Dott.ssa Carola Giuranna
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Quota 100: ecco il modello per i redditi

novembre 27th, 2019 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Quota 100: ecco il modello per i redditi)

L’INPS ha reso disponibile sul sito www.inps.it il  modello AP 139 per la dichiarazione reddituale  per i pensionati con Quota 100, per i quali vige il divieto di cumulo con i redditi da lavoro . Come stabilisce l’art. 14 comma 3 del dl 4 2019 ,  infatti, dal primo giorno di decorrenza della pensione fino al momento di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia,   coloro che  percepiscono la pensione con quota 100  sono tenuti ad  effettuare la dichiarazione  nei casi in cui in un anno ( o anche in una frazione di anno, ad esempio all’inizio o alla fine del periodo in cui hanno diritto)   percepiscano o prevedano di percepire sia redditi cumulabili che non cumulabili ovvero:

  • redditi da lavoro dipendente 
  • redditi da lavoro autonomo oltre i 5mila euro
  • redditi  non influenti (come indennità di amministratori locali. sacerdoti , giudici di pace, giudici onorari ; redditi di impresa non connessi a lavoro e per associazione in partecipazione; indennità sostitutive del preavviso, rimborsi spese di trasferta)
  • redditi derivanti da attività lavorative precedenti la decorrenza della pensione con Quota 100.

Il modello è diviso in 4 sezioni, precedute da una sezione di istruzioni:

  • la prima sezione è riservata a chi ha perso nell’anno precedente il diritto e chiede la riattivazione per l’anno  successivo
  • nella seconda sezione  si dichiara la violazione del divieto di cumulo nell’anno in corso (con conseguente perdita del diritto)
  • la terza sezione riguarda la percezione di redditI non cumulabili ma percepiti prima della decorrenza della pensione
  • nella quarta sezione invece si denuncia la percezione di redditi non rilevanti.

Il modello  AP139  va presentato  in  modalità telematica sul portale INPS nella sezione Servizi on line:  “Domanda di ricostituzione di pensione” accedendo con il proprio PIN INPS.

FONTE: INPS

Quattordicesima pensioni 2019 in arrivo

giugno 28th, 2019 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Quattordicesima pensioni 2019 in arrivo)

Con il  messaggio 2403 del 27 luglio Inps  comunica il pagamento  nel mese di luglio 2019 della  somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima  ai pensionati pubblici e privati, prevista dal decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, e poi ampliata ad  una platea piu vasta dalla  legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La novita di quest’anno è una lavorazione aggiuntiva con pagamento previsto per il giorno 8 luglio 2019.

Per valutare il diritto alla somma aggiuntiva vengono valutati i seguenti redditi:

  1. nel caso di prima concessione, tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2019 (rientrano in tale casistica tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva);
  2. nel caso di concessione successiva alla prima:
  • i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati
  • i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2018.

Pertanto la somma aggiuntiva viene corrisposta a luglio 2019 in via provvisoria e la sussistenza del diritto sarà  poi verificata sulla base della dichiarazione dei redditi a consuntivo nel 2020.

SOGLIE DI ACCESSO : Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente che deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella riportata  sotto.

Dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito  del  beneficiario. Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene  innalzato  dell’importo della quattordicesima stessa  beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva.

La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2019 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2019, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.

Nel caso in cui il soggetto titolare di pensione abbia in corso una procedura di recupero su una quattordicesima degli anni precedenti, risultata non dovuta, in tutto o in parte a seguito delle verifiche reddituali a consuntivo, sulla quattordicesima del 2019 viene recuperato, in tutto o in parte, il debito residuo.

Il pagamento sarà effettuato contestualmente alla mensilità di pensione di luglio. Per le posizioni oggetto della lavorazione centrale aggiuntivail pagamento sarà effettuato il giorno 8 luglio 2019.

L’istituto ricorda che i beneficiari v riceveranno una  comunicazione dedicata con l’indicazione dell’importo attribuito e della provvisorietà del beneficio.

Per chi  perfeziona il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto (per la Gestione privata ed Enpals) o dal 1° luglio (per le pensioni della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2019 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2019, sempre a condizione che rientrino nei limiti reddituali, la quattordicesima sarà, come di consueto, attribuita  con la rata di dicembre 2019.

Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono, in ogni caso, presentare apposita domanda di ricostituzione on line, attraverso il sito internet dell’Istituto, www.inps.it, se in possesso delle seguenti credenziali di accesso: PIN INPS, SPID (Sistema pubblico Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi). In alternativa, possono rivolgersi a un Patronato.

Anno 2019 (TM mensile € 513,01)

Anni di contribuzione

TM annuo x 1,5 (tabella A)

TM annuo x 2(tabella B)

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

fino a € 10.003,70

Tra

€10.003,71 e €10.104,69

Tra

€10.104,70 e

€ 13.338,26

Oltre

 €13.338,26

< 15 anni

(< 780 ctr.)

< 18 anni

(< 936 ctr.)

€ 437,00

Max €10.440,70

€ 336,00

Max €13.674,26

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

fino a € 10.003,70

Tra

€10.003,71 e €10.129,69

Tra € 10.020,70 e

€ 13.338,26

Oltre

€13.338,26

> 15 < 25 anni

(> 781 < 1.300 ctr.)

> 18 < 28 anni

(> 937 <1.456 ctr.)

€ 546,00

Max €10.549,70

€ 420,00

Max €13.758,26

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

fino a € 10.003,70

Tra

€10.003,71 e €10.154,69

Tra

€10.154,70 e

€ 13.338,26

Oltre

€13.338,26

> 25 anni

(>1.301 ctr.)

> 28 anni

(>1.457 ctr.)

€ 655,00

Max €10.658,70

€ 504,00

Max €13.842,26

FONTE: INPS