificazione viene definita direttamente dall’Inail.
La Fondazione sottolinea che l’INAIL, consapevole della difficoltà di coordinare le vecchie tariffe con quelle nuove, ha precisato che, ove si riscontrassero incongruenze nelle basi di calcolo, i datori di lavoro e i loro intermediari potranno inviare la segnalazione via PEC alla sede competente, che verificherà tali incongruenze, apportando eventuali variazioni e rielaborando le basi di calcolo del premio. Se la sistemazione delle incongruenze giungesse dopo la scadenza dell’autoliquidazione, la sede rideterminerà il premio attraverso la funzione “Rettifica autoliquidazione” e il datore di lavoro dovrà pagare il premio considerando gli elementi riportati nelle basi di calcolo precedentemente comunicate.
FONTE: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro