Dott.ssa Carola Giuranna
Header

Gli spostamenti tra regioni prima e dopo il 2 giugno: ecco alcuni chiarimenti

maggio 27th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Gli spostamenti tra regioni prima e dopo il 2 giugno: ecco alcuni chiarimenti)

Il Governo in data 25 maggio ha fornito alcuni chiarimenti nella sezione delle FAQ on line su quanto previsto a seguito della entrata in vigore del DPCM del 17 maggio 2020 e del DL n 33 del 16 maggio 2020 per gli spostamenti.

Rende inoltre disponibile una nuova autocertificazione da utilizzare per recarsi fuori regione.

Ricordiamo che dal 4 maggio scorso l’autocertificazione non era più necessaria per gli spostamenti all’interno della propria regione di residenza pur continuando a vigere alcune delle principali regole anti-contagio covid quali:

  • l’utilizzo della mascherina nel caso in cui sia impossibile mantenere la distanza di un metro per attività motoria e di due metri per attività sportiva e comunque in tutti i luoghi chiusi
  • il divieto di assembramento

Stando alle risposte diffuse sul sito del Governo vediamo invece le regole per gli spostamenti valide fino al 2 giugno e quali sono i cambiamenti dal 3 giugno in poi:

  • Fino al 2 giugno 2020, gli spostamenti al di fuori della propria regione restano consentiti esclusivamente per ragioni di lavoro, assoluta urgenza ovvero per motivi di salute propri o di un parente stretto che ne abbia necessità. Per tali spostamenti è necessaria una specifica autocertificazione

SCARICABILE QUI

In mancanza si potrà usare la precedente (quella valida fino al 17 maggio) depennando le parti non più in vigore.

  • Fino al 2 giugno 2020, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza provenendo da un’altra Regione, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento sopra indicati
  • Fino al 2 giugno chi lavora in una regione e abita in un’altra sarà giustificato agli spostamenti per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa o fruire di ferie o congedi.
  • A partire dal 3 giugno sarà nuovamente consentito spostarsi tra regioni diverse per qualsiasi motivo.

È importante sapere che gli spostamenti tra regioni potranno comunque essere limitati, solo con provvedimenti statali cioè DPCM oppure Ordinanze del Ministro della salute in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

È fatto comunque divieto di spostamento ai seguenti soggetti:

  • chi abbia sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) deve rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
  • chi è sottoposto alla misura della quarantena essendo risultato positivo al virus ha “divieto assoluto” di uscire da casa.

Va precisato che stando ad una risposta del Governo il divieto di spostarsi dalla Regione in cui ci si trova non riguarda invece coloro che svolgono attività di volontariato nell’ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso come i volontari della Croce Rossa Italiana, trattandosi di attività equiparabili a quelle lavorative.

FONTE: Governo Italiano

Cassa integrazione: le nuove domande entro il 31 maggio

maggio 27th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Cassa integrazione: le nuove domande entro il 31 maggio)

Nel  Decreto Rilancio  pubblicato il 19 maggio in Gazzetta , per la  Cassa integrazione  sono stati stanziati oltre 15 miliardi per il raddoppio delle settimane  fruibili dalle imprese in difficoltà per il sostegno dei propri dipendenti .  Altra novità la semplificazione delle richieste di CIG in deroga, che saranno dirette solo all’INPS senza doppi canali che finora hanno rallentato l’erogazione.

Ieri l’INPS con il Messaggio n. 2183 ha dato le prime indicazioni sui termini di presentazione delle domande che sono cambiati rispetto al Decreto Cura Italia

Al fine di consentire un più graduale adeguamento ai nuovi e più stringenti termini di trasmissione delle domande, l’articolo 68  del D.L. n. 34/2020 “Rilancio”, spiega l’istituto, “ha fissato al 31 maggio il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020. ”

Il medesimo articolo introduce una penalizzazione per le istanze trasmesse oltre il predetto termine, stabilendo che, per queste domande, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Questo nuovo  termine di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale indicato dal citato comma 2-ter (23 febbraio – 30 aprile 2020).

In tutti gli altri casi, il flusso gestionale delle domande sarà illustrato con un’apposita circolare di prossima emanazione.

Pochi gioroni fa nel messaggio 2101 del 21 maggio l’INPS  erano state precisate  alcune semplificazioni nell’operatività delle procedure . In particolare:

  • è stata aggiornata la funzione “Copia domanda CIGO”, già esistente nella procedura “UNICIGO”;
  • è stata introdotta un’ulteriore facilitazione per dichiarare le giornate di CIGO fruite sulle autorizzazioni con causali “COVID-19”;
  • è stata implementata la funzione “Duplica domanda”, accessibile da invio domande on line dei Fondi di solidarietà, per favorire un più rapido invio di nuove domande, riferite alle domande di assegno ordinario con causale “COVID-19”.

