Dott.ssa Carola Giuranna
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SPID per i servizi INPS: obbligo rinviato per i professionisti

settembre 30th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su SPID per i servizi INPS: obbligo rinviato per i professionisti)

Slitta a data da destinarsi l’obbligo di utilizzare SPID CIE E CNS, invece che il PIN INPS  per i servizi online  dell’Istituto previdenziale da parte degli operatori professionali ovvero imprese, intermediari e professionisti .

La novità ha origine dall decreto infrastrutture n. 121  2021 che  è intervenuto  lo scorso 11 settembre a correggere la normativa precedente ripristinando la previsione di un apposito decreto che dovra definire  le date del passaggio e della definitiva dismissione delle credenziali specifiche  .  Sul portale dell’istituto  non c’è traccia della novità   ma  è intervenuto  in extremis il 28 settembre con una richiesta il Consiglio nazionale degli ordini dei Consulenti del lavoro  che ha chiesto una proroga dell’utilizzo del PIN INPS per gli operatori, sia per la novità normativa che per difficoltà operative registrate e già segnalate all’Istituto.

I  Consulenti  segnalavano che:

Dall’analisi comparativa dell’art. 66-bis, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021 e dell’art. 24, comma 4, del D.L. n. 76/2020 «è ragionevole ritenere che il legislatore abbia posto la data limite del 30 settembre 2021 con riferimento alle credenziali dedicate ai “cittadini”, vincolando viceversa con riferimento alle imprese ed ai professionisti, la decorrenza dell’utilizzo esclusivo delle identità digitali SPID, della carta di identità elettronica e della Carta Nazionale dei servizi, secondo quanto stabilito da uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, ad oggi ancora non emanati». Un’interpretazione, quella proposta, che per il CNO eviterebbe un contrasto tra norme e sarebbe coerente con i principi di specialità e di successione delle norme nel tempo. In più, permetterebbe di risolvere diverse difficoltà di natura tecnica, già evidenziate e discusse nel tavolo tecnico congiunto tra Istituto e Consiglio Nazionale, rispetto all’operatività dei subdelegati nella gestione del cassetto previdenziale e di altre funzionalità dedicate ai vari adempimenti, come nel caso delle istanze relative ai modelli Sr41 e al Durc.”

Ieri è giunta prontamente la risposta positiva dell’INPS  che accolgie la richiesta di proroga  temporanea ed eccezionale che, in ogni caso, non potrà estendersi oltre il 2021. L’istituto si è resto anche disponibile a un confronto per superare le criticità tecniche  per  passare prima possibile  all’identificazione attraverso SPID, Cie, Cns.

Dunque l’INPS  dal 30 settembre procederà alla dismissione definitiva dei PIN, «adeguando il proprio sistema di identificazione digitale e conservando i restanti sottosistemi di profilazione e delega a garanzia della piena fruibilità dei servizi» SOLO  per cittadini privati  mentre per i PIN cui sono collegati profili per l’accesso ai servizi dedicati alle aziende e ai loro intermediari  l’utilizzo resta possibile fino a nuova comunicazione.

Per quanto riguarda invece INAIL la transizione è già diventata operativa per  patronati e intermediari dal 1 dicembre 2020 e da domani l’accesso con  Spid , CIE o CNS diverrà obbligatorio per la generalità dei cittadini, con la dismissione definitiva delle credenziali INAIL.

FONTE: fiscoetasse.com

Licenziamento ed emolumenti fuori busta: testimonianza valida

settembre 30th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Licenziamento ed emolumenti fuori busta: testimonianza valida)

In caso di controversie sul  calcolo del trattamento di fine rapporto, il lavoratore può provare, anche con testimonianza di terzi che durante il rapporto di lavoro percepiva emolumenti fuori busta.  Questo l’importante principio affermato dalla  Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24510 del 10 settembre 2021, relativa al caso di un dirigente licenziato da un’azienda industriale.

Vediamo piu in dettaglio il caso presentato ai Supremi Giudici.  Il ricorrente era stato assunto in data 3.2.1988 e  licenziato con missiva datata 27.6.2011, L’azienda falliva  nel 2013 e  il dirigente presentava istanza di ammissione allo stato passivo del Fallimento della predetta società per i seguenti crediti:

a) euro 62.124,36 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;

 b) euro 76.024,44 a titolo di TFR;

c) euro 9.771,38 a titolo di omesso versamento al fondo pensione PREVINDAI;

d) euro 18.224,70 a titolo di TFR accantonato presso il fondo di Tesoreria INPS e non corrisposto;

e) euro 4.115,35 a titolo di omesso versamento al fondo di Tesoreria INPS; f) euro 75.079,60 a titolo di differenze TFR, calcolato sui maggiori emolumenti percepiti “fuori busta”, ovvero, in subordine, euro 101.175,03 a titolo di differenze retributive;

g) euro 196.688,16 a titolo di risarcimento danni per ingiustificato licenziamento;

h) euro 65.562,72 per danno da demansionamento;

 i) euro 2.613,84 per spese legali liquidate giudizialmente.

