Dott.ssa Carola Giuranna
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730/2021: quando si possono rateizzare le spese mediche

giugno 30th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su 730/2021: quando si possono rateizzare le spese mediche)

Come ogni anno le Entrate pubblicano il Vademecum aggiornato con chiarimenti per i contribuenti in merito alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 2021, tenendo conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2020.

Con la Circolare del 25 giugno 2021 n. 7, l’Agenzia raccoglie i principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta.

Le spese mediche danno diritto ad una detrazione nella misura del 19% e in certi casi anche essere rateizzate

La rateizzazione delle spese mediche in dichiarazione dei redditi 2021

La circolare suddetta specifica che in merito alla rateizzazione delle spese sanitarie da indicare nel Rigo E6  (Art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR) se le spese sanitarie, ad eccezione di quelle relative all’acquisto dei veicoli per disabili, indicate nella dichiarazione nei righi E1, E2 ed E3 superano complessivamente euro 15.493,71 (al lordo della franchigia di euro 129,11) la detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali costanti e di pari importo (Circolare 3.01.2001, n. 1/E, risposta 1.1.1, lett. g).

A questo scopo è sufficiente barrare l’apposita casella, dato che il calcolo della rateizzazione e, quindi, della detrazione spettante verrà eseguito da chi presta l’assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto).

Attenzione va prestata al fatto che la scelta di rateizzazione o di detrazione in un’unica soluzione fatta in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, è una scelta irrevocabile.

La scelta deve essere effettuata con riferimento all’anno in cui le spese sono state sostenute. 

Si specifica che i contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato negli anni d’imposta 2017 e/o 2018 e/o 2019 per la rateizzazione di tali spese riportano nella dichiarazione dei redditi rigo E6 gli importi di cui è stata chiesta la rateizzazione.

La compilazione del rigo E6 del Modello 730/2021

Questo rigo è riservato ai contribuenti che negli anni 2017 e/o 2018 e/o 2019 hanno sostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro ed hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi. 

Attenzione va prestata al fatto che se in più di una delle precedenti dichiarazioni è stata scelta la rateizzazione, è necessario compilare più righi E6 utilizzando distinti modelli. 

  • Nella colonna 1 indicare il numero della rata di cui si intende fruire. Il numero delle rate va da 2 a 4.
  • Nella colonna 2 indicare l’importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione.

In particolare se nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il mod. 730:

  • per le spese sostenute nel 2019 l’importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo 136 del prospetto 730-3/2020, mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2;
  • per le spese sostenute nel 2017 e/o nel 2018 l’importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo E6 del quadro E del Mod. 730/2020.

Se, invece, è stato utilizzato il modello REDDITI Persone Fisiche, l’importo da indicare nella colonna 2 è quello derivante dalla somma dei righi RP1, colonna 1 e colonna 2, RP2 e RP3 del quadro RP.

L’importo da indicare nel rigo E6 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 6. 

 

FONTE: FISCO E TASSE

Bonus centri estivi 2021: domanda entro il 15 luglio

giugno 30th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Bonus centri estivi 2021: domanda entro il 15 luglio)

L’INPS ha pubblicato ieri le istruzioni per richiedere il bonus centri estivi 2021 riservato ai figli dei lavoratori autonomi  e dipendenti di alcune categorie. (Messaggio INPS N. 2434 2022)  Per la domanda c’è tempo fino al 15 luglio 2021. Si tratta ricordiamo ini del contributo di importo pari al massimo a 100 euro settimanali per famiglia,  per le spese per l’iscrizione a centri estivi e servizi per l’infanzia sostenute esclusivamente per il mese di  GIUGNO 2021.

Vediamo in dettaglio le istruzioni ufficiali sul bonus centri estivi ancora in vigore.

Bonus servizi baby sitting e centri estivi 2021: a chi spetta

 I  bonus per i servizi di baby-sitting  oppure  per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia (istituiti dal decreto Draghi, convertito in  legge n. 61/2021) riguardano le seguenti tipologie di lavoratori:

  • lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS;
  • lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari;
  • personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari.

Bonus centri estivi 2021: cos’è  come si richiede

I benefici spettano in presenza di

  • figli conviventi minori di anni 14
  •  figli disabili in situazione di gravità accertata (legge  104/1992), di qualsiasi età .

Il bonus è alternativo al bonus baby-sitting, e viene erogato dall’INPS direttamente al richiedente, a prescindere dalla sussistenza dei casi di sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza, della durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o dalla quarantena del figlio disposta dall’ASL.

 è possibile presentare la richiesta di bonus allegando alla domanda la documentazione attestante l’iscrizione (ad esempio, fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc.)  indicando i periodi di iscrizione del figlio convivente che non dovranno andare oltre il 30 giugno 2021.

La domanda per il bonus potrà essere presentata entro il 15 luglio 2021, per le settimane di frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi per l’infanzia fino al 30 giugno 2021, avvalendosi di una delle seguenti due modalità:

  • APPLICAZIONE WEB – disponibile sul portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Bonus servizi di baby sitting”, scegliendo la tipologia di domanda;  Servono le credenziali di accesso: SPID almeno di livello 2, oppure Carta di identità elettronica (CIE), oppure  Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero tramite il PIN  INPS rilasciato entro il 1° ottobre 2020.
  • PATRONATI – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Nella richiesta dovrà essere  indicato il codice fiscale o la partita IVA del centro estivo o della struttura prescelta e il tipo di struttura, scegliendolo tra le seguenti:

  • Centri e attività diurne (L);
  • Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
  • Ludoteche (L1);
  • Centri di aggregazione sociale (LA2);
  • Centri per le famiglie (LA3);
  • Centri diurni di protezione sociale (LA4);
  • Centri diurni estivi (LA5);
  • Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
  • Asilo Nido (LB1);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (LB2.2);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).

