Dott.ssa Carola Giuranna
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Vaccino obbligatorio per sanitari e farmacisti: lo dice il nuovo Decreto Covid

aprile 1st, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Vaccino obbligatorio per sanitari e farmacisti: lo dice il nuovo Decreto Covid)

Obbligo di vaccinazione entro 5 giorni dall’avviso per i sanitari che non sono in regola, altrimenti  mansioni senza contatti interpersonali  o sospensione senza retribuzione 

E’ la chiara e forte misura contenuta nel  nuovo decreto  Covid  approvato ieri in Consiglio dei Ministri, in cui sono previste anche le misure di contenimento del contagio dal 7 al 30 aprile.

L’articolo piu atteso  è dedicato alla definizione dell’obbligo vaccinale per i professionisti ed operatori in campo sanitario dopo i recenti casi di focolai di infezione in RSA e ospedali dovuti proprio a lavoratori  che avevano rifiutato il vaccino.

Obbligo vaccinazione Covid sanitari:  chi sono gli interessati?

Il testo afferma che “in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino al il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le professioni sanitarie e   gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività 

  • nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private
  •  farmacie, parafarmacie e 
  • studi professionali 

sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.”

La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dagli operatori fino al completamento della campagna vaccinale nazionale o comunque entro il 31.12.2021..

La vaccinazione  può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate.

La procedura per il rispetto dell’obbligo vaccinale dei sanitari

La bozza del decreto prevede anche che

  1. entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore  ciascun Ordine professionale territoriale competente  trasmetta l’elenco degli iscritti,  cosi come i  datori di lavoro delle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie e studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.
  2.  le regioni e le province autonome dovranno verificare la situazione  vaccinale  e segnalare immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
  3.  l’azienda sanitaria di residenza dei sanitari non vaccinati inviera la richiesta di attestazione di vaccinazione  o  la documentazione  medica che esonera dalla vaccinazione
  4. Nel caso non ci siano impedimenti l’azienda invia un invito formale ad adempiere all’ obbligo o a inviare un certificato di adempimento  all’obbligo vaccinale entro 5 giorni .
  5. . Decorsi i termini  l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo e ne dà immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.

Le conseguenze per chi non si vaccina

La comunicazione di mancato adempimento dell’obbligo vaccinale o determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che:

  •  implicano contatti interpersonali o
  • comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Il datore di lavoro deve quindi adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate  con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio.

Se tale assegnazione non è possibile, si procede alla sospensione nella quale non è dovuta la retribuzione o altro compenso, comunque denominato.

La sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Fonte: FiscoeTasse.com