Dott.ssa Carola Giuranna
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Agevolazioni prima casa under 36: le novita’

maggio 28th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Agevolazioni prima casa under 36: le novita’)

Il decreto sostegni bis n. 73 2021 all’art. 64 introduce o amplia ad una platea piu vasta,   alcune agevolazioni per l’acquisto della prima casa  già previste dall’ordinamento, prevedendo una spesa di circa 600 milioni di euro per il biennio 2021-22.  Di seguito vediamo  i dettagli.

Proroga Fondo Gasparrini e Fondo Garanzia prima casa

 Il comma 1 prevede la proroga del  Fondo Gasparrini relativo alla sospensione dei mutui prima casa fino al 31 dicembre 2021, visto il perdurare dell’emergenza da COVID-19,

I commi 2-5 prevedono  per   il Fondo Garanzia prima casa ( che finora ha previsto il rilascio della garanzia sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, nella misura massima del 50%):

  1. l’accesso in via prioritaria anche ai giovani di età inferiore ai trentasei   anni  con ISEE non superiore a 40.000 euro annui .
  2. la percentuale di copertura  viene elevata fino alla misura massima dell’80% della quota capitale ogniqualvolta il soggetto finanziatore aumenti oltre l’80% il limite di finanziabilità dell’operazione.

Le richieste andranno presentate attraverso Banche e istituti finanziari dal 24 giugno 2021 fino al 30 giugno 2022 

Riduzione imposte dirette per la prima casa degli under 36

 I commi 6-11 introducono invece nuove agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani  in materia di imposte indirette .

In particolare:

1 –  i giovani under 36 e con ISEE  inferiore a 40 mila euro sono esonerati dal pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.  L’agevolazione si  applica:

  • agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)
  • e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione.

2 – Nel caso in cui l’atto sia soggetto ad imposta sul valore aggiunto si  riconosce un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA  da portare in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, oppure  in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche o da utilizzare in compensazione;

Su questo punto vale la pena sottolineare che la norma non cita il requisito dell’ISEE ma la relazione illustrativa del Parlamento afferma  che si tratta di una ipotesi  per cui “ ricorrono le medesime condizioni e requisiti per l’acquisto della casa di abitazione di cui al precedente comma”. Necessario giocoforza attendere  attendere chiarimenti ministeriali o da parte dell’Agenzia delle Entrate.

3 –  E’ prevista infine l’esenzione dall’imposta sui finanziamenti, sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative relativi agli immobili abitativi agevolati, fissata in ragione dello 0,25 per cento dell’ammontare complessivo del finanziamento.

 Le agevolazioni si applicano  agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e  il 30 giugno 2022.

 Infine, il  comma 10 prevede che, in caso emergano:

  1. insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni  sopracitate o per
  2. decadenza da dette agevolazioni,

per il recupero delle imposte dovute si applica una maggiorazione del 30%.

Utile forse  ricordare che l’esenzione dalle imposte  riguardando gli “atti traslativi” non  concerne i contratti preliminari  che restano soggetti a
  •  imposta di registro (3% per gli acconti e 0,50% per le caparre confirmatorie)
  •  imposta ipotecaria 200 euro,
  • imposta di bollo (155 euro) e
  •  tassa ipotecaria (35 euro).

FONTE: GAZZETTA UFFICIALE

Fondo perduto Decreto Sostegni: il 28 maggio ultimo giorno utile per la domanda

maggio 28th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Fondo perduto Decreto Sostegni: il 28 maggio ultimo giorno utile per la domanda)

Oggi 28 maggio è l’ultimo giorno utile per la presentazione in via telematica dell’istanza del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni (La legge di conversione del Decreto Sostegni 1 è in Gazzetta: ecco il testo)

da parte:

  • dei soggetti titolari di partita Iva,
  • residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,
  •  che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario,

a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi 2019.