Bonus centri estivi 2021: come si riceve

Il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale,  su libretto postale,  su carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso Poste Italiane, secondo la scelta indicata all’atto della domanda.

ATTENZIONE lo strumento prescelto per il pagamento dovrà essere intestato al richiedente

Incompatibilità del bonus centri estivi: cassa integrazione, lavoro agile, congedo COVID

la misura è incompatibile, negli stessi periodi, con la fruizione del bonus asilo nido . Pertanto, laddove la mensilità di giugno del bonus asilo nido sia stata già prenotata nell’apposita procedura, le settimane richieste non saranno rimborsate, dando priorità al bonus centri estivi,  legata all’emergenza, che risulta più favorevole

Inoltre, il bonus in commento può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo COVID 19  per lavoratori dipendentI.

il bonus in parola può essere erogato, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:

  • la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;
  • l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa ovvero è sospeso dal lavoro ovvero è beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
  • i genitori hanno fruito del congedo COVID 2021

Maggiori dettagli sono stati chiariti dall’INPS al paragrafo 3 della circolare n. 58/2021.

FONTE: INPS

Per la Naspi si calcola anche il mancato preavviso

giugno 30th, 2021 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Per la Naspi si calcola anche il mancato preavviso)

Il periodo di preavviso non lavorato  è valido per il calcolo del requisito minimo di contribuzione per ottenere l’ indennità di disoccupazione Naspi . Lo ha affermato la Corte di Cassazione, nella  Sentenza n. 17606 del 21 giugno 2021.

Il caso sottoposto alla Suprema Corte  vedeva   il ricorso  di un lavoratore contro l’INPS , accolto dal tribunale di Pescara ma poi  rigettato dalla Corte di appello. L’istituto aveva rigettato la richiesta di NASPI  per difetto della contribuzione necessaria. In particolare, la corte territoriale aveva dato ragione all’INPS, non ritenendo computabili (in aggiunta alle 47 settimane lavorate fino alla cessazione del rapporto di lavoro) le cinque settimane relative all’indennità sostitutiva del preavviso, per il fatto che il preavviso non lavorato comporta l’immediata estinzione del rapporto di lavoro. Per questo motivo escludeva che  il lavoratore avesse raggiunto il requisito minimo per la prestazione richiesta.

La Corte di Cassazione accoglie invece il ricorso del lavoratore, ribaltando un precedente orientamento (Cass. Sez. L, Sentenza n. 13959 del 16/06/2009),  . Afferma infatti che ” Pur considerandosi la natura obbligatoria del preavviso (affermata dalle S.U. con sentenza n. 7914 del 1994) e l’immediata cessazione del rapporto di lavoro “va considerata l’autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo,   e anche se  se il rapporto lavorativo cessa immediatamente, ai fini previdenziali il periodo di preavviso non è privo di rilevanza”.

Innanzitutto osserva che  l’art 73 della la legge n. 1155/1936 – nel prevedere che “Qualora all’assicurato sia pagata  una indennità per mancato preavviso,  corrisposta dall’ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente per mancato preavviso ragguagliata a giornate per evitare che il lavoratore di trovi in stato di bisogno” evidenzia la rilevanza del periodo di peravviso ai fini previdenziali, come se il rapporto fosse continuato.

Inoltre sottolinea  altri importanti aspetti :

  • sul preavviso viene pacificamente pagata la contribuzione 
  •  tale indennità è reddito imponibile ai fini previdenziali e retribuzione pensionabile maturata durante il rapporto di lavoro. 

Su questo richiama in particolare la sentenza n. 12095 del 17/05/2013   per la quale “la contribuzione sull’indennità di preavviso concorre a formare la base imponibile e pensionabile, sicché la liquidazione del trattamento pensionistico goduto tiene conto della somma ricevuta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (…). In tale contesto, deve rilevarsi che l’indennità di disoccupazione è prestazione che ha natura previdenziale e non assistenziale, non essendo a carico della fiscalità generale, ma correlandosi specificamente ad un montante contributivo (…). Se dunque l’indennità sostitutiva del preavviso è normativamente sottoposta a contribuzione, la quale concorre a formare la base pensionabile, logica  vuole che il tempo coperto dal preavviso sia considerato utile anche ai fini del raggiungimento del periodo minimo di lavoro necessario per beneficiare del trattamento di disoccupazione. Del resto, l’ancoraggio normativo della spettanza dell’indennità di disoccupazione al biennio non fa riferimento ad un neutro arco temporale, ma ad un biennio di iscrizione all’AGO, cioè un biennio di contributi; per converso, l’esclusione della rilevanza dei contributi pagati sull’indennità sostitutiva del preavviso contrasterebbe, con il generale principio della rilevanza dei contributi versati.”  

Per tutti questi motivi la sentenza della corte d’appello è cassata e il giudizio viene rinviato ad altro collegio.

FONTE: CORTE DI CASSAZIONE