Dott.ssa Carola Giuranna
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Indennita’ Covid dicembre: a chi spettano, come fare domanda

dicembre 1st, 2020 | Posted by admin in Senza categoria

Il decreto Ristori Quater è stato pubblicato in Gazzetta ieri 30.11.2020  come previsto, ed è già in vigore come DL 157 /2020. Buona parte delle risorse stanziate sono destinate al rinnovo del sostegno economico per:

Per quanto riguarda in particolare le indennità INPS, come già successo con i precedenti decreti, il nuovo provvedimento :

1. rinnova l’erogazione del bonus  a chi l’aveva  già ricevuto, in forma automatica (Vedi qui i requisiti previsti dal decreto precedente),  senza bisogno di fare domanda, sul conto corrente indicato nella domanda già inviata (da  notare  in realta l’Inps ha prorogato il termine al 18 dicembre 2020, per cui è ancora possibile richiedere il bonus di Novembre).

2. amplia  la platea degli aventi diritto, allungando il periodo  nel quale i lavoratori possono aver perso il  lavoro: il termine è fissato alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero 30 novembre 2020.

Ripercorriamo nei paragrafi seguenti le categorie dei lavoratori interessati con il dettaglio dei requisiti previsti per ricevere il bonus COVID Dicembre 2020.

1) Categorie e requisiti richiesti per le indennità dicembre 2020

1.Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo  e degli stabilimenti termali , anche in somministrazione:

  • che hanno cessato involontariamente  il rapporto di lavoro nel periodo compreso  tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020
  • che abbiano svolto la prestazione  lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo  periodo,
  •  non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro  dipendente, né di NASPI, alla data  del 30.11.2020

2. lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali

  •  che hanno cessato involontariamente il rapportodi lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e
  • che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

3. lavoratori intermittenti (artt. da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

  • che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30.11.2020
  • non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ne di pensione

4.  lavoratori autonomi, privi di partita IVA,

  • non  iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
  •  che tra il 1° gennaio 2019 e il 30.11.2020   siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 30.11.2020
  • già iscritti alla data del  17 marzo 2020 alla Gestione separata INPS
  • con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

5. incaricati alle vendite a domicilio (articolo19 del d.lgs 31 marzo 1998, n. 114)

  • con reddito annuo 2019 e dalle medesime attività  superiore ad euro 5.000
  •  titolari di partita IVA attiva e
  • iscritti SOLO alla Gestione separata INPS  alla data del 30.11.2020

6. Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in

  •  titolari tra il 1° gennaio 2019 e il 30.11.2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel  settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata
  • complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • titolari  nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo  settore, pari ad almeno trenta giornate;
  • non titolari  di pensione e di altro rapporto di lavoro dipendente.

7. Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con:

  • almeno 30 contributi giornalieri versati  dal 1° gennaio 2019 all 30.11.2020
  • con reddito non  superiore a 50.000 euro,
  • OPPURE  con almeno 7 contributi giornalieri  versati tra il 1.1.2019 e il 30.11.2020 e reddito non superiore a 35.000 euro
  •  non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,diverso dal contratto intermittente.

2) Indennità 1000 euro COVID 19: cumulabilita, trattamento fiscale, risorse

Le indennità  non sono tra loro cumulabili e non concorrono alla formazione del reddito.

Le risorse stanziate sono pari a   466,5 milioni di euro per l’anno 2020, cifra che costituisce il limite di spesa. L’INPS provvederà al monitoraggio del rispetto del

limite di spesa e comunica i risultati al Ministero del lavoro e al Ministero  dell’economia, chiudendo le autorizzazioni  in caso emerga uno scostamento dal limite previsto.

3) Indennità Ristori Quater: come fare domanda – riapertura termini Indennità DL Agosto

La domanda  per i lavoratori che non hanno mai fatto richiesta o ricevuto precedenti bonus per mancanza dei requisiti, va presentata all’Istituto nazionale della

previdenza sociale (INPS)  tramite modello di domanda predisposto dall’Istituto e presentato secondo le modalità  già stabilite (sul sito INPS disponibile anche il tutorial Indennità Covid 19). 

Si può accedere alla piattaforma telematica  con PIN INPS (per chi ne è già in possesso)  SPID, CIE e CNS oppure rivolgersi ai patronati o al CONTACT CENTER telefonico dell’INPS.

La scadenza è fissata al 15 dicembre 2020 ( Si puo  ipotizzare che il termine fissato dal Decreto, abbastanza ravvicinato,  sia poi prorogato con una circolare INPS come successo con il decreto Ristori, per il ritardo nell’emanazione delle istruzioni)

ATTENZIONE

Il Decreto Ristori Quater prevede anche la riapertura dei termini per la presentazione delle domande delle indennità istituite dall’articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, Decreto Agosto,  entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia sempre entro il 15.12.2020.

Fonte: fiscoetasse.it

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