Contributo a fondo perduto come si calcola

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

Percentuale applicabile

Ricavi / compensi dell’anno 2019

60%

ricavi o compensi ≤ 100.000 euro

50%

100.000 euro < ricavi o compensi ≤ 400.000 euro

40%

400.000 euro < ricavi o compensi ≤ 1 milione di euro

30%

1 milione di euro < ricavi o compensi ≤ 5 milioni di euro

20%

5 milioni di euro < ricavi o compensi ≤ 10 milioni di euro

e il calcolo del contributo deve essere effettuato come segue:

Contributo a fondo perduto = A x B
(A) media mensile fatturato e corrispettivi 2020 – media mensile fatturato e corrispettivi 2019

(B) Percentuale applicabile

La trasmissione dell’istanza è effettuata:

  • mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate
  • ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Si ricorda che l’invio dell’istanza può avvenire direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Il richiedente può, inoltre, conferire specifica delega per la sola trasmissione dell’istanza ad un intermediario: al tal fine, l’intermediario inserisce nell’istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa.

Attenzione va prestata al fatto che il Decreto Sostegni bis pubblicato in GU n 123 del 25 maggio 2021 ha previsto un ulteriore contributo a fondo perduto spettante sempre alle PIVA articolato secondo tre tipologie:

  • contributo a fondo perduto automatico,
  • contributo a fondo perduto alternativo,
  • contributo a fondo perduto perequativo.

FONTE: FISCO E TASSE

Stampa e investimenti pubblicitari 2021: novita’ nel Sostegni bis

maggio 28th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Stampa e investimenti pubblicitari 2021: novita’ nel Sostegni bis)

Diverse le misure previste dall’articolo 67 del Decreto Sostegni BIS per la stampa e investimenti pubblicitari, ecco quali sono.

I commi da 1 a 6 prevedono un Credito di imposta sulle spese di distribuzione di quotidiani e periodici.

In pratica, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, è riconosciuto un credito d’imposta fino al 30% della spesa sostenuta nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita. Il credito d’imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l’anno 2021 e nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta astrattamente spettante. Si segnala che si è in attesa del consenso dell’Europa a tale misura. In generale, ai fini del credito d’imposta si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, secondo quanto previsto dall’articolo 109 del TUIR. L’effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione

Per espressa previsione, il credito d’imposta

  • non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere utilizzato con modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
  • è revocato nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione dell’istanza di domanda.

Forfettizzazione delle rese al 95% del tirato

Inoltre viene previsto che per l’anno 2021, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’IVA possa applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito del 95% a titolo di forfettizzazione della resa (al posto dell’80% ordinariamente previsto). Vengono esclusi i giornali quotidiani e periodici pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

Tax Credit edicole

Il comma 8 reca due modifiche puntuali alla disciplina del cosiddetto “tax credit” per le edicole :

  • precisando che per gli anni 2021 e 2022, si applichi il regime previsto nell’anno 2020.
  • prevedendo che, per gli anni 2021 e 2022, il medesimo credito d’imposta possa essere altresì parametrato agli importi spesi per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.

Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari – proroga del regime speciale per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiotelevisive

L’ultima parte dell’articolo in commento, modifica il “Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari” prevedendo che per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta sia concesso nella misura unica del 50% sull’intero valore dell’investimento, anziché sul 75% del solo valore incrementale dell’investimento entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il beneficio è così suddiviso:

  • 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, 
  • 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Con tali disposizioni si intende “allineare” la disciplina del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiofoniche e televisive, per il biennio 2021 – 2022a quella vigente per gli investimenti pubblicitari sui giornali, ripristinando così il parallelismo tra settore stampa e settore radiotelevisivo che ha caratterizzato costantemente la misura in argomento.

Si prevede anche la riapertura dei termini per l’invio della comunicazione telematica di accesso alla procedura, visto che la nuova disposizione entra in vigore successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle domande per il corrente anno 2021, fissato al 31 marzo di ogni anno.

Abrogazione Voucher digitale

Infine, vengono abrogate le disposizioni che avevano introdotto in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, un contributo aggiuntivo – per abbonamenti ai giornali – al “voucher digitale” destinato alle famiglie a basso reddito per l’acquisizione di servizi di connessione in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici.

FONTE: FISCO E TASSE