Il decreto Ristori Quater è stato pubblicato in Gazzetta ieri 30.11.2020 come previsto, ed è già in vigore come DL 157 /2020. Buona parte delle risorse stanziate sono destinate al rinnovo del sostegno economico per:
- alcune categorie di lavoratori precari (a termine del turismo, stagionali , autonomi senza partita IVA, intermittenti con un nuovo bonus da 1000 euro (art.9) erogato dall’INPS e
- i collaboratori di enti e associazioni sportivi (art.11) con una indennità di 600 euro erogata dalla societa Sportesalute del CONI (Leggi maggiori informazioni in “Bonus sportivi Scadenza domande 7.12.2020″)
Per quanto riguarda in particolare le indennità INPS, come già successo con i precedenti decreti, il nuovo provvedimento :
1. rinnova l’erogazione del bonus a chi l’aveva già ricevuto, in forma automatica (Vedi qui i requisiti previsti dal decreto precedente), senza bisogno di fare domanda, sul conto corrente indicato nella domanda già inviata (da notare in realta l’Inps ha prorogato il termine al 18 dicembre 2020, per cui è ancora possibile richiedere il bonus di Novembre).
2. amplia la platea degli aventi diritto, allungando il periodo nel quale i lavoratori possono aver perso il lavoro: il termine è fissato alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero 30 novembre 2020.
Ripercorriamo nei paragrafi seguenti le categorie dei lavoratori interessati con il dettaglio dei requisiti previsti per ricevere il bonus COVID Dicembre 2020.
1) Categorie e requisiti richiesti per le indennità dicembre 2020
2) Indennità 1000 euro COVID 19: cumulabilita, trattamento fiscale, risorse
3) Indennità Ristori Quater: come fare domanda – riapertura termini Indennità DL Agosto
1) Categorie e requisiti richiesti per le indennità dicembre 2020
1.Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali , anche in somministrazione:
- che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020
- che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo,
- non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 30.11.2020
2. lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
- che hanno cessato involontariamente il rapportodi lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e
- che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
3. lavoratori intermittenti (artt. da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)
- che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30.11.2020
- non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ne di pensione
4. lavoratori autonomi, privi di partita IVA,
- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
- che tra il 1° gennaio 2019 e il 30.11.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 30.11.2020
- già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata INPS
- con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
5. incaricati alle vendite a domicilio (articolo19 del d.lgs 31 marzo 1998, n. 114)
- con reddito annuo 2019 e dalle medesime attività superiore ad euro 5.000
- titolari di partita IVA attiva e
- iscritti SOLO alla Gestione separata INPS alla data del 30.11.2020
6. Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in
- titolari tra il 1° gennaio 2019 e il 30.11.2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata
- complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolari nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, pari ad almeno trenta giornate;
- non titolari di pensione e di altro rapporto di lavoro dipendente.
7. Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con:
- almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 all 30.11.2020
- con reddito non superiore a 50.000 euro,
- OPPURE con almeno 7 contributi giornalieri versati tra il 1.1.2019 e il 30.11.2020 e reddito non superiore a 35.000 euro
- non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,diverso dal contratto intermittente.
2) Indennità 1000 euro COVID 19: cumulabilita, trattamento fiscale, risorse
Le indennità non sono tra loro cumulabili e non concorrono alla formazione del reddito.
Le risorse stanziate sono pari a 466,5 milioni di euro per l’anno 2020, cifra che costituisce il limite di spesa. L’INPS provvederà al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa e comunica i risultati al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia, chiudendo le autorizzazioni in caso emerga uno scostamento dal limite previsto.
3) Indennità Ristori Quater: come fare domanda – riapertura termini Indennità DL Agosto
La domanda per i lavoratori che non hanno mai fatto richiesta o ricevuto precedenti bonus per mancanza dei requisiti, va presentata all’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) tramite modello di domanda predisposto dall’Istituto e presentato secondo le modalità già stabilite (sul sito INPS disponibile anche il tutorial Indennità Covid 19).
Si può accedere alla piattaforma telematica con PIN INPS (per chi ne è già in possesso) SPID, CIE e CNS oppure rivolgersi ai patronati o al CONTACT CENTER telefonico dell’INPS.
La scadenza è fissata al 15 dicembre 2020 ( Si puo ipotizzare che il termine fissato dal Decreto, abbastanza ravvicinato, sia poi prorogato con una circolare INPS come successo con il decreto Ristori, per il ritardo nell’emanazione delle istruzioni)
ATTENZIONE
Il Decreto Ristori Quater prevede anche la riapertura dei termini per la presentazione delle domande delle indennità istituite dall’articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, Decreto Agosto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia sempre entro il 15.12.2020.
Fonte: fiscoetasse.it