 Venivano ammessi al passivo fallimentare  solamente ai crediti  relativi all’indennità di preavviso, TFR e spese legali

Il Tribunale aveva accolto il ricorso ammettendo anche gli importi  non versati  al fondo pensione PREVINDAI e al fondo tesoreria INPS; cosi come il credito corrispondente alla somme già accantonate presso il fondo tesoreria INPS,

Inoltre osservava che il Fallimento aveva riconosciuto che nel periodo intercorso fra l’inizio del rapporto di lavoro e il giugno del ’95 Al dirigente  aveva ricevuto emolumenti fuori busta per complessive £ 197.950.000, mentre non v’era prova  della parercezione in nero di parte dello stipendio per cui accoglieva solo parzialmente la richiesta di ricalcolo del TFR

Rigettava invece il credito per differenze retributive,  in quanto difettava la prova dello svolgimento, di mansioni dirigenziali, superiori rispetto a quelle oggetto di inquadramento,

Veniva invece rigettata la domanda di ammissione del credito vantato a titolo di illegittimo recesso datoriale, posto che, il licenziamento, intimato nel corso di un periodo di malattia, decorreva dalla cessazione di tale periodo e risultava pienamente legittimo in quanto  giustificato dalla crisi aziendale.

La Cassazione conferma  solo parzialmente decisioni della Corte di appello  in quanto considera fondate anche le richieste relative agli emolumenti ricevuti fuori busta e ai danni per  demansionamento basati sulla prova testimoniale  . Infatti, afferma, il ricorrente — ha integralmente richiamato in ricorso i capitoli di prova richiesti e non ammessi dal tribunale, ne ha descritto la rilevanza probatoria ed ha anche riportato il nominativo dei testi  che dovevano essere ascoltati, che evidenziavano  le modalità sia di tempo (mensilmente, ovvero in occasione dg del ritiro della busta paga, e sino a tutto il 2007) sia di luogo (in una busta separata, che l’impiegata addetta al rilascio della busta paga univa a quest’ultima) di consegna del denaro e precisavano anche l’importo percepito “in nero” dal ricorrente.

FONTE: fiscoetasse.com

ISEE Corrente: presto anche per variazioni patrimoniali

agosto 30th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su ISEE Corrente: presto anche per variazioni patrimoniali)

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 25 agosto 2021 un decreto del Ministero del lavoro che prevede si possa richiedere l’ISEE corrente a fronte di una modifica della situazione patrimoniale della famiglia .

Ora invece la possibilità di ottenere l’isee corrente temporaneo che sostituisce quello ordinario, è prevista solo di uno dei seguenti casi:

  •  variazione della situazione lavorativa, quale sospensione, riduzione o risoluzione del rapporto; 
  • interruzione di trattamenti previdenziali, assistenziali o indennitari esenti Irpef; 
  • se i dati reddituali dell’anno precedente la domanda hanno uno scostamento superiore al 25% rispetto a quella calcolata con i dati del secondo anno precedente .

In base al nuovo decreto ministeriale,  in vigore dal 1 luglio 2021 l’indicatore temporaneo potrà essere chiesto, a partire dal 1° aprile di ogni anno, se l’indicatore della situazione patrimoniale calcolato sui valori dell’anno precedente quello di presentazione della DSU differisce per più del 20% rispetto all’indicatore calcolato in via ordinaria (cioè sui valori del secondo anno precedente la Dsu).

L’Isee corrente ottenuto sulla base della variazione patrimoniale avrà validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione dei dati .  Uguale validita per l’isee corrente aggiornato con modifiche sia della componente reddituale  che di  quella patrimoniale.

Queste novità formalmente già in vigore hanno in realtà bisogno  di un aggiornamento dei moduli  DSU che l’INPS dovrà mettere a punto entro 30 giorni dalla data del decreto  che andrà poi  approvata dai Ministeri competenti.

Il decreto prevede anche , in materia di controlli, che in caso di omissioni e difformità, l’attestazione ISEE Corrente sarà  sostituita d’ufficio  e , nel caso si fossero già ottenute prestaizoni agevolate sulla base di dichiarazioni mendaci, scatta il divieto di ottenere l’Isee corrente per due anni.

Isee corrente cos’è,  quando si puo richiedere

L’ISEE corrente altro non è che un ISEE aggiornato con redditi e trattamenti  economici degli ultimi 12 mesi (o 2 mesi, in tal caso i redditi saranno moltiplicati da INPS per 6 al fine di rapportarli all’intero anno. In caso di peggioramento improvviso  della situazione economica infatti solo la certificazione che ne tenga conto  consente alla famiglia di accedere a prestazioni o agevolazioni

Nel Messaggio n. 3835 del 23 ottobre 2019 l’Inps ha riepilogato le novità in tema di ISEE introdotte dal DL 34 2019 (Decreto Crescita), che riguardano in particolare : il periodo di validità dell’ISEE corrente e l’ampliamento dei casi in cui può essere richiesto.  E’ stato inoltre predisposto il nuovo modello ISEE da utilizzare a seguito delle modifiche normative.

 Modifica del periodo di validità dell’ISEE corrente e ampliamento delle fattispecie 

L’ISEE corrente puo essere richiesto quando si verifica una delle condizioni  sopra riportate  Tali variazioni devono essere avvenute dopo il 1° gennaio dell’anno di riferimento del reddito (secondo anno precedente ) considerato nell’ISEE ordinario . Quindi, ad esempio, per le dichiarazioni presentate dal 23 ottobre 2019 (data di entrata in vigore della nuova disciplina dell’ISEE corrente) al 31 dicembre 2019, la variazione della situazione lavorativa deve essere intervenuta dopo il 1° gennaio 2017.

 L’istituto ricorda pero che l’aggiornamento dell’ISEE corrente deve avvenire prima della scadenza quando intervengano variazioni della situazione  mentre  l’aggiornamento dell’ISEE corrente in corso di validità deve effettuarsi entro due mesi dalla variazione.

 Si ricorda che la modulistica e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili nel sito www.inps.it, portale “ISEE post-riforma 2015”.

FONTE: FISCOETASSE.COM