Per ulteriori dettagli tecnici si può consultare il manuale operativo scaricabile nell’applicazione all’interno della sezione “Area di download”.

Si ricorda che il decreto Rilancio ha previsto ulteriori 9 settimane di cassa integrazione (sia ordinaria che in deroga) con la formula “a rate”  5+4 ,   utilizzabili fino a fine ottobre 2020. Per evitare che i fondi vengano prenotati tutti insieme con possibile esaurimento delle risorse,  magari poi  non utilizzate,    si prevede che non possano essere richieste tutte insieme e automaticamente. Come detto sopra è previsto un preciso meccanismo temporale che regolerà sia le richieste   che i periodi di fruizione :

  • fino al 31 maggio fino ad un totale di 14 settimane, fruibili tra il 23 febbraio e il 31 agosto,  con richiesta entro un mese dall’inizio della sospensione e  poi , se necessario,
  •  per ulteriori quattro settimane dal 1° settembre al 31 ottobre, ma con richiesta da inviare  entro una settimana dall’inizio della sospensione o riduzione delle attività lavorative .

Per le prime cinque settimane utilizzabili entro la precedente scadenza del 31 agosto non sarà necessario  per le aziende che la stanno già utilizzando presentare domanda di  proroga.   Il nuovo decreto descrive in dettaglio anche l ‘iter di concessione, per cercare di  assicurare i pagamenti entro un mese e mezzo dalla presentazione delle domande .

Una importante novità  del decreto per quanto riguarda la cassa in deroga è  che i  periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, andranno richiesti solo all’Inps,  a partire dal 18 giugno 2020  con la consueta  domanda in via telematica con la lista dei lavoratori e  le ore di sospensione per ciascuno eliminando di coinvolgere le Regioni e Inps. Come sempre  l’Inps  provvederà all’erogazione delle prestazioni, sempre  monitorando il rispetto dei limiti di spesa anche in prospettiva futura.  Il decreto per l’INPS prevede 15 giorni per il  pagamento dell’acconto.

Sia i sindacati che parte della maggioranza  avevano  reagito negativamente al meccanismo delle richieste di CIG in tranches successive , segnalando  che in questo modo molte aziende che hanno dovuto ricorrere agli ammortizzatori sociali già da marzo potrebbero esaurire le prime 14 settimane entro metà giugno, ed essere  impossibilitate ad utilizzare le ulteriori 4  prima del 1° settembre,  in presenza peraltro del blocco dei licenziamenti confermato nel nuovo decreto per altri 3 mesi.

Intanto i dati sul mese di aprile indicano che si è battuto ogni record di utilizzo degli ammortizzatori sociali:

le ore di Cassa Integrazione complessivamente autorizzate  (il 98% con causale “emergenza sanitaria covid-19″) sono state 772.298.874, in aumento del 2.953,6% rispetto allo stesso mese del 2019 (25.291.338).   Si è eguagliato  il numero di ore autorizzate in tutto l’anno 2009, successivo alla crisi  finanziaria del 2008.

Nel dettaglio, le ore autorizzate per gli interventi di:

  • Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) sono state 712.969.630, in aumento del 9.509,8% rispetto ad aprile 2019;
  • Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( CIGS) sono state 12.449.855, di cui solidarietà 2.295.255, in diminuzione rispetto allo stesso mese del 2019 rispettivamente del -30,3% e -46,2%;
  • Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) sono state 46.879.389, in aumento rispetto ad aprile 2019 del 239.056,2%.

FONTE: INPS

Nuova sospensione contributi INPS e INAIL per Covid 19

aprile 28th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Nuova sospensione contributi INPS e INAIL per Covid 19)

L’inps ha pubblicato lo scorso 24 apriile il Messaggio n. 1754 con cui fornisce le  prime istruzioni operative sulla norma del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che prevede la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020.

Viene chiarito in primo luogo che  il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese.

Inoltre l’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020,  prevede la sospensione dei versamenti per i predetti mesi di aprile e di maggio 2020  anche :

  • per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato;
  • per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa. Sulla individuazione degli enti non commerciali interessati , sono in corso interlocuzioni con i Dicasteri competenti. Pertanto, le istruzioni operative verranno fornite  con separato messaggio.

L’Istituto sottolinea che  è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione dei contributi .

Il messaggio illustra poi le modalità  di sospensione per le diverse categorie di contribuenti:

  • Aziende con dipendenti
  • Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata
  • Aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
  • Aziende agricole assuntrici di manodopera
  • Per Lavoratori agricoli autonomi e concedenti piccola colonia e compartecipazione familiare non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.

Per Artigiani e Commercianti:  l’istituto rinvia al contenuto della circolare di imminente pubblicazione, attualmente al vaglio ministeriale.

FONTE: INPS