Dott.ssa Carola Giuranna
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Sul sito del dipartimento delle Finanze, è stato pubblicato il bollettino delle entrate tributarie del periodo gennaio-luglio 2013. Le entrate tributarie erariali registrate nei primi sette mesi del 2013 registrano una crescita dell’1,2%. La parte maggiore delle entrate deriva ancora una volta dalle imposte dirette, più che dalle imposte indirette (per le quali si è verificata una contrazione del gettito IVA). Sempre nel periodo gennaio-luglio 2013, inoltre, si segnala un notevole incremento degli incassi dei ruoli, che registrano una crescita del 7,2%, a conferma del buon andamento dell’azione di contrasto all’evasione fiscale.

Fonte: Fisco Oggi del 06/09/2013

Con la Circolare n. 34/2013 del Ministero dell’Economia diffusa la scorsa settimana e relativa al nuovo Registro dei revisori, è stato precisato che i revisori “attivi” sono solo quelli che effettuano la revisione in base al D. Lgs. n. 39/2010, che ha recepito la direttiva n. 43/2006 in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati. Tutti gli altri incarichi non rilevano per la qualifica di revisore ai fini dell’iscrizione al registro. Le attività di revisione che fanno scattare la qualifica di “revisore attivo” ed il relativo obbligo di comunicazione e aggiornamento dei dati strumentali, sono quelle che conducono il revisore ad esprimere il giudizio in base all’art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010. Sono esclusi quindi: emissione di pareri, attestazioni, perizie, incarichi nei collegi sindacali di società che non prevedono la revisione legale il cui esercizio è conferito al collegio sindacale dallo statuto societario.

Fonte: il Sole 24 Ore del 06/09/2013

Il D.L. n. 102/2013, ovvero il decreto che ha cancellato la prima rata dell’IMU per l’abitazione principale, tra le altre misure, ha anche allungato i tempi per poter concludere gli interventi edilizi diretti all’attuazione di programmi di edilizia residenziale effettuati nell’ambito di Piani Urbanistici Particolareggiati (Pup) ai fini dell’aliquota agevolata dell’imposta di registro all’1% sull’acquisto (in luogo del 7-8% a seconda dei casi). L’agevolazione a favore delle imprese era stata inizialmente introdotta dalla Finanziaria 2008 (art. 1, comma 25, Legge n. 244/2007), a condizione che vi fosse il completamento dei lavori entro cinque anni. Successivamente, il D.L. n. 225/2010 aveva prorogato di tre anni tale termine quinquennale ed aveva esteso il beneficio ai rogiti stipulati dal 2005. Ora, l’art. 6, comma 6, D.L. n. 102/2013 ha raddoppiato da 3 a 6 anni i termini della proroga concessa dal D.L. n. 225/2010 ed è quindi possibile completare gli interventi entro 11 anni (i cinque originari previsti più i sei della proroga raddoppiata.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 06/09/2013