Dott.ssa Carola Giuranna
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Fondo perduto perequativo al via: le domande dal 29.11. Ecco modello e istruzioni

novembre 30th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Fondo perduto perequativo al via: le domande dal 29.11. Ecco modello e istruzioni)

Con il Provvedimento di ieri 29 novembre n 336196 è approvato il modello intitolato “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto Sostegni-bis – “contributo perequativo” con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.

L’Istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedure rese disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate:

SCARICA QUI IL MODELLO CON LE RELATIVE ISTRUZIONI

La presentazione del modello va fatta: 

  • a partire dal 29 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite l’applicazione desktop telematico;
  • a partire dal 30 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite il servizio web.

Ricordiamo che in data 12 novembre il Ministro Franco aveva firmato il decreto attuativo del fondo perduto perequativo (scarica qui la bozza) contenente i requisiti per avere il fondo perduto per le PIVA noto come fondo perduto perequativo calcolato sulle risultanze delle dichiarazioni dei redditi e non solo del calo del fatturato.

Il decreto del ministro dell’Economia è stato firmato dopo che la Commissione europea ha dato il suo via libera.

Il decreto stabilisce che per poter ottenere il contributo a fondo perduto i soggetti interessati devono aver presentato entro il 30 settembre 2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Inoltre, il contributo NON spetta nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia presentata successivamente al predetto termine o nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 non sia stata validamente presentata.

Il decreto chiarisce che ai fini del rispetto dello stanziamento delle risorse le eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive presentate oltre il termine del 30 settembre 2021 relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esso indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021.

Contributo a fondo perduto perequativo a chi spetta

L’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto per:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa,
  • arte e professione
  • o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA
  • residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,
  • che abbiano registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Il decreto mef ha stabilito che per accedere al contributo inoltre il peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo all’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere pari al almeno il 30% rispetto l risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Contributo a fondo perduto perequativo come si calcola

Ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo riconosciuto a ciascun avente diritto e nel rispetto del limite di spesa, alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 diminuita dell’importo dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’agenzia delle entrate, sono applicate le seguenti percentuali:

  • 30% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi fino a 100mila euro,
  • 20% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi tra 100mila e 400mila euro,
  • 15% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi  tra 400mila e 1 milione di euro,
  • 10% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi tra un milione e 5 milioni
  • 5% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi tra 5 e 10 milioni di euro.

Non spetta alcun contributo a fondo perduto se la l’ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall’agenzia delle entrate è uguale o maggiore la differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Il limite massimo del contributo sarà di 150.000 euro.

Ricordiamo infine che con il Provvedimento del 4 settembre 2021 Prot. n. 227357 le Entrate hanno individuato i campi delle dichiarazioni dei redditi relativi:

  • ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 
  • necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo (articolo 1, commi 19 e 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

In particolare i campi delle dichiarazioni dei redditi utili sono quelli riportati nell’allegato A: SCARICA QUI L’ALLEGATO A

Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Si specifica che con successivo provvedimento saranno approvati:

  • il modello e le istruzioni
  • e definiti le modalità e i termini
  • di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

FONTE: fiscoetasse.com

Bonus malattie rare e farmaci orfani: un credito di imposta per la ricerca

novembre 30th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Bonus malattie rare e farmaci orfani: un credito di imposta per la ricerca)

È stata Pubblicata in GU n 283 del 27 novembre 2021 la Legge n 175/2021 (entrerà in vigore dal 12.12.2021) con “Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani”

Si specifica che i farmaci orfani sono medicinali utilizzati per la diagnosi, la prevenzione e il trattamento delle malattie rare. In Europa una malattia è considerata rara quando colpisce non più di 5 persone ogni 10.000 abitanti.

Tra le misure che essa contiene vi è in particolare, l’art 12 che al fine di favorire la  ricerca  finalizzata  allo  sviluppo  di protocolli terapeutici sulle malattie  rare  o alla  produzione dei farmaci orfani, riconosce ai soggetti pubblici o privati che svolgono tali attività di ricerca o che  finanziano progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani svolti da enti di ricerca pubblici o privati, a decorrere dall’anno 2022, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, un contributo, nella forma di credito d’imposta, pari al 65% delle spese sostenute per l’avvio e  per  la  realizzazione di tali progetti,  fino all’importo massimo annuale di 200.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro annui.

Bonus attività di ricerca malattie rare e farmaci orfani

I soggetti beneficiari al  fine  di  usufruire  degli incentivi fiscali inviano,  entro  il  31 marzo di ogni anno, al Ministero della salute i protocolli  relativi alla ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani.
Il Ministro della salute entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i  criteri  e le modalità di attuazione del bonus.
La legge stabilisce, inoltre, che il credito d’imposta previsto per la ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici sulle malattie rare o alla produzione dei farmaci orfani, non è cumulabile, per le stesse spese, al bonus per le attività di ricerca e sviluppo disciplinato dai comma 198-207 della legge di bilancio 2020.
Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento dello stesso, non concorre alla formazione dell’imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 109, comma 5 (altri componenti negativi redditi d’impresa), del TUIR.

Lo  stesso credito d’imposta è utilizzabile a  decorrere  dal  1°  gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state effettuate le spese.

Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello  F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi  a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il  rifiuto dell’operazione di versamento.

Il provvedimento precisa, infine, che dal 2022 le case farmaceutiche e biotecnologiche che svolgono studi finalizzati alla scoperta, alla registrazione e alla produzione di farmaci orfani o di altri trattamenti altamente innovativi possono beneficiare degli interventi di sostegno (anche di natura fiscale) previsti dal decreto n 593/2016 del MIUR.

FONT: fiscoetasse.com

Locazioni dei giovani in legge di bilancio 2022

ottobre 29th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Locazioni dei giovani in legge di bilancio 2022)

Il Consiglio dei Ministri si è riunito giovedì 28 ottobre 2021 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi e ha approvato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024.

In generale, la legge di bilancio per il 2022 si muove sulle coordinate delineate dalla Nota di aggiornamento al Def, che prevedono la prosecuzione di una politica di bilancio espansiva al fine di sostenere l’economia e la società nelle fasi di uscita dalla pandemia da Covid-19 e di aumentare il tasso di crescita nel medio termine, rafforzando gli effetti degli investimenti e delle riforme previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Una delle novità annunciate riguarda le detrazioni delle locazioni stipulate dai giovani.

Bonus affitti giovani nella legge di bilancio 2022

In base alle bozze del testo di legge in circolazione in questi giorni, l’articolo 38 è rubricato Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani. In particolare viene previsto che l’articolo 16, comma 1-ter, del TUIR (DPR 917/86) venga sostituito prevedendo che

  • ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, 
  • con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro,
  • che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge,
  • spetta, per i primi quattro anni, una detrazione dall’imposta lorda pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di euro 2.400 di detrazione.

FONTE: FISCOETASSE